Appartamento, PALERMO

LOTTO UNO) Piena proprietà di un appartamento sito a Palermo, via Chiavettieri n.41, piano secondo, composto da un vano principale, parzialmente soppalcato, una cucina, disimpegno e un w.c. doccia, per una superficie utile pari a 60,50 mq circa e superficie commerciale pari a 65 mq circa. Censito al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 129 particella 1199 subalterno 3. Confina a Sud Ovest con via dei Chiavettieri,a Nord Ovest con vano scala,chiostrina interna ed altro edificio ed a Sud Est con altro edificio e chiostrina interna.L’immobile, realizzato nell' impianto originario in epoca antecedente al 1939, ha subito successivamente modifiche in assenza di titolo edilizio ordinario o in sanatoria: alcune di queste opere abusive non sono regolarizzabili.

rivolgersi a:

  • delegato: Calogero Pisciotta
  • telefono delegato: 091321311

informazioni:

  • numero del lotto: 1
  • BASE D'ASTA: € 76.000,00
  • AUMENTO OFFERTE: € 3.000,00
  • CAUZIONE: € 7.600,00

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 13/07/2018 ore 16:30

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere corredata da marca da bollo da € 16,00 e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o l’indicazione del numero del lotto; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di 4 vendita, dell'ordinanza di delega, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio dell’Avv. Calogero Pisciotta); f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n. 554/15 – con l’indicazione del numero del lotto per cui si presenta l’offerta”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, Via Dante n°58/A, entro le ore 19:00 del 12 luglio 2018, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo Studio Legale dell’Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, via Dante n. 58/A, piano terzo, esclusivamente, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 13 luglio 2018, alle ore 16.30, il Professionista Delegato provvederà, presso il proprio studio, all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. 5 A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo, presso lo studio del Professionista Delegato, lo stesso giorno dell’apertura delle buste e immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di giorni dieci prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 590 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 59/2016. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, 6 come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, il Professionista Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Professionista Delegato, in presenza di offerte efficaci ex art. 571 comma II c.p.c. ma inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo, sempre che ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, l’entità più elevata della cauzione versata; Si precisa che in presenza di offerte pari o superiori al prezzo base indicato nel presente avviso e in assenza di istanze di assegnazione regolarmente proposte, il Professionista Delegato disporrà senz’altro l’aggiudicazione a favore del migliore 7 offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 per il lotto uno ed € 10.000,00 per il lotto due. Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di tre minuti successivi, fatte salve le precisazioni sopra menzionate per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. 12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta 8 che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n. 554/15 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del Professionista Delegato, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del Professionista Delegato. 14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica. 15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla perizia di stima predisposta dall'Ing. Cinzia Desi, che si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. La relazione di stima, completa di fotografie e planimetrie dei beni posti in vendita, potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, 9 www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. Dalla suddetta CTU emerge quanto segue. Con riferimento al lotto uno: L’immobile insiste in un edificio realizzato nell’impianto originario in epoca antecedente al 1939, che ha subito nel tempo varie modifiche. Dal raffronto tra la planimetria catastale d’impianto, presentata il 30.12.1939, e la consistenza attuale dell’immobile, risulta che l’immobile ha subito variazioni di distribuzione interna con modifiche sia alla struttura, sia alla copertura con ampliamento di volume (nella zona servizi), sia all’altezza interna dei vani principali originari con la realizzazione di un soppalco. Per dette opere non risulta siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni comunali, né ordinarie, né postume, né risultano presentate istanze di condono edilizio ai sensi delle specifiche leggi speciali, né risultano presentate comunicazioni ai sensi dell’ex articolo 9 della Legge Regionale 37/85, secondo quanto comunicato dagli uffici competenti con lettera del 20.07.2016 dell’Ufficio Condono Edilizio e lettera del 16.03.2017 protocollo 219588 dell’Ufficio Città Storica. Per dette opere non risultano emesse ordinanze di demolizione, come comunicato dall’Ufficio Città Storica con lettera del 16.03.2017 protocollo n. 219588. Inoltre nella planimetria catastale d’impianto non è raffigurato il balcone: vista l’omogeneità del prospetto su via dei Chiavettieri, molto probabilmente si tratta di un mero errore di rappresentazione della planimetria catastale depositata il 30.12.1939. L’immobile nella consistenza attuale non è conforme urbanisticamente perché è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione con ampliamento di volume e di superficie, eseguita in assenza del titolo edilizio, oltre che non conforme allo strumento urbanistico. Gli interventi eseguiti abusivamente sono solo in parte regolarizzabili, in particolare: 10 - le modifiche alla distribuzione interna con la realizzazione del soppalco posso essere regolarizzate mediante presentazione all’Ufficio del Centro Storico di Palermo di Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001; - la modifica della copertura della zona cucina – servizi con ampliamento di volume non può essere regolarizzata, per cui occorre ripristinare la configurazione originaria, previa autorizzazione comunale. Gli abusi sopra elencati non possono essere regolarizzati avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 36 del D.P.R. 380/2001, in quanto le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore della Legge 326/2003, ultima legge di condono edilizio, e non è accertabile la data di realizzazione degli abusi, presupposti fondamentali per accedere all’articolo 40 della Legge 47/85, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della Legge 326/2003, ultima legge di condono edilizio. Una volta ottenuto il permesso in sanatoria per gli interventi abusivi, dovrà essere presentata all’Ufficio del Centro Storico di Palermo Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, recepito in Sicilia con l’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016. Con riferimento al lotto due: L’immobile insiste in un edificio condominiale, realizzato in virtù di licenze edilizie n. 691 del 20.07.1954 e n. 653 del 31.05.1955 ed è stato dichiarato agibile ed abitabile con certificato rilasciato l’08.04.1957, protocollo n. 2440. L’immobile ha subito modifiche alla configurazione originariamente assentita, con modifiche alla superficie coperta: la maggior parte dell’originario balcone di retro prospetto è stata accorpata alla superficie dell’attuale vano cucina – soggiorno, mentre un vano originariamente di pertinenza dell’immobile (precisamente il vano confinante con il corpo scala e la via Generale Di Maria) è attualmente accorpato all’altro appartamento sito a quinto piano. Inoltre è stata realizzata una veranda su una porzione 11 del balcone di retro prospetto. Per dette opere non risulta siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni comunali, né ordinarie, né postume, né risultano presentate istanze di condono edilizio ai sensi delle specifiche leggi speciali, né risultano presentate comunicazioni ai sensi dell’ex articolo 9 della Legge Regionale 37/85, secondo quanto comunicato dagli uffici competenti lettera del 20.07.2016 dell’Ufficio Condono Edilizio e nota del 07.06.2016 protocollo n. 884370 del Servizio Amministrativo dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Palermo. Non risultano procedimenti di abusivismo pendenti, come comunicato dal Servizio Controllo del Territorio con lettera protocollo 1053105 del 27.06.2010. L’immobile nella consistenza attuale non è conforme urbanisticamente perché è stato oggetto di un intervento di ampliamento della superficie con modifiche alla distribuzione interna e realizzazione di una veranda, eseguito in assenza del titolo edilizio o delle preventive comunicazioni previste dalla normativa edilizia vigente. Gli interventi eseguiti abusivamente sono solo in parte regolarizzabili, in particolare: - - le modifiche alla distribuzione interna possono essere regolarizzate mediante presentazione allo Sportello Unico Edilizia di Palermo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Tardiva ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, previo pagamento dell’ammenda; - - la realizzazione della veranda può essere regolarizzata mediante presentazione allo Sportello Unico Edilizia di Palermo di una comunicazione ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003, previo pagamento dei diritti previsti; - - l’ampliamento di superficie (avvenuto accorpando parte del balcone di retro prospetto al soggiorno) non può essere regolarizzato: occorre ripristinare la configurazione originaria del muro di prospetto con le relative aperture, previa autorizzazione comunale, e poi regolarizzare la porzione di balcone, già superficie 12 utile e trasformata a veranda a seguito del ripristino, mediante presentazione allo Sportello Unico Edilizia di Palermo della comunicazione ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003; - - la cessione del vano all’appartamento limitrofo dovrà essere regolarizzato rimettendolo in comunicazione con l’appartamento de quo, mediante presentazione allo Sportello Unico Edilizia di Palermo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Tardiva ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016. Gli abusi sopra elencati non possono essere regolarizzati avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 36 del D.P.R. 380/2001, in quanto le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore della Legge 326/2003, ultima legge di condono edilizio e non è accertabile la loro data di realizzazione, presupposti fondamentali previsti dall’articolo 25 della Legge 326/2003, ultima legge di condono edilizio. Una volta eliminato l’ampliamento abusivo e regolarizzati gli altri interventi, dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, recepito in Sicilia con l’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016 . L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47. 16) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritti nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 13 adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto risulta dagli atti, gli immobili di cui ai lotti uno e due sono liberi. 17) Gli immobili saranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 18) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al Custode Giudiziario Avv. Calogero Pisciotta, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30) o tramite e-mail (tel. 091/321311 – fax 091/5640957 – email pisciotta.avvocato@gmail.com – pec avvocatopisciotta@legalmail.it). 19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, estratto del presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 490 comma primo c.p.c.
  • TERMINI DEPOSITO: 12/07/2018 ore 19:00
  • LUOGO DI VENDITA presso lo studio del delegato in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo
scarica stampa

Statistiche