ufficio Via Cairoli, 33  LIVORNO

Ufficio, LIVORNO

Comune di Livorno (LI) - Via Cairoli, 33 - - Lotto 3): Piena proprietà su ufficio, al piano 2º, composto da: ingresso, 2 locali, disimpegno e servizio igienico. Libero, in ristrutturazione.

rivolgersi a:

  • custode: I.v.g. Pisa
  • recapito telefonico: 050554790
  • giudice: Luciano Arcudi
  • delegato: Valentina Andreini

informazioni:

  • numero del lotto: 3
  • BASE D'ASTA: € 38.250,00
  • AUMENTO OFFERTE: € 1.000,00
  • CAUZIONE: € 3.825,00

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 13/09/2017 ore 11:00

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: Le offerte di acquisto dovranno essere effettuate secondo le se- guenti modalità: 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso lo studio del Delegato entro le ore 13:00 (tredici e minuti zero) del giorno precedente quello fissato per la vendita, e quindi entro le ore 13:00 (tredici e minuti zero) del 12 settembre 2017, in busta chiusa priva di qualsiasi indicazione esterna (sulla quale il delegato apporrà le indicazioni di cui all'art. 571 u.c. c.p.c.); nel caso in cui nella medesima esecuzione ven- gano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare; 2) l’offerta dovrà essere contenuta in una dichiarazione, munita di marca da bollo da Euro 16,00, contenente le seguenti indica- zioni: a) - se l’offerente è persona fisica: cognome, nome, luogo e da- ta di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (se co- niugato con indicazione del regime patrimoniale, e se in comu- nione legale dei beni precisando anche tutti i corrispondenti dati del coniuge) e recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato l’immobile posto in vendita; b) - se l’offerente è una società: le generalità (nome e cogno- me, luogo e data di nascita, domicilio) del legale rappresentan- te ed i dati della società (denominazione, sede legale e indi- rizzo, codice fiscale), il tutto conforme alle risultanze del certificato del Registro delle Imprese, aggiornato a non oltre tre mesi, che dovrà essere allegato all’offerta, e dal quale ri- sulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; c) - se l’offerente è minore di età la dichiarazione dovrà esse- re sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà personalmente presentarsi all’udienza fissata per la deliberazione sull’offerta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione di offerta venga presentata a mezzo di procuratore legale (avvocato), che parteciperà alla vendita "per persona da nominare". E' inammissibile nella vendita senza incanto la pre- sentazione di offerta a mezzo di mandatario munito di procura speciale; d) - il lotto ed i dati identificativi (dati catastali, comune ed indirizzo) del bene per il quale è presentata l’offerta; e) - il prezzo offerto, che dovrà essere di importo pari o supe- riore al prezzo base d'asta ("prezzo base d'asta") o di importo superiore al 75% (settantacinque per cento) del prezzo base d’a- sta ("prezzo minimo), a pena di inefficacia dell’offerta stessa; f) - il termine ed il modo di versamento del saldo del prezzo: detto termine non potrà essere superiore a 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve: in caso di offerte del medesimo valore e con la medesima cauzione, il bene verrà aggiudicato all’offerente che abbia indicato il minor termine di pagamento del saldo del prezzo; g) - l’espressa attestazione di aver preso visione della perizia di stima del bene posto in vendita e per il quale si propone l’offerta, nonchè dell’ordinanza di vendita; h) - all’offerta dovranno essere allegati una fotocopia del do- cumento di identità dell’offerente, nonchè assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, di un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite, la sua offerta sarà dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 571 c.p.c. L’offe- rente può anche versare una cauzione più alta; in caso di più offerte del medesimo valore, si aggiudicherà il bene a favore di colui che avrà prestato la cauzione più alta. L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto a pre- sentarsi all’udienza sopra indicata. In caso di mancata presen- tazione e qualora l’offerta sia la sola presentata per quel lot- to, il bene sarà comunque aggiudicato all’offerente non presente salvo quanto sotto specificato. 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acqui- sto dell’immobile pignorato personalmente o, nel caso non inten- desse far apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile e tale procuratore parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 4) Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza e all’ora sopra detti. In caso di unica offerta: - se l’offerta è di importo pari o superiore al "prezzo base d'asta" si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente; - se l'offerta è di importo pari o superiore al "prezzo minimo" ma inferiore al "prezzo base d'asta" si procederà ad aggiudica- zione all’unico offerente, salvo che il Delegato ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o, in ogni caso, siano state presentate valide i- stanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., venendo in tal caso il bene assegnato al prezzo base d’asta al creditore i- stante. In caso di pluralità di offerte: si inviteranno gli offerenti presenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per assenza degli offerenti o mancanza di adesione degli stessi si dispone la vendita a favore del migliore offerente determinato come sotto indicato, solo se l’offerta migliore è pari o superiore al prezzo base d'asta; qualora l'offerta sia pari o superiore al prezzo minimo sopra indicato ma inferiore al prezzo base d'asta, si dispone la ven- dita a favore del migliore offerente, salvo che in ogni caso, siano state presentate valide istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., venendo in tal caso il bene assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante. Al fine della determinazione del migliore offerente si terrà conto, in caso di più offerte del medesimo valore di colui che abbia prestato la cauzione più alta; in caso di medesima cauzio- ne di colui che abbia indicato il minor termine di pagamento per il versamento del saldo prezzo; in caso di indicazione del mede- simo termine di saldo prezzo, si dispone la vendita a favore di colui che abbia presentato l’offerta per primo (ex art. 572 c.p.c.). Se la gara può aver luogo per adesione anche di uno solo degli offerenti, si procederà alla gara in cui ciascuna offerta in au- mento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’of- ferta precedente, non potrà essere inferiore, similmente all’i- potesi di vendita con incanto, ad Euro 1.000,00 rispetto alla offerta di partenza o a quella precedente. Allorché sia trascorso 1 (uno) minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra di importo maggiore l’immobile sarà aggiu- dicato all’ultimo offerente, salvo che l'ultima offerta sia pari o superiore al prezzo minimo sopra indicato ma inferiore al prezzo base d'asta, caso in cui qualora siano state presentate valide istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c., il bene sarà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante. 5) Immediatamente dopo l’esame delle offerte e/o l’eventuale ga- ra, il Delegato disporrà la restituzione degli assegni circolari contenenti la cauzione depositata da coloro che non si sono resi aggiudicatari. 6) In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, e gli oneri, diritti e spese di vendita, fra i quali il compenso del Delegato, entro il termine indicato nella sua offerta e, comunque, entro giorni 120 (centoventi) dall’aggiudicazione stessa. In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle spese di trasferimento, di cui il Delegato darà immediato avviso al giudice dell’esecuzio- ne, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione ex art. 587 c.p.c.. Le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o l’IVA di legge se dovuta, sono a carico dell’aggiu- dicatario: il trasferimento è infatti soggetto alle stesse impo- ste che sarebbero dovute in caso di acquisto di un immobile me- diante atto notarile. L’importo complessivo di dette spese verrà comunicato dopo l’aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal Delegato entro dieci giorni e dovrà essere ver- sato dall’aggiudicatario entro il termine e con le modalità so- pra indicate per il saldo prezzo, mediante separato assegno cir- colare non trasferibile sempre intestato alla procedura. Potrà comunque essere richiesto all’aggiudicatario un’eventuale inte- grazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spe- se, ecc.) di trasferimento. 7) In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, il Delegato comunicherà quale parte del residuo prez- zo dovrà essere versato dall’aggiudicatario direttamente al cre- ditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono su- bentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro 15 (quindici) giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla Banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli acces- sori e le spese. 8) E' opportuno dare notizia al Delegato sin dall’aggiudicazione se spettano o meno le agevolazioni fiscali “prima casa”, nonché se si intenda finanziarsi mediante accensione di un mutuo ipote- cario. 9) Si evidenzia che tutte le attività che, a norma degli artico- li 570 e seguenti c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria del Tribunale o davanti al Giudice Istruttore, o dal Cancelliere o dal Giudice Istruttore, sono effettuate dal Delegato presso il suo studio. La partecipazione alla gara presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di vendita e della perizia di stima del CTU, che potranno essere consultate presso il ripetuto studio notarile, nonché visionate e stampate dal sito internet www.astegiudiziarie .it
  • TERMINI DEPOSITO: 12/09/2017 ore 13:00
  • LUOGO DI VENDITA c/o lo studio del notaio delegato in Livorno - Via Nedo Nadi, 1
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