Appartamento, PALERMO
base d'asta
223.000€
-
bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
LOTTO 3 (già lotto C della CTU in atti) piena proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via V. C. Piazza n.18, piano secondo, riportato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 58, particella 881, sub 6, categoria A/3, classe 7 rendita catastale €. 503,55; -
indirizzo
via V. C. Piazza n.18 PALERMO (90129), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
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numero del lotto
3 -
BASE D'ASTA
€ 223.000,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 167.250,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 223.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 2.500,00 -
CAUZIONE
€ 22.300,00 -
TERMINI DEPOSITO
12/11/2018 ora 19:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario limitatamente ai beni di cui ai punti 1, 2, 3 4 5 (quest’ultimo solamente con riferimento alla quota di pertinenza dell’appartamento), entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione. Per i beni di cui ai punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, il termine massimo per il versamento del saldo prezzo dovrà essere quello di centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo, alla luce del D.L. n.83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso la Segreteria dello studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n.409/2011 – con l’indicazione del numero del lotto per cui si presenta l’offerta”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso lo studio del professionista delegato, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, scala F, piano IV, entro le ore 19:00 del giorno 12 Novembre 2018, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si precisa che lo studio legale Gorgone riceve il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ovvero previo appuntamento telefonico, con esclusione dei giorni festivi prefestivi. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 13 Novembre 2018, alle ore 15:30, il professionista delegato provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, entità più elevata della cauzione; - a parità del prezzo offerto e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento (nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell’avviso di vendita la possibilità di rateizzazione). B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore a: € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 1), € 1.000,00 (euro mille/00) per il lotto 2), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 3), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 4), € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 5), € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 7) ed € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 8). 12) In caso di aggiudicazione dei beni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 - quest’ultimo limitatamente alla quota di pertinenza dell’appartamento, poiché la vendita è soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 13) In caso di aggiudicazione dei beni di cui punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché al versamento delle spese, nella misura presuntivamente determinata nel 25 % del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 14) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio Gorgone. *************** 15) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Palermo alla luce del D.L. n. 83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile – qualora ne sia sprovvisto - di attestato di qualificazione energetica. 16) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica, si rende noto che, per quanto risulta dalla relazione redatta dall’esperto (consulenza tecnica d’ufficio dell'Arch. Valentina Longo) è emerso che: con riferimento al LOTTO 1 (già LOTTO A della CTU in atti) l'immobile è situato in un'area identificata nel PRG del comune di Carini come zona C3 aree di nuova espansione di edilizia residenziale. Per le opere di costruzione della villa bifamiliare di cui è parte la porzione oggetto di pignoramento, in data 29 agosto 2000 prot. n. 24289, pratica edilizia 205/00, è stata presentata al Comune di Carini (PA) domanda di concessione edilizia, nei trenta giorni successivi il Comune non ha richiesto integrazioni documentali, in data 2 settembre 2002 con verbale n. 30/16 la C.E.C. di Carini ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di concessione, in data 2 febbraio 2005 prot.n.663/N la Soprintendenza ai BB. CC. AA. ha rilasciato il necessario parere a condizione che fossero apportate alcune modifiche al progetto presentato, il concessionario, trascorsi utilmente più di 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dato che il Comune non aveva comunicato alcun provvedimento di diniego, si è avvalso di quanto previsto all’art.2 comma 5 della L.R. Sicilia n.17 del 31 maggio 1994, pertanto la suddetta domanda di Concessione deve intendersi accolta. Il 10 giugno 2005, l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia, Ufficio del Genio Civile di Palermo, al prot. n.7601 ha autorizzato l’inizio dei lavori ai sensi dell’art.18 della L. n.64 del 2 febbraio 1974. Il 20 giugno 2005 è stata depositata perizia giurata con la quale è stata dichiarata la conformità del progetto di costruzione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'adeguamento al parere della Soprintendenza, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio da pagare. Il 22 giugno 2005, con comunicazione al Sindaco di Carini prot.n.22536, ai sensi dell’art.2 comma 6 della L.R. Sicilia n.17/94, sono iniziati i lavori di costruzione. Il 28 giugno 2005 è stato presentato al Comune di Carini il progetto adeguato al parere della Soprintendenza, accompagnato da una relazione tecnica integrativa. In corso di sopralluogo, al piano seminterrato, sono state rilevate le seguenti difformità: a) aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt.0,95 invece dei previsti da progetto mt 0,80; b)cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero a soggiorno/cucina; c) un ampliamento in pianta in corrispondenza dell'intercapedine (indiana); d) diversa finestratura; e) la realizzazione di un servizio wc doccia. Inoltre si è rilevata la modifica del prospetto interno, modifica realizzata attraverso l’apertura di una porta finestra e di una finestra. Per alcune di tali difformità è stata rinvenuta al Comune di Carini una richiesta di autorizzazione “ai sensi dell’art.36 del DPR 380/01” (verifica di conformità), prot.n.37236 del 31 agosto 2010 priva di allegati utili e una reitera della suddetta richiesta di autorizzazione prot.n.3958 del 26 gennaio 2012, ma non è stata rinvenuta nessun altra documentazione relativa alle dette richieste di autorizzazione in sanatoria. Pertanto, limitatamente alla diversa finestratura del piano seminterrato e alle modifiche al prospetto interno, il CTU ha ipotizzato il perfezionamento e definizione ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/16 della verifica di conformità presentata. L’aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt. 0,95, potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/01 come recepito dall’art.13 della L.R. Sicilia 16/16. Dovranno essere eseguite opere di messa in pristino per ricondurre l’immobile alla consistenza assentita, attraverso la demolizione degli abusi (servizio, cucina in muratura) e il ripristino dell’indiana al piano seminterrato per l’eliminazione dell’ampliamento e del cambio di destinazione d’uso, andrà inoltre realizzata la cucina al piano terra come previsto dal progetto approvato. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme né allo stato dei luoghi né ai grafici di progetto, sicché a seguito della regolarizzazione degli abusi e della messa in pristino dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato d’impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio, pompe di calore e camini, al piano terra e al piano seminterrato, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è stato installato un impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 2 (già LOTTO B della CTU in atti) nella relazione di stima in atti è detto che la palazzina di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stata edificata giuste licenze di costruzione n.916 del 14/05/1960 e n. 261 del 16/03/1960; progetti approvati dalla C.E. del 04/04/1960 e variante del 12/02/1963; dichiarata abitabile con certificato del 18/11/1963. In corso di sopralluogo nell'appartamento si sono riscontrate alcune difformità rispetto al progetto approvato, segnatamente è stata rilevata una diversa distribuzione interna e la chiusura del balcone, antistante la cucina, a veranda. Non risulta alcun titolo edilizio per le difformità rilevate. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Mentre, per la regolarizzazione della diversa distribuzione interna dovrà essere presentata una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) tardiva ai sensi del comma 5 dell’art.3 della L.R. Sicilia 16/16. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, per un errore di rappresentazione relativo al tramezzo interno tra la cucina e il vano adiacente, di fatti tale muro è indicato con uno spessore di circa 30 cm, come se fosse un setto portante, mentre in realtà è un tramezzo dallo spessore di 10 cm, e per il fatto che sullo stesso tramezzo è stata aperta un’apertura, pertanto dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento non è dotato d’impianto di riscaldamento, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, per la produzione di acqua calda sanitaria c’è uno scaldabagno elettrico. Con riferimento al LOTTO 3 (già lotto C della CTU) l’esperto stimatore ha accertato che l'edificio di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 10/11/1969 e dichiarato abitabile con certificato del giorno 11/08/1971 (allegato 4). In particolare, l’appartamento è sostanzialmente conforme alla descrizione riportata sul certificato di abitabilità ad eccezione della chiusura a veranda del balcone prospiciente la corte interna. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Infine, la planimetria catastale dell’immobile è sostanzialmente conforme, allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, e pompe di calore, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 4 (già lotto D della CTU in atti) l’esperto ha accertato che l'appartamento oggetto di pignoramento fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Detta istanza è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, essendo stata accertata una diversa la distribuzione interna e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito è detto che l’appartamento non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, la porta d’ingresso è blindata, c’è l’impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 5 (già lotto E della CTU in atti), è stato accertato che anch’esso fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Essa è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, può essere definita anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, la planimetria catastale dell’appartamento non è conforme allo stato dei luoghi, stante la diversa la distribuzione interna, e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Anche la planimetria catastale del lastrico solare non è conforme allo stato dei luoghi, essendo diversa la sagoma sia del lastrico che del corpo tecnico sovrastante (vano scala e ascensore). Siffatte difformità, alla luce della riscontrata sostanziale uniformità nelle finiture tale da escludere la realizzazione di opere in un tempo successivo all’edificazione del fabbricato, sono da attribuire a errori di rappresentazione, pertanto, anche in questo caso, dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è detto che esso non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 7 (già lotto G della CTU in atti) il CTU ha accertato che l'edificio di cui è parte la porzione di negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusta licenza edilizia n. 658 del 23 luglio 1973 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 4930 del 28 aprile 1980. Per quanto riguarda la fusione dei due subalterni, il sub 53 è stato soppresso a seguito di fusione con il sub 52 in data 06/07/2015. La soppressione per fusione dei subalterni 53 e 52 ha originato l’immobile nella sua attuale configurazione. Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Palermo non risulta alcun titolo edilizio, con la conseguenza che per la regolarizzazione delle opere eseguite andrà presentata una CILA in sanatoria. La planimetria catastale dell’immobile è conforme, all’attuale stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile è detto che gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è dotato di saracinesche in metallo con apertura elettrica. Con riferimento al lotto 8 (già lotto H della CTU in atti) è detto che l'edificio di cui è parte il negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 30 ottobre 1975, e giusta licenza edilizia n. 1073 del 22 ottobre 1976 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 1198 del 4 febbraio 1980. Come riportato nel titolo di provenienza, il bene è frutto di un frazionamento intervenuto dopo il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, non reperibile in comune. Inoltre, esso è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio oltre che di opere interne. Non risultano pratiche edilizie per tale frazionamento, per il cambio di destinazione d’uso e le opere interne che devono quindi intendersi abusivi e da sanare. Per le opere interne consistenti nella tramezzatura con struttura in alluminio anodizzato e pannelli in laminato o vetro, si prevede la messa in pristino, attraverso lo smontaggio (trattandosi di strutture precarie e facilmente rimovibili). Per il cambio di destinazione d’uso e il citato frazionamento, la sanatoria è possibile ai sensi dell’art.14 della L.R. Sicilia 16/2016. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento, ha gli impianti idrico ed elettrico sottotraccia, la saracinesca è motorizzata. Di tutte le suddette circostanze, meglio riportate nella perizia in atti alla quale si fa espresso rinvio e che si dà per conosciuta all’atto della presentazione della offerta, si è comunque tenuto conto nella valutazione dei singoli immobili, detraendone i relativi costi dal prezzo finale di stima. La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la studio legale dell’Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nonché sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it) 17) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto risulta dagli atti, gli immobili di cui ai lotti 1, 3, 4, 5 sono attualmente occupati, mentre l’immobile di cui al lotto 2 è libero, analogamente ai beni di cui ai lotti 7 e 8. 18) Gli immobili saranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G. Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 19) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al professionista delegato e custode giudiziario Avv. Marina Gorgone (Tf. e fax 091524671 – cellulare 3471230103 – Tf. 0918887758 - E-mail avv.m.gorgone@gmail.com – PEC: marinagorgone@pecavvpa.it) negli orari di ricevimento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni di lunedì e mercoledì, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi e di chiusura dello studio. Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. 20) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato, ove esistenti - sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it). Palermo lì 12.07.2018 Il Professionista Delegato (Avv. Marina Gorgone) -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/11/2018 ora 15:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81. scala F, piano IV -
DATA VENDITA
13/11/2018
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
409/2011 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Marina Gorgone -
telefono delegato
3471230103 -
data pubblicazione
08/08/2018 -
note generiche
Es. n. 409/2011 (già riunita alla n.563/2015)
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
3 -
BASE D'ASTA
€ 223.000,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 167.250,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 223.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 2.500,00 -
CAUZIONE
€ 22.300,00 -
TERMINI DEPOSITO
12/11/2018 ora 19:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario limitatamente ai beni di cui ai punti 1, 2, 3 4 5 (quest’ultimo solamente con riferimento alla quota di pertinenza dell’appartamento), entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione. Per i beni di cui ai punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, il termine massimo per il versamento del saldo prezzo dovrà essere quello di centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo, alla luce del D.L. n.83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso la Segreteria dello studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n.409/2011 – con l’indicazione del numero del lotto per cui si presenta l’offerta”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso lo studio del professionista delegato, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, scala F, piano IV, entro le ore 19:00 del giorno 12 Novembre 2018, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si precisa che lo studio legale Gorgone riceve il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ovvero previo appuntamento telefonico, con esclusione dei giorni festivi prefestivi. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 13 Novembre 2018, alle ore 15:30, il professionista delegato provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, entità più elevata della cauzione; - a parità del prezzo offerto e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento (nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell’avviso di vendita la possibilità di rateizzazione). B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore a: € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 1), € 1.000,00 (euro mille/00) per il lotto 2), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 3), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 4), € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 5), € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 7) ed € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 8). 12) In caso di aggiudicazione dei beni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 - quest’ultimo limitatamente alla quota di pertinenza dell’appartamento, poiché la vendita è soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 13) In caso di aggiudicazione dei beni di cui punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché al versamento delle spese, nella misura presuntivamente determinata nel 25 % del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 14) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio Gorgone. *************** 15) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Palermo alla luce del D.L. n. 83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile – qualora ne sia sprovvisto - di attestato di qualificazione energetica. 16) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica, si rende noto che, per quanto risulta dalla relazione redatta dall’esperto (consulenza tecnica d’ufficio dell'Arch. Valentina Longo) è emerso che: con riferimento al LOTTO 1 (già LOTTO A della CTU in atti) l'immobile è situato in un'area identificata nel PRG del comune di Carini come zona C3 aree di nuova espansione di edilizia residenziale. Per le opere di costruzione della villa bifamiliare di cui è parte la porzione oggetto di pignoramento, in data 29 agosto 2000 prot. n. 24289, pratica edilizia 205/00, è stata presentata al Comune di Carini (PA) domanda di concessione edilizia, nei trenta giorni successivi il Comune non ha richiesto integrazioni documentali, in data 2 settembre 2002 con verbale n. 30/16 la C.E.C. di Carini ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di concessione, in data 2 febbraio 2005 prot.n.663/N la Soprintendenza ai BB. CC. AA. ha rilasciato il necessario parere a condizione che fossero apportate alcune modifiche al progetto presentato, il concessionario, trascorsi utilmente più di 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dato che il Comune non aveva comunicato alcun provvedimento di diniego, si è avvalso di quanto previsto all’art.2 comma 5 della L.R. Sicilia n.17 del 31 maggio 1994, pertanto la suddetta domanda di Concessione deve intendersi accolta. Il 10 giugno 2005, l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia, Ufficio del Genio Civile di Palermo, al prot. n.7601 ha autorizzato l’inizio dei lavori ai sensi dell’art.18 della L. n.64 del 2 febbraio 1974. Il 20 giugno 2005 è stata depositata perizia giurata con la quale è stata dichiarata la conformità del progetto di costruzione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'adeguamento al parere della Soprintendenza, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio da pagare. Il 22 giugno 2005, con comunicazione al Sindaco di Carini prot.n.22536, ai sensi dell’art.2 comma 6 della L.R. Sicilia n.17/94, sono iniziati i lavori di costruzione. Il 28 giugno 2005 è stato presentato al Comune di Carini il progetto adeguato al parere della Soprintendenza, accompagnato da una relazione tecnica integrativa. In corso di sopralluogo, al piano seminterrato, sono state rilevate le seguenti difformità: a) aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt.0,95 invece dei previsti da progetto mt 0,80; b)cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero a soggiorno/cucina; c) un ampliamento in pianta in corrispondenza dell'intercapedine (indiana); d) diversa finestratura; e) la realizzazione di un servizio wc doccia. Inoltre si è rilevata la modifica del prospetto interno, modifica realizzata attraverso l’apertura di una porta finestra e di una finestra. Per alcune di tali difformità è stata rinvenuta al Comune di Carini una richiesta di autorizzazione “ai sensi dell’art.36 del DPR 380/01” (verifica di conformità), prot.n.37236 del 31 agosto 2010 priva di allegati utili e una reitera della suddetta richiesta di autorizzazione prot.n.3958 del 26 gennaio 2012, ma non è stata rinvenuta nessun altra documentazione relativa alle dette richieste di autorizzazione in sanatoria. Pertanto, limitatamente alla diversa finestratura del piano seminterrato e alle modifiche al prospetto interno, il CTU ha ipotizzato il perfezionamento e definizione ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/16 della verifica di conformità presentata. L’aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt. 0,95, potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/01 come recepito dall’art.13 della L.R. Sicilia 16/16. Dovranno essere eseguite opere di messa in pristino per ricondurre l’immobile alla consistenza assentita, attraverso la demolizione degli abusi (servizio, cucina in muratura) e il ripristino dell’indiana al piano seminterrato per l’eliminazione dell’ampliamento e del cambio di destinazione d’uso, andrà inoltre realizzata la cucina al piano terra come previsto dal progetto approvato. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme né allo stato dei luoghi né ai grafici di progetto, sicché a seguito della regolarizzazione degli abusi e della messa in pristino dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato d’impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio, pompe di calore e camini, al piano terra e al piano seminterrato, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è stato installato un impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 2 (già LOTTO B della CTU in atti) nella relazione di stima in atti è detto che la palazzina di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stata edificata giuste licenze di costruzione n.916 del 14/05/1960 e n. 261 del 16/03/1960; progetti approvati dalla C.E. del 04/04/1960 e variante del 12/02/1963; dichiarata abitabile con certificato del 18/11/1963. In corso di sopralluogo nell'appartamento si sono riscontrate alcune difformità rispetto al progetto approvato, segnatamente è stata rilevata una diversa distribuzione interna e la chiusura del balcone, antistante la cucina, a veranda. Non risulta alcun titolo edilizio per le difformità rilevate. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Mentre, per la regolarizzazione della diversa distribuzione interna dovrà essere presentata una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) tardiva ai sensi del comma 5 dell’art.3 della L.R. Sicilia 16/16. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, per un errore di rappresentazione relativo al tramezzo interno tra la cucina e il vano adiacente, di fatti tale muro è indicato con uno spessore di circa 30 cm, come se fosse un setto portante, mentre in realtà è un tramezzo dallo spessore di 10 cm, e per il fatto che sullo stesso tramezzo è stata aperta un’apertura, pertanto dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento non è dotato d’impianto di riscaldamento, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, per la produzione di acqua calda sanitaria c’è uno scaldabagno elettrico. Con riferimento al LOTTO 3 (già lotto C della CTU) l’esperto stimatore ha accertato che l'edificio di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 10/11/1969 e dichiarato abitabile con certificato del giorno 11/08/1971 (allegato 4). In particolare, l’appartamento è sostanzialmente conforme alla descrizione riportata sul certificato di abitabilità ad eccezione della chiusura a veranda del balcone prospiciente la corte interna. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Infine, la planimetria catastale dell’immobile è sostanzialmente conforme, allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, e pompe di calore, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 4 (già lotto D della CTU in atti) l’esperto ha accertato che l'appartamento oggetto di pignoramento fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Detta istanza è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, essendo stata accertata una diversa la distribuzione interna e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito è detto che l’appartamento non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, la porta d’ingresso è blindata, c’è l’impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 5 (già lotto E della CTU in atti), è stato accertato che anch’esso fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Essa è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, può essere definita anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, la planimetria catastale dell’appartamento non è conforme allo stato dei luoghi, stante la diversa la distribuzione interna, e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Anche la planimetria catastale del lastrico solare non è conforme allo stato dei luoghi, essendo diversa la sagoma sia del lastrico che del corpo tecnico sovrastante (vano scala e ascensore). Siffatte difformità, alla luce della riscontrata sostanziale uniformità nelle finiture tale da escludere la realizzazione di opere in un tempo successivo all’edificazione del fabbricato, sono da attribuire a errori di rappresentazione, pertanto, anche in questo caso, dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è detto che esso non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 7 (già lotto G della CTU in atti) il CTU ha accertato che l'edificio di cui è parte la porzione di negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusta licenza edilizia n. 658 del 23 luglio 1973 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 4930 del 28 aprile 1980. Per quanto riguarda la fusione dei due subalterni, il sub 53 è stato soppresso a seguito di fusione con il sub 52 in data 06/07/2015. La soppressione per fusione dei subalterni 53 e 52 ha originato l’immobile nella sua attuale configurazione. Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Palermo non risulta alcun titolo edilizio, con la conseguenza che per la regolarizzazione delle opere eseguite andrà presentata una CILA in sanatoria. La planimetria catastale dell’immobile è conforme, all’attuale stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile è detto che gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è dotato di saracinesche in metallo con apertura elettrica. Con riferimento al lotto 8 (già lotto H della CTU in atti) è detto che l'edificio di cui è parte il negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 30 ottobre 1975, e giusta licenza edilizia n. 1073 del 22 ottobre 1976 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 1198 del 4 febbraio 1980. Come riportato nel titolo di provenienza, il bene è frutto di un frazionamento intervenuto dopo il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, non reperibile in comune. Inoltre, esso è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio oltre che di opere interne. Non risultano pratiche edilizie per tale frazionamento, per il cambio di destinazione d’uso e le opere interne che devono quindi intendersi abusivi e da sanare. Per le opere interne consistenti nella tramezzatura con struttura in alluminio anodizzato e pannelli in laminato o vetro, si prevede la messa in pristino, attraverso lo smontaggio (trattandosi di strutture precarie e facilmente rimovibili). Per il cambio di destinazione d’uso e il citato frazionamento, la sanatoria è possibile ai sensi dell’art.14 della L.R. Sicilia 16/2016. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento, ha gli impianti idrico ed elettrico sottotraccia, la saracinesca è motorizzata. Di tutte le suddette circostanze, meglio riportate nella perizia in atti alla quale si fa espresso rinvio e che si dà per conosciuta all’atto della presentazione della offerta, si è comunque tenuto conto nella valutazione dei singoli immobili, detraendone i relativi costi dal prezzo finale di stima. La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la studio legale dell’Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nonché sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it) 17) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto risulta dagli atti, gli immobili di cui ai lotti 1, 3, 4, 5 sono attualmente occupati, mentre l’immobile di cui al lotto 2 è libero, analogamente ai beni di cui ai lotti 7 e 8. 18) Gli immobili saranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G. Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 19) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al professionista delegato e custode giudiziario Avv. Marina Gorgone (Tf. e fax 091524671 – cellulare 3471230103 – Tf. 0918887758 - E-mail avv.m.gorgone@gmail.com – PEC: marinagorgone@pecavvpa.it) negli orari di ricevimento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni di lunedì e mercoledì, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi e di chiusura dello studio. Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. 20) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato, ove esistenti - sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it). Palermo lì 12.07.2018 Il Professionista Delegato (Avv. Marina Gorgone) -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/11/2018 ora 15:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81. scala F, piano IV -
DATA VENDITA
13/11/2018
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
409/2011 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Marina Gorgone -
telefono delegato
3471230103 -
data pubblicazione
08/08/2018 -
note generiche
Es. n. 409/2011 (già riunita alla n.563/2015)
-
-
bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
LOTTO 3 (già lotto C della CTU in atti) piena proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via V. C. Piazza n.18, piano secondo, riportato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 58, particella 881, sub 6, categoria A/3, classe 7 rendita catastale €. 503,55; -
indirizzo
via V. C. Piazza n.18 PALERMO (90129), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
-
numero del lotto
3 -
BASE D'ASTA
€ 223.000,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 167.250,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 223.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 2.500,00 -
CAUZIONE
€ 22.300,00 -
TERMINI DEPOSITO
12/11/2018 ora 19:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario limitatamente ai beni di cui ai punti 1, 2, 3 4 5 (quest’ultimo solamente con riferimento alla quota di pertinenza dell’appartamento), entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione. Per i beni di cui ai punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, il termine massimo per il versamento del saldo prezzo dovrà essere quello di centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo, alla luce del D.L. n.83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso la Segreteria dello studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n.409/2011 – con l’indicazione del numero del lotto per cui si presenta l’offerta”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso lo studio del professionista delegato, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, scala F, piano IV, entro le ore 19:00 del giorno 12 Novembre 2018, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si precisa che lo studio legale Gorgone riceve il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ovvero previo appuntamento telefonico, con esclusione dei giorni festivi prefestivi. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 13 Novembre 2018, alle ore 15:30, il professionista delegato provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, entità più elevata della cauzione; - a parità del prezzo offerto e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento (nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell’avviso di vendita la possibilità di rateizzazione). B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore a: € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 1), € 1.000,00 (euro mille/00) per il lotto 2), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 3), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 4), € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 5), € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 7) ed € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 8). 12) In caso di aggiudicazione dei beni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 - quest’ultimo limitatamente alla quota di pertinenza dell’appartamento, poiché la vendita è soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 13) In caso di aggiudicazione dei beni di cui punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché al versamento delle spese, nella misura presuntivamente determinata nel 25 % del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 14) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio Gorgone. *************** 15) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Palermo alla luce del D.L. n. 83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile – qualora ne sia sprovvisto - di attestato di qualificazione energetica. 16) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica, si rende noto che, per quanto risulta dalla relazione redatta dall’esperto (consulenza tecnica d’ufficio dell'Arch. Valentina Longo) è emerso che: con riferimento al LOTTO 1 (già LOTTO A della CTU in atti) l'immobile è situato in un'area identificata nel PRG del comune di Carini come zona C3 aree di nuova espansione di edilizia residenziale. Per le opere di costruzione della villa bifamiliare di cui è parte la porzione oggetto di pignoramento, in data 29 agosto 2000 prot. n. 24289, pratica edilizia 205/00, è stata presentata al Comune di Carini (PA) domanda di concessione edilizia, nei trenta giorni successivi il Comune non ha richiesto integrazioni documentali, in data 2 settembre 2002 con verbale n. 30/16 la C.E.C. di Carini ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di concessione, in data 2 febbraio 2005 prot.n.663/N la Soprintendenza ai BB. CC. AA. ha rilasciato il necessario parere a condizione che fossero apportate alcune modifiche al progetto presentato, il concessionario, trascorsi utilmente più di 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dato che il Comune non aveva comunicato alcun provvedimento di diniego, si è avvalso di quanto previsto all’art.2 comma 5 della L.R. Sicilia n.17 del 31 maggio 1994, pertanto la suddetta domanda di Concessione deve intendersi accolta. Il 10 giugno 2005, l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia, Ufficio del Genio Civile di Palermo, al prot. n.7601 ha autorizzato l’inizio dei lavori ai sensi dell’art.18 della L. n.64 del 2 febbraio 1974. Il 20 giugno 2005 è stata depositata perizia giurata con la quale è stata dichiarata la conformità del progetto di costruzione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'adeguamento al parere della Soprintendenza, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio da pagare. Il 22 giugno 2005, con comunicazione al Sindaco di Carini prot.n.22536, ai sensi dell’art.2 comma 6 della L.R. Sicilia n.17/94, sono iniziati i lavori di costruzione. Il 28 giugno 2005 è stato presentato al Comune di Carini il progetto adeguato al parere della Soprintendenza, accompagnato da una relazione tecnica integrativa. In corso di sopralluogo, al piano seminterrato, sono state rilevate le seguenti difformità: a) aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt.0,95 invece dei previsti da progetto mt 0,80; b)cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero a soggiorno/cucina; c) un ampliamento in pianta in corrispondenza dell'intercapedine (indiana); d) diversa finestratura; e) la realizzazione di un servizio wc doccia. Inoltre si è rilevata la modifica del prospetto interno, modifica realizzata attraverso l’apertura di una porta finestra e di una finestra. Per alcune di tali difformità è stata rinvenuta al Comune di Carini una richiesta di autorizzazione “ai sensi dell’art.36 del DPR 380/01” (verifica di conformità), prot.n.37236 del 31 agosto 2010 priva di allegati utili e una reitera della suddetta richiesta di autorizzazione prot.n.3958 del 26 gennaio 2012, ma non è stata rinvenuta nessun altra documentazione relativa alle dette richieste di autorizzazione in sanatoria. Pertanto, limitatamente alla diversa finestratura del piano seminterrato e alle modifiche al prospetto interno, il CTU ha ipotizzato il perfezionamento e definizione ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/16 della verifica di conformità presentata. L’aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt. 0,95, potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/01 come recepito dall’art.13 della L.R. Sicilia 16/16. Dovranno essere eseguite opere di messa in pristino per ricondurre l’immobile alla consistenza assentita, attraverso la demolizione degli abusi (servizio, cucina in muratura) e il ripristino dell’indiana al piano seminterrato per l’eliminazione dell’ampliamento e del cambio di destinazione d’uso, andrà inoltre realizzata la cucina al piano terra come previsto dal progetto approvato. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme né allo stato dei luoghi né ai grafici di progetto, sicché a seguito della regolarizzazione degli abusi e della messa in pristino dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato d’impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio, pompe di calore e camini, al piano terra e al piano seminterrato, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è stato installato un impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 2 (già LOTTO B della CTU in atti) nella relazione di stima in atti è detto che la palazzina di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stata edificata giuste licenze di costruzione n.916 del 14/05/1960 e n. 261 del 16/03/1960; progetti approvati dalla C.E. del 04/04/1960 e variante del 12/02/1963; dichiarata abitabile con certificato del 18/11/1963. In corso di sopralluogo nell'appartamento si sono riscontrate alcune difformità rispetto al progetto approvato, segnatamente è stata rilevata una diversa distribuzione interna e la chiusura del balcone, antistante la cucina, a veranda. Non risulta alcun titolo edilizio per le difformità rilevate. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Mentre, per la regolarizzazione della diversa distribuzione interna dovrà essere presentata una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) tardiva ai sensi del comma 5 dell’art.3 della L.R. Sicilia 16/16. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, per un errore di rappresentazione relativo al tramezzo interno tra la cucina e il vano adiacente, di fatti tale muro è indicato con uno spessore di circa 30 cm, come se fosse un setto portante, mentre in realtà è un tramezzo dallo spessore di 10 cm, e per il fatto che sullo stesso tramezzo è stata aperta un’apertura, pertanto dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento non è dotato d’impianto di riscaldamento, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, per la produzione di acqua calda sanitaria c’è uno scaldabagno elettrico. Con riferimento al LOTTO 3 (già lotto C della CTU) l’esperto stimatore ha accertato che l'edificio di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 10/11/1969 e dichiarato abitabile con certificato del giorno 11/08/1971 (allegato 4). In particolare, l’appartamento è sostanzialmente conforme alla descrizione riportata sul certificato di abitabilità ad eccezione della chiusura a veranda del balcone prospiciente la corte interna. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Infine, la planimetria catastale dell’immobile è sostanzialmente conforme, allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, e pompe di calore, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 4 (già lotto D della CTU in atti) l’esperto ha accertato che l'appartamento oggetto di pignoramento fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Detta istanza è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, essendo stata accertata una diversa la distribuzione interna e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito è detto che l’appartamento non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, la porta d’ingresso è blindata, c’è l’impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 5 (già lotto E della CTU in atti), è stato accertato che anch’esso fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Essa è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, può essere definita anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, la planimetria catastale dell’appartamento non è conforme allo stato dei luoghi, stante la diversa la distribuzione interna, e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Anche la planimetria catastale del lastrico solare non è conforme allo stato dei luoghi, essendo diversa la sagoma sia del lastrico che del corpo tecnico sovrastante (vano scala e ascensore). Siffatte difformità, alla luce della riscontrata sostanziale uniformità nelle finiture tale da escludere la realizzazione di opere in un tempo successivo all’edificazione del fabbricato, sono da attribuire a errori di rappresentazione, pertanto, anche in questo caso, dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è detto che esso non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 7 (già lotto G della CTU in atti) il CTU ha accertato che l'edificio di cui è parte la porzione di negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusta licenza edilizia n. 658 del 23 luglio 1973 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 4930 del 28 aprile 1980. Per quanto riguarda la fusione dei due subalterni, il sub 53 è stato soppresso a seguito di fusione con il sub 52 in data 06/07/2015. La soppressione per fusione dei subalterni 53 e 52 ha originato l’immobile nella sua attuale configurazione. Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Palermo non risulta alcun titolo edilizio, con la conseguenza che per la regolarizzazione delle opere eseguite andrà presentata una CILA in sanatoria. La planimetria catastale dell’immobile è conforme, all’attuale stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile è detto che gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è dotato di saracinesche in metallo con apertura elettrica. Con riferimento al lotto 8 (già lotto H della CTU in atti) è detto che l'edificio di cui è parte il negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 30 ottobre 1975, e giusta licenza edilizia n. 1073 del 22 ottobre 1976 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 1198 del 4 febbraio 1980. Come riportato nel titolo di provenienza, il bene è frutto di un frazionamento intervenuto dopo il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, non reperibile in comune. Inoltre, esso è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio oltre che di opere interne. Non risultano pratiche edilizie per tale frazionamento, per il cambio di destinazione d’uso e le opere interne che devono quindi intendersi abusivi e da sanare. Per le opere interne consistenti nella tramezzatura con struttura in alluminio anodizzato e pannelli in laminato o vetro, si prevede la messa in pristino, attraverso lo smontaggio (trattandosi di strutture precarie e facilmente rimovibili). Per il cambio di destinazione d’uso e il citato frazionamento, la sanatoria è possibile ai sensi dell’art.14 della L.R. Sicilia 16/2016. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento, ha gli impianti idrico ed elettrico sottotraccia, la saracinesca è motorizzata. Di tutte le suddette circostanze, meglio riportate nella perizia in atti alla quale si fa espresso rinvio e che si dà per conosciuta all’atto della presentazione della offerta, si è comunque tenuto conto nella valutazione dei singoli immobili, detraendone i relativi costi dal prezzo finale di stima. La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la studio legale dell’Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nonché sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it) 17) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto risulta dagli atti, gli immobili di cui ai lotti 1, 3, 4, 5 sono attualmente occupati, mentre l’immobile di cui al lotto 2 è libero, analogamente ai beni di cui ai lotti 7 e 8. 18) Gli immobili saranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G. Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 19) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al professionista delegato e custode giudiziario Avv. Marina Gorgone (Tf. e fax 091524671 – cellulare 3471230103 – Tf. 0918887758 - E-mail avv.m.gorgone@gmail.com – PEC: marinagorgone@pecavvpa.it) negli orari di ricevimento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni di lunedì e mercoledì, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi e di chiusura dello studio. Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. 20) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato, ove esistenti - sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it). Palermo lì 12.07.2018 Il Professionista Delegato (Avv. Marina Gorgone) -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/11/2018 ora 15:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81. scala F, piano IV -
DATA VENDITA
13/11/2018
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
409/2011 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Marina Gorgone -
telefono delegato
3471230103 -
data pubblicazione
08/08/2018 -
note generiche
Es. n. 409/2011 (già riunita alla n.563/2015)
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
3 -
BASE D'ASTA
€ 223.000,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 167.250,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 223.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 2.500,00 -
CAUZIONE
€ 22.300,00 -
TERMINI DEPOSITO
12/11/2018 ora 19:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario limitatamente ai beni di cui ai punti 1, 2, 3 4 5 (quest’ultimo solamente con riferimento alla quota di pertinenza dell’appartamento), entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione. Per i beni di cui ai punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, il termine massimo per il versamento del saldo prezzo dovrà essere quello di centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo, alla luce del D.L. n.83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso la Segreteria dello studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone; f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n.409/2011 – con l’indicazione del numero del lotto per cui si presenta l’offerta”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso lo studio del professionista delegato, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, scala F, piano IV, entro le ore 19:00 del giorno 12 Novembre 2018, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si precisa che lo studio legale Gorgone riceve il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ovvero previo appuntamento telefonico, con esclusione dei giorni festivi prefestivi. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 13 Novembre 2018, alle ore 15:30, il professionista delegato provvederà all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, entità più elevata della cauzione; - a parità del prezzo offerto e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento (nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell’avviso di vendita la possibilità di rateizzazione). B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore a: € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 1), € 1.000,00 (euro mille/00) per il lotto 2), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 3), € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per il lotto 4), € 2.000,00 (euro duemila/00) per il lotto 5), € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 7) ed € 500,00 (euro cinquecento/00) per il lotto 8). 12) In caso di aggiudicazione dei beni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 - quest’ultimo limitatamente alla quota di pertinenza dell’appartamento, poiché la vendita è soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 13) In caso di aggiudicazione dei beni di cui punti 5 (limitatamente alla quota di pertinenza del lastrico solare) 7 e 8, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché al versamento delle spese, nella misura presuntivamente determinata nel 25 % del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n.409/2011 - con l’indicazione del numero del lotto aggiudicato”, da depositarsi presso lo studio del professionista delegato, Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 14) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio Gorgone. *************** 15) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni dei 02.02.2018 e 04.04.2018, emesse dai Giudici dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Palermo alla luce del D.L. n. 83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile – qualora ne sia sprovvisto - di attestato di qualificazione energetica. 16) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica, si rende noto che, per quanto risulta dalla relazione redatta dall’esperto (consulenza tecnica d’ufficio dell'Arch. Valentina Longo) è emerso che: con riferimento al LOTTO 1 (già LOTTO A della CTU in atti) l'immobile è situato in un'area identificata nel PRG del comune di Carini come zona C3 aree di nuova espansione di edilizia residenziale. Per le opere di costruzione della villa bifamiliare di cui è parte la porzione oggetto di pignoramento, in data 29 agosto 2000 prot. n. 24289, pratica edilizia 205/00, è stata presentata al Comune di Carini (PA) domanda di concessione edilizia, nei trenta giorni successivi il Comune non ha richiesto integrazioni documentali, in data 2 settembre 2002 con verbale n. 30/16 la C.E.C. di Carini ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta di concessione, in data 2 febbraio 2005 prot.n.663/N la Soprintendenza ai BB. CC. AA. ha rilasciato il necessario parere a condizione che fossero apportate alcune modifiche al progetto presentato, il concessionario, trascorsi utilmente più di 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dato che il Comune non aveva comunicato alcun provvedimento di diniego, si è avvalso di quanto previsto all’art.2 comma 5 della L.R. Sicilia n.17 del 31 maggio 1994, pertanto la suddetta domanda di Concessione deve intendersi accolta. Il 10 giugno 2005, l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia, Ufficio del Genio Civile di Palermo, al prot. n.7601 ha autorizzato l’inizio dei lavori ai sensi dell’art.18 della L. n.64 del 2 febbraio 1974. Il 20 giugno 2005 è stata depositata perizia giurata con la quale è stata dichiarata la conformità del progetto di costruzione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'adeguamento al parere della Soprintendenza, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio da pagare. Il 22 giugno 2005, con comunicazione al Sindaco di Carini prot.n.22536, ai sensi dell’art.2 comma 6 della L.R. Sicilia n.17/94, sono iniziati i lavori di costruzione. Il 28 giugno 2005 è stato presentato al Comune di Carini il progetto adeguato al parere della Soprintendenza, accompagnato da una relazione tecnica integrativa. In corso di sopralluogo, al piano seminterrato, sono state rilevate le seguenti difformità: a) aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt.0,95 invece dei previsti da progetto mt 0,80; b)cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero a soggiorno/cucina; c) un ampliamento in pianta in corrispondenza dell'intercapedine (indiana); d) diversa finestratura; e) la realizzazione di un servizio wc doccia. Inoltre si è rilevata la modifica del prospetto interno, modifica realizzata attraverso l’apertura di una porta finestra e di una finestra. Per alcune di tali difformità è stata rinvenuta al Comune di Carini una richiesta di autorizzazione “ai sensi dell’art.36 del DPR 380/01” (verifica di conformità), prot.n.37236 del 31 agosto 2010 priva di allegati utili e una reitera della suddetta richiesta di autorizzazione prot.n.3958 del 26 gennaio 2012, ma non è stata rinvenuta nessun altra documentazione relativa alle dette richieste di autorizzazione in sanatoria. Pertanto, limitatamente alla diversa finestratura del piano seminterrato e alle modifiche al prospetto interno, il CTU ha ipotizzato il perfezionamento e definizione ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/16 della verifica di conformità presentata. L’aumento dell’altezza utile interna, con conseguente fuoriuscita del piano terra, dal piano di campagna di mt. 0,95, potrebbe essere regolarizzato ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/01 come recepito dall’art.13 della L.R. Sicilia 16/16. Dovranno essere eseguite opere di messa in pristino per ricondurre l’immobile alla consistenza assentita, attraverso la demolizione degli abusi (servizio, cucina in muratura) e il ripristino dell’indiana al piano seminterrato per l’eliminazione dell’ampliamento e del cambio di destinazione d’uso, andrà inoltre realizzata la cucina al piano terra come previsto dal progetto approvato. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme né allo stato dei luoghi né ai grafici di progetto, sicché a seguito della regolarizzazione degli abusi e della messa in pristino dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato d’impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio, pompe di calore e camini, al piano terra e al piano seminterrato, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è stato installato un impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 2 (già LOTTO B della CTU in atti) nella relazione di stima in atti è detto che la palazzina di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stata edificata giuste licenze di costruzione n.916 del 14/05/1960 e n. 261 del 16/03/1960; progetti approvati dalla C.E. del 04/04/1960 e variante del 12/02/1963; dichiarata abitabile con certificato del 18/11/1963. In corso di sopralluogo nell'appartamento si sono riscontrate alcune difformità rispetto al progetto approvato, segnatamente è stata rilevata una diversa distribuzione interna e la chiusura del balcone, antistante la cucina, a veranda. Non risulta alcun titolo edilizio per le difformità rilevate. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Mentre, per la regolarizzazione della diversa distribuzione interna dovrà essere presentata una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) tardiva ai sensi del comma 5 dell’art.3 della L.R. Sicilia 16/16. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, per un errore di rappresentazione relativo al tramezzo interno tra la cucina e il vano adiacente, di fatti tale muro è indicato con uno spessore di circa 30 cm, come se fosse un setto portante, mentre in realtà è un tramezzo dallo spessore di 10 cm, e per il fatto che sullo stesso tramezzo è stata aperta un’apertura, pertanto dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento non è dotato d’impianto di riscaldamento, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, per la produzione di acqua calda sanitaria c’è uno scaldabagno elettrico. Con riferimento al LOTTO 3 (già lotto C della CTU) l’esperto stimatore ha accertato che l'edificio di cui è parte l'appartamento oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 10/11/1969 e dichiarato abitabile con certificato del giorno 11/08/1971 (allegato 4). In particolare, l’appartamento è sostanzialmente conforme alla descrizione riportata sul certificato di abitabilità ad eccezione della chiusura a veranda del balcone prospiciente la corte interna. Ai sensi della vigente normativa, alla data del deposito della relazione di stima, la chiusura a veranda del balcone interno non è in alcun modo sanabile e dovranno essere dismessi i serramenti e ricondotto il balcone all’originaria configurazione. Infine, la planimetria catastale dell’immobile è sostanzialmente conforme, allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, e pompe di calore, gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 4 (già lotto D della CTU in atti) l’esperto ha accertato che l'appartamento oggetto di pignoramento fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Detta istanza è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Infine, la planimetria catastale dell’immobile non è conforme allo stato dei luoghi, essendo stata accertata una diversa la distribuzione interna e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito è detto che l’appartamento non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia, la porta d’ingresso è blindata, c’è l’impianto di allarme. Con riferimento al LOTTO 5 (già lotto E della CTU in atti), è stato accertato che anch’esso fa parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo edilizio, per il quale è stata presentata il 24 aprile 1987 al prot.n. 7510 n. progressivo 0285555602 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, che comprende anche un altro appartamento dello stesso fabbricato. Essa è corredata di atto notorio, perizia giurata e ricevuta di versamento della prima rata delle oblazioni e ad oggi è da integrare e definire, può essere definita anche ai sensi dell’art.28 della L.R. Sicilia 16/2016 con una perizia giurata. All’atto del sopralluogo si è inoltre rilevato che l'appartamento, rispetto alla configurazione oggetto di sanatoria, ha subito un ampliamento con la trasformazione del terrazzo, antistante all’ambiente identificato in planimetria catastale come cucina, in cucina. Dal momento che le opere realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono edilizio sono abusive e vanno considerate in prosecuzione dell’illecita attività edilizia pregressa, impedendo la sanatoria, è necessaria la loro demolizione che fa venir meno il presupposto impeditivo all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, la planimetria catastale dell’appartamento non è conforme allo stato dei luoghi, stante la diversa la distribuzione interna, e pertanto dovrà essere presentato, attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati), un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi, aderente all’istanza di condono. Anche la planimetria catastale del lastrico solare non è conforme allo stato dei luoghi, essendo diversa la sagoma sia del lastrico che del corpo tecnico sovrastante (vano scala e ascensore). Siffatte difformità, alla luce della riscontrata sostanziale uniformità nelle finiture tale da escludere la realizzazione di opere in un tempo successivo all’edificazione del fabbricato, sono da attribuire a errori di rappresentazione, pertanto, anche in questo caso, dovrà essere presentato attraverso il DOCFA (Documento Catasto Fabbricati) un aggiornamento conforme allo stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’appartamento è detto che esso non ha riscaldamento, sono però presenti pompe di calore in quasi tutti gli ambienti, gli impianti, idrico ed elettrico, sono sottotraccia. Con riferimento al LOTTO 7 (già lotto G della CTU in atti) il CTU ha accertato che l'edificio di cui è parte la porzione di negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusta licenza edilizia n. 658 del 23 luglio 1973 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 4930 del 28 aprile 1980. Per quanto riguarda la fusione dei due subalterni, il sub 53 è stato soppresso a seguito di fusione con il sub 52 in data 06/07/2015. La soppressione per fusione dei subalterni 53 e 52 ha originato l’immobile nella sua attuale configurazione. Dalle ricerche effettuate presso il Comune di Palermo non risulta alcun titolo edilizio, con la conseguenza che per la regolarizzazione delle opere eseguite andrà presentata una CILA in sanatoria. La planimetria catastale dell’immobile è conforme, all’attuale stato dei luoghi. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile è detto che gli impianti idrico ed elettrico sono sottotraccia, è dotato di saracinesche in metallo con apertura elettrica. Con riferimento al lotto 8 (già lotto H della CTU in atti) è detto che l'edificio di cui è parte il negozio oggetto di pignoramento è stato edificato giusto progetto approvato dalla C.E. il 30 ottobre 1975, e giusta licenza edilizia n. 1073 del 22 ottobre 1976 rilasciata dal Comune di Palermo, dichiarato abitabile/agibile con certificato n. 1198 del 4 febbraio 1980. Come riportato nel titolo di provenienza, il bene è frutto di un frazionamento intervenuto dopo il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, non reperibile in comune. Inoltre, esso è stato oggetto di cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio oltre che di opere interne. Non risultano pratiche edilizie per tale frazionamento, per il cambio di destinazione d’uso e le opere interne che devono quindi intendersi abusivi e da sanare. Per le opere interne consistenti nella tramezzatura con struttura in alluminio anodizzato e pannelli in laminato o vetro, si prevede la messa in pristino, attraverso lo smontaggio (trattandosi di strutture precarie e facilmente rimovibili). Per il cambio di destinazione d’uso e il citato frazionamento, la sanatoria è possibile ai sensi dell’art.14 della L.R. Sicilia 16/2016. Con riferimento, infine, a quanto previsto dal DM 22.01.2008 n.37, nella Consulenza Tecnica di Ufficio agli atti della procedura in merito agli impianti esistenti all’interno dell’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento, ha gli impianti idrico ed elettrico sottotraccia, la saracinesca è motorizzata. Di tutte le suddette circostanze, meglio riportate nella perizia in atti alla quale si fa espresso rinvio e che si dà per conosciuta all’atto della presentazione della offerta, si è comunque tenuto conto nella valutazione dei singoli immobili, detraendone i relativi costi dal prezzo finale di stima. La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la studio legale dell’Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81, nonché sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it) 17) Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto risulta dagli atti, gli immobili di cui ai lotti 1, 3, 4, 5 sono attualmente occupati, mentre l’immobile di cui al lotto 2 è libero, analogamente ai beni di cui ai lotti 7 e 8. 18) Gli immobili saranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G. Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 19) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al professionista delegato e custode giudiziario Avv. Marina Gorgone (Tf. e fax 091524671 – cellulare 3471230103 – Tf. 0918887758 - E-mail avv.m.gorgone@gmail.com – PEC: marinagorgone@pecavvpa.it) negli orari di ricevimento dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dei giorni di lunedì e mercoledì, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi e di chiusura dello studio. Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. 20) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato, ove esistenti - sui seguenti siti internet: Astegiudiziarie.it – Immobiliare.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it). Palermo lì 12.07.2018 Il Professionista Delegato (Avv. Marina Gorgone) -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/11/2018 ora 15:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del professionista delegato Avv. Marina Gorgone, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n.81. scala F, piano IV -
DATA VENDITA
13/11/2018
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
409/2011 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Marina Gorgone -
telefono delegato
3471230103 -
data pubblicazione
08/08/2018 -
note generiche
Es. n. 409/2011 (già riunita alla n.563/2015)
-
Banche Convenzionate
TRIBUNALE DI P ALERMO
BANCA CARIGE
BANCA SELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
UNICREDIT SPA
DOBANK
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