casa  Loc. Valle di Lazzaro, 54 PORTOFERRAIO

Appartamento, PORTOFERRAIO

Comune di Portoferraio (LI) Loc. Valle di Lazzaro, 54 Lotto unico Piena proprietà su edificio uso abitazione terra-tetto, con porticato e terrazza oltre corte comune uso giardino di mq. 385 e garage di mq. 23 al piano seminterrato. Libero.

rivolgersi a:

  • custode: I.v.g. Pisa
  • recapito telefonico: 050554790
  • giudice: Luciano Arcudi
  • delegato: Anna paola Benvenuti

informazioni:

  • numero del lotto: lotto unico
  • BASE D'ASTA: € 197.625,00
  • AUMENTO OFFERTE: € 3.000,00
  • CAUZIONE: € 19.762,50

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 28/02/2017 ore 11:00

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA E AGGIUDICAZIONE L’udienza per l’apertura delle buste, per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al professionista delegato, Avv.Anna Paola Benvenuti il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 11.00 nel proprio studio in Livorno, Via G. Marradi n.149, p.p. La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni, in conformità a quanto stabilito dal Tribunale di Livorno nell'ordinanza di vendita, nelle indicazioni di vendita pubblicate ad aprile 2016 e nel verbale d'udienza del 16/11/2016: 1. La vendita sarà disposta alle seguenti condizioni: a. la presentazione delle offerte, l’eventuale gara tra gli offerenti e l’eventuale incanto si svolgeranno presso lo studio del professionista delegato. b. chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o, nel caso non intendesse far apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile e tale procuratore parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 2. La vendita sarà effettuata con le modalità della vendita senza incanto. 3. Le offerte di acquisto dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità: a) le offerte di acquisto dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 13.00 del giorno immediatamente precedente; b) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa (sulla quale il delegato apporrà le indicazioni di cui all'art. 571 u.c. c.p.c.) e nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare; c) la busta dovrà contenere anche l'assegno circolare a titolo di cauzione, come qui di seguito specificato; d) l’offerta dovrà essere effettuata mediante una dichiarazione contenente: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato l’immobile posto in vendita, il quale dovrà anche personalmente presentarsi all’udienza fissata per la deliberazione sull’offerta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”; se l’offerente è coniugato in regime patrimoniale di comunione dei beni nella dichiarazione dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; in caso di domanda presentata per conto e nome di una società, dovrà essere allegato certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; se l’offerente è minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; il lotto ed i dati identificativi (dati catastali ed indirizzo) del bene per il quale è stata proposta l’offerta; l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere pari o superiore al 75% del prezzo base d’asta, a pena di inefficacia dell’offerta stessa; il termine ed il modo di versamento del saldo del prezzo (che il delegato provvederà a depositare presso l’Istituto di credito indicato), nonché degli ulteriori oneri diritti e spese conseguenti alla vendita; detto termine non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve: circostanza questa che sarà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della individuazione della migliore offerta; l’espressa attestazione di aver preso visione della perizia di stima del bene posto in vendita e per il quale si propone l’offerta, nonché dell'ordinanza di vendita e del presente avviso; e) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché assegno circolare intestato alla procedura, di importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite, la sua offerta sarà dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 571 c.p.c.. L’offerente può anche versare una cauzione più alta. 4.L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata. In caso di mancata presentazione e qualora l’offerta sia la sola presentata per quel lotto, il bene sarà comunque aggiudicato all’offerente non presente. 5. Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza e all’ora sopra detti. 6.In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al 75% del prezzo-base d’asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.. 7.In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c. 8.Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine sessanta secondi dall’offerta precedente non potrà essere inferiore, similmente all’ipotesi di vendita con incanto: ad Euro 1.000,00 per gli immobili con valore d’asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli immobili con valore d’asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro 120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d’asta superiore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro 5.000,00 per gli immobili con valore d’asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d’asta superiore ad euro 500.000,00. Allorché sia trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. 9.Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, si dispone la vendita a favore del migliore offerente; in caso di offerte del medesimo valore, si aggiudica il bene a favore di colui che abbia prestato la cauzione più alta; in caso di cauzioni del medesimo importo, si aggiudica a favore di colui che abbia indicato il minor termine di pagamento per il versamento del saldo-prezzo; in caso sia indicato un medesimo termine per il pagamento, si dispone la vendita a favore dell’offerente che abbia depositato per primo la busta contenente l’offerta. 10.Al termine di ogni vendita, il Professionista delegato depositerà in Cancelleria telematicamente copia dell’avviso di vendita pubblicato, della pubblicità eseguita, del verbale relativo alle operazioni di vendita, delle notifiche eseguite alle parti in caso di primo avviso di vendita. 11.Nel caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c., oppure qualora si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 comma 3 c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, e in mancanza di domande di assegnazione, il professionista delegato, verificata la volontà di proseguire nell’esecuzione da parte del creditore procedente o di altro munito di titolo, provvederà senza indugio ad effettuare nuovi esperimenti di vendita, secondo le direttive di cui sopra e di quanto disposto dal Giudice all'udienza del 16/11/2016, previa determinazione di un prezzo base inferiore al 25% a quello precedente la seconda vendita o previa determinazione di un prezzo inferiore al 15% a quello precedente per le ulteriori vendite. 12.La sequenza delineata dovrà ripetersi sino a quando il professionista non ritenga che il prezzo, per effetto di ulteriori ribassi, non diventi notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell’art. 586 c.p.c.. In tal caso, rimetterà immediatamente gli atti al G.E., riportando nella relativa istanza l’ammontare complessivo delle spese assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c.. 13.Si preciserà inoltre che: a) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (come da perizia che si intende qui richiamata e ritrascritta), con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; b) la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; c) l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a cura della procedura; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario; d) ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 14.In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, e gli oneri, diritti e spese di vendita, entro il termine indicato in offerta e, comunque, entro giorni 120 dall’aggiudicazione stessa. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura da depositarsi sul conto corrente intestato alla procedura. 15.Immediatamente dopo l’esame delle offerte e/o l’eventuale gara, il professionista delegato disporrà la restituzione degli assegni circolari contenenti la cauzione depositata da coloro che non si sono resi aggiudicatari. 16.La cauzione dell’aggiudicatario sarà versata sul conto corrente bancario, intestato alla procedura esecutiva aperto dal professionista delegato; su tale conto saranno anche versati dall’aggiudicatario il saldo prezzo e le spese conseguenti al trasferimento. 17.In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o elle spese di trasferimento, di cui il professionista darà immediato avviso al giudice dell’esecuzione, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione ex art. 587 c.p.c.. 18.Le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o l’IVA di legge se dovuta, sono a carico dell’aggiudicatario. L’importo complessivo di dette spese verrà stabilito entro 10 giorni dall’aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e dovrà essere versato dall’aggiudicatario entro il termine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, mediante separato assegno circolare non trasferibile. 19.Il professionista delegato provvederà ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall’art.59 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina. 20.In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), il delegato provvederà a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l’eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall’aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell’incarico ricevuto. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese; 21.Il Professionista è delegato anche a compiere le seguenti attività: a) Predisporre del decreto di trasferimento, con espressa menzione della situazione urbanistica dell’immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, trasmettendo senza indugio al giudice il fascicolo (ovvero, qualora ritenuto necessario, richiesta al G.E. di nomina di un ausiliario tecnico per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il calcolo delle spese da sostenere da parte dell'aggiudicatario e quelle a carico della procedura). Se il versamento del prezzo è avvenuto con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto. b) La bozza dovrà contenere altresì l’ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull’immobile, anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. c) Alla bozza di decreto dovranno essere allegati: - ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà (le spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della procedura entro il limite di € 250 onnicomprensivi); - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall’aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica); - originale del modello F23 relativo al pagamento delle imposte per il trasferimento. 22.Espletare le formalità di trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché le formalità di cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586 c.p.c, nonché ai sensi dell’art. 164 disp. att. c.p.c, ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del bene, con autorizzazione a richiedere all’aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento. 23.Depositare telematicamente in Cancelleria, senza indugio, copia della documentazione attestante gli adempimenti compiuti. 24.Effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 20 Giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2.08.2004 n. 210), secondo le modalità ivi stabilite. 25.Formare il progetto di distribuzione. 26.Il Professionista delegato, inoltre, è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, nonché a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di ricevere ogni 6 mesi un’aggiornata relazione sullo stato di occupazione dell’immobile e sull’andamento delle procedure di liberazione. 27.In caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Professionista delegato potrà rivolgersi al G.E. Per i provvedimenti di cui all'art.591 ter c.p.c. PUBBLICITA' L'avviso di vendita, l'ordinanza di vendita, la relazione del C.T.U., comprensiva di fotografie, planimetrie ed ogni allegato, saranno pubblicate almeno 60 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte d'acquisto sul sito Internet ufficiale del Tribunale di Livorno www.tribunale.livorno.it e sul sito Internet www.astegiudiziarie.it. L'avviso d'asta per estratto sarà pubblicato sul quotidiano “Il Tirreno” almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto. Livorno, lì 15 dicembre 2016 Il Professionista Delegato Avv. Anna Paola Benvenuti
  • TERMINI DEPOSITO: 27/02/2017 ore 00:00
  • LUOGO DI VENDITA c/o lo studio Livorno Via Marradi, 149
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