Fabbricato commerciale, BAGHERIA

LOTTO 01) piena proprietà di un locale commerciale sito in Bagheria nella via Federico II n° 42/a-bc-d, piano terra; in catasto al foglio 11, p.lla 1570, subalterno 82, cat. C/1; la superficie commerciale del locale è pari a 271,00 mq.

rivolgersi a:

  • custode: Livio Fiorani
  • recapito telefonico: 0918142692 - 3384479238
  • delegato: Livio Fiorani
  • telefono delegato: 0918142692 - 3384479238

informazioni:

  • numero del lotto: 1
  • BASE D'ASTA: € 239.339,25
  • AUMENTO OFFERTE: € 12.000,00
  • CAUZIONE: € 23.933,93

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 19/12/2018 ore 18:30

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: AVVISA ALTRESI’ CHE 1) Alla vendita, tranne il debitore, può partecipare chiunque, personalmente o anche a mezzo di procuratore legale, che potrà offrire anche per persona da nominare ai sensi dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. 2) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata - a pena di inefficacia - presso lo studio del professionista (che riceve tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 19,00), all’indirizzo sopra indicato, entro le ore 18,00 del giorno precedente la vendita, in busta chiusa che potrà essere materialmente depositata dall’offerente o da persona diversa previa identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità. Ai sensi dell’art. 571, ultimo comma, c.p.c. sulla busta verranno annotati, a cura del sottoscritto professionista o di suo delegato - soltanto le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte. Tutte le operazioni di vendita e le attività connesse che ai sensi degli artt. 571 e ss. c.p.c. si sarebbero dovute svolgere presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari o dinanzi il Sig. Giudice dell’Esecuzione saranno svolte dal professionista delegato presso la sede sopra indicata. 3) All’interno della busta dovranno essere inseriti, ai sensi degli artt. 570 e ss. c.p.c.: - fotocopia del documento d’identità del soggetto che formula l’offerta (in caso di pluralità di persone, andranno inserite altrettante fotocopie); - a pena di inefficacia dell’offerta, assegno circolare non trasferibile intestato a “ proc. es. n° 155 / 2016 Trib. Termini Imerese” per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ove l’offerta riguardi più lotti, potrà allegarsi anche un solo assegno il cui importo dovrà essere pari al totale delle cauzioni, determinate nella percentuale di cui sopra, afferenti ai lotti ai quali si riferisce l’offerta di acquisto. Ove, invece, l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare uno solo; in tal caso dovrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo e l’offerente - se risulterà aggiudicatario di uno dei lotti - non sarà obbligato all’acquisto di lotti successivi; - domanda di partecipazione alla vendita, in bollo (eventualmente utilizzando apposito modello reperibile presso lo studio del professionista), che in ogni caso contenga: nominativo, data di nascita, codice fiscale, stato civile (e - se coniugato - autodichiarazione del regime patrimoniale della famiglia, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale anche del coniuge, del quale dovrà essere allegata copia del documento di identità e del codice fiscale laddove l’offerente versi in regime di comunione legale dei beni), dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Termini Imerese, recapito telefonico od indirizzo e-mail del soggetto cui andrà intestato l’immobile (in mancanza le comunicazioni verranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale). L’immobile non potrà essere intestato l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, ad eccezione dell’ipotesi di cui al richiamato art. 579, ultimo comma, c.p.c. (offerta per persona da nominare; in tal caso all’offerta andrà allegata copia di documento comprovante l’appartenenza ad un Ordine degli Avvocati). Nel caso di più soggetti, potrà essere predisposta unica domanda, ma completa dei dati di tutti gli offerenti. Se l'offerente è un minore e/o interdetto o inabilitato, l'offerta andrà sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela ed andrà allegata copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisto. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato il certificato del registro delle imprese dal quale risulti l’attuale esistenza della società o dell’ente, con enunciazione dei poteri di rappresentanza, ovvero l'atto di nomina da cui ne risultino i poteri. Nel caso di società od altro ente andranno pure indicati la denominazione, la sede legale, la partita iva ed il codice fiscale. Nella domanda di partecipazione dovranno, altresì, essere specificati: Pagina 4! di 8! avv. Livio Fiorani Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori via Stesicoro, 11 - 90018 Termini Imerese tel. e fax 091.814.26.92 - 338/44.79.238 c.f.: FRNLVI73R16G273S p.iva 04668630827 pec: livio.fiorani@cert.avvocatitermini.it a) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; b) l'indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, di oltre un quarto rispetto al prezzo base come in precedenza indicato), del modo e del tempo di pagamento (che non potrà, comunque, essere superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione) nonchè - nel caso di dichiarazione presentata da più soggetti - l'indicazione di quello che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione del presente atto di avviso e della perizia di stima (visionabili sul sito: www.astegiudiziarie.it e www.immobiliare.it ed i portali collegati al servizio Aste.click del Gruppo Edicom, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/); d) l'indicazione, qualora se ne intenda avvalersene e se ne posseggano i requisiti, di regimi fiscali agevolati per la tassazione del decreto di trasferimento ( es. prima casa, etc.ra), nonché se l’offerente, in ipotesi di aggiudicazione, intenda avvalersi della facoltà di scelta, ai fini del pagamento dell’imposta di registro, del valore catastale in luogo del prezzo di aggiudicazione. 4) L'offerta come sopra presentata è irrevocabile, salvo che: a) il professionista delegato ordini l’incanto; b) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 5) In caso di unica offerta valida, pari o superiore al valore dell’immobile come sopra stabilito, la stessa sarà senz’altro accolta ai sensi dell’art. 572 c.p.c. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato potrà far luogo alla aggiudicazione qualora non ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. In caso di pluralità di offerte pervenute nei termini, verrà in ogni caso indetta tra gli offerenti una gara sull'offerta più alta ai sensi dell’art. 573 c.p.c. con i seguenti rialzi minimi: Lotto 01: di € 12.000,00 Lotto 02: di € 15.000,00 Lotto 03: di € 15.000,00 Lotto 04: di € 3.000,00 Lotto 05: di € 7.000,00. La gara si terrà al termine delle operazioni di apertura di tutte le buste riguardanti i lotti del presente avviso. Il bene verrà aggiudicato a chi abbia effettuato il rilancio maggiore entro il tempo stabilito dall’art. 581, comma III, c.p.c. Ove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima risulti inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita, il professionista delegato non darà luogo alla vendita e procederà all’assegnazione. Ai fini dell’individuazione della migliore offerta il professionista delegato terrà conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c. Qualora, dunque, siano state presentate istanze di assegnazione, il delegato: - procederà all’assegnazione, quando il prezzo offerto all’esito della gara sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita; Pagina 5! di 8! - procederà all’assegnazione anche quando, in caso di mancata adesione degli offerenti a partecipare alla gara, il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita; - per converso procederà alla vendita e, quindi, all’aggiudicazione (anche in presenza di istanze di assegnazione) quando il prezzo offerto all’esito della gara, ovvero indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima, sia pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita. Nel caso in cui, invece, non siano state presentate istanze di assegnazione, il delegato: - indirrà prima la gara sull’offerta più alta; - se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, aggiudicherà, sempre che le offerte siano efficaci ex art. 571 c.p.c, in favore di colui che ha presentato la migliore offerta (individuata con i criteri dettati dallo stesso art. 573, comma terzo, c.p.c.), oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Al termine delle operazioni di vendita saranno restituiti agli offerenti non aggiudicatari gli assegni versati a titolo di cauzione. 6) La presentazione delle offerte e la partecipazione all’incanto presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, desumibili dal fascicolo processuale. La vendita è, per ciascun lotto, a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo a risarcimento danni per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere revocata per motivo alcuno; conseguentemente l'eventuale esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi quelli urbanistici, ovvero quelli condominiali per l'anno corrente la vendita e quello precedente), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o non presenti in perizia, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ogni onere fiscale, derivante dalla vendita, sarà a carico dell'aggiudicatario. Si precisa, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2922 c.c. nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi delle cose e ciò vale anche per quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37. Si precisa, ancora, che è posto a carico dell’aggiudicatario l’onere - ove sussistente - di dotare l’immobile di attestato di prestazione energetica (si rinvia, in proposito, a quanto risultante dalla perizia in atti). 7) In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché degli oneri, diritti e spese di trasferimento, nella misura presuntivamente determinata nel 20 % del prezzo di aggiudicazione - salvo conguaglio e diversa quantificazione che sarà comunicata dal professionista delegato - entro il termine di 120 giorni dalla aggiudicazione stessa (ovvero nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto). I versamenti in favore della procedura dovranno avvenire mediante distinti assegni circolari, intestati: “proc. es. n. 155/ 2013 Trib. Termini Imerese”, eventualmente indicando il lotto di riferimento. Il termine per il versamento del saldo prezzo e degli oneri di trasferimento non è soggetto a proroga, né a sospensione durante il periodo feriale. 8) Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone procedersi a nuova vendita. Nel caso in cui sia stato previsto il pagamento rateale, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei confronti dell’aggiudicatario che non abbia versato anche una sola rata nel termine di dieci giorni dalla scadenza del termine; il Giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato Pagina 6! di 8! avv. Livio Fiorani Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori via Stesicoro, 11 - 90018 Termini Imerese tel. e fax 091.814.26.92 - 338/44.79.238 c.f.: FRNLVI73R16G273S p.iva 04668630827 pec: livio.fiorani@cert.avvocatitermini.it immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. 9) Per l’ipotesi in cui sia stato previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente il giudice dell’esecuzione, con il decreto di cui all’art. 586 c.p.c., può autorizzare l’aggiudicatario che ne abbia fatto richiesta ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile. 10) Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita, compresa ogni imposta e tassa per il trasferimento delle proprietà saranno a carico dell’aggiudicatario; tutte le spese occorrenti per la cancellazione delle formalità di trascrizione dei pignoramenti e di iscrizioni ipotecarie saranno a carico della procedura esecutiva. 11) Relativamente alla possibilità di accedere al finanziamento bancario da parte dell’aggiudicatario, si rendono note le seguenti indicazioni: a) la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabilite da ogni singola banca; b) l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito internet www.abi.it (nell’home page; cfr. l’icona “aste immobiliari”); c) l’invito a contattare le sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefoni sono reperibili presso il sito internet di cui al superiore punto b). Se il versamento del prezzo sarà avvenuto a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall’istituto di credito mutuante, con le modalità sopra indicate, mediante consegna di un assegno bancario circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. Unitamente all’assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare al custode-delegato il contratto di finanziamento in copia conforme e l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il custode-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca, inserendo nella bozza del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione inserirà la dizione di cui all’art. 585, ultimo comma, c.p.c. Il presente avviso verrà notificato a cura del professionista delegato al creditore procedente, ai creditori intervenuti, ai creditori iscritti non intervenuti ed alle parti costituite almeno trenta giorni prima della data fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte. **** Estratto del presente avviso, verrà pubblicato - unitamente alla copia dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita e della consulenza tecnica d’ufficio - sui siti internet Pagina 7! di 8! www.astegiudiziarie.it ed immobiliare.it, sui portali collegati al servizio Aste.click del Gruppo Edicom, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/). Gli eventuali interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto professionista, contattando i numeri telefonici 338/4479238 o 091/8142692 oppure consultare on-line i siti internet www.astegiudiziarie.it ed immobiliare.it ed i portali collegati al servizio Aste.click del Gruppo Edicom, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche (https://pvp.giustizia.it/ pvp/). Termini Imerese lì 20 agosto 2018 Il Professionista Delegato Avv. Livio Fiorani
  • TERMINI DEPOSITO: 18/12/2018 ore 18:00
  • LUOGO DI VENDITA presso lo studio del delegato sito in Termini Imerese, via Stesicoro n° 11
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