Appartamento, CATANIA
base d'asta
53.440€
-
bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
lotto uno) 1) Piena proprietà di appartamento sito al piano quarto, in Catania, Via Salvatore Salomone Marino n. 25, composto da n. 3 vani, ed accessori; confinante a nord con area condominiale posta allo stesso livello di piano, a sud con cortile condominiale a piano terra, ad est con cortile condominiale, in parte con altro appartamento posto allo stesso livello di piano ed in parte con vano scala condominiale, ad ovest con cortile condominiale posto al piano terra. In catasto fabbricati del comune di Catania al foglio 29, particella 1860, sub. 15, (ex foglio 29, particella 794, sub. 15) cat. A/3 classe 5, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 89 mq, totale rendita catastale Euro 464,81. -
indirizzo
Via Salvatore Salomone Marino n.25 CATANIA (95122), CATANIA SICILIA -
stato
occupato
bene numero 2
-
bene immobiliare
CN - Cantina -
descrizione
2) Piena proprietà di unità immobiliare, con destinazione a cantina, sita in Catania, Via Salvatore Salomone Marino n. 25, ubicato al piano terra; in catasto fabbricati del comune di Catania al foglio 29, particella 1860 sub. 43 (ex foglio 29, particella 794 sub. 43), cat. C/2 classe 6, consistenza 6 mq, rendita catastale Euro 19,21, Via Salvatore Salomone Marino 31. Confinante a Nord con corridoio comune posto allo stesso livello di piano; a Sud con cortile condominiale a piano terra; a Est con cortile condominiale; a ovest con altra cantina appartenente ad altra ditta proprietaria posta allo stesso livello di piano. -
indirizzo
Via Salvatore Salomone Marino n.25 CATANIA (95122), CATANIA SICILIA -
stato
occupato
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 53.440,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 40.080,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 53.440,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 1.000,00 -
CAUZIONE
€ 5.344,00 -
TERMINI DEPOSITO
14/02/2019 ora 20:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L'offerta dovrà contenere: a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato o in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (è quindi possibile una offerta pari al 75% del prezzo base); d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (sarà invece possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta); e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 3) All'offerta dovranno essere allegati - inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché, a pena d’inefficacia dell'offerta, un assegno circolare non trasferibile intestato ad "Avvocato Innocenzo Grimaldi" per un importo pari al 10 (dieci) per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell' acquisto (è possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal 2 delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta). 4) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. 5) Le buste saranno aperte alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita. Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta ai sensi dell’art.572 c.p.c. 6) Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base (ma pari ad almeno il 75%), la stessa sarà accolta solo se non risultino depositate istanze di assegnazione del bene ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. e il professionista non ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 7) Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 2% del prezzo indicato nell'avviso di vendita, arrotondato in eccesso al migliaio di euro, e pertanto Euro 1.000,00; il bene verrà definitivamente aggiudicato al migliore offerente, salvo che il prezzo più alto offerto risulti interiore al prezzo base, poiché in tal caso verrà assegnato al creditore che ne avrà fatto istanza di assegnazione. 8) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, la vendita sarà aggiudicata a favore del maggiore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile. I criteri per valutare la “migliore offerta”, saranno, nell'ordine : quella più alta; quella per la quale sono previsti tempi di pagamento più brevi; quella garantita dal versamento di una cauzione di maggiore importo; quella depositata per prima. 9) In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta, o, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché degli onorari spettanti al delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il compimento delle formalità accessorie e delle relative spese, somma che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dieci 3 giorni dall'aggiudicazione; ai sensi dell'art.1193 cod. civ. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. 10) Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate. Si precisa in generale che: I) Gli interessati hanno facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, formulando la richiesta di prenotazione tramite il sito internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 2) Tutte le attività che, a norma degli art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il proprio studio in Catania, Via Ballo n.11, ivi comprese l'autorizzazione alla assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art.508 c.p.c., gli adempimenti di cui all'art. 595 II comma c.p.c., le richieste ex art.41 T.U.B., la ricezione ed autenticazione delle dichiarazioni di nomina ex art.583 c.p.c. Copia delle eventuali istanze di assegnazione ex art.589 c.p.c. dovranno essere depositate dieci giorni prima della data fissata per la vendita direttamente al delegato, presso il proprio studio. 3) In nessun caso il professionista delegato potrà dare notizia al debitore o a terzi dell'avvenuta presentazione di offerte ovvero di istanze di assegnazione da parte del creditore. 4) In nessun caso potranno essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 5) Immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non sono aggiudicatari. 6) Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate. 7) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. 8) Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura esecutiva; l'aggiudicatario dovrà 4 tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 9) Relativamente alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia l'aggiudicatario potrà a sue cura e spese: ricorrere, qualora vi siano i relativi presupposti, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ovvero chiedere il permesso in sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001 se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti sia al momento di realizzazione delle opere abusive che al momento di presentazione della domanda; rettificare eventuali difformità riscontrate rispetto alle planimetrie catastali ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010. 10) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. 11) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura. 12) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura). 13) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo. 14) L'elaborato peritale relativo alla stima e alla valutazione dell'immobile posto in vendita è disponibile per la consultazione sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it e www.tribunalecatania.it, www.reteaste.tv. 5 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell’ordinanza di delega e le vigenti norme di legge. Per ulteriori informazioni, visionare l'immobile e la documentazione rivolgersi allo studio del professionista delegato Avv. Innocenzo Grimaldi (tel. 333 3120429), nonchè consultare i siti internet www. https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.giustizia.catania.it, www. tribunalecatania.it, www. astegiudiziarie.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.immobiliare.it; www.entietribunali; www.annunci.repubblica.it. Catania, 31/10/2018Avv. Innocenzo Grimaldi -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
15/02/2019 ora 18:00 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato sito in Catania, Via G. Ballo n. 11 -
DATA VENDITA
15/02/2019
dettagli procedura
-
Tribunale
Catania -
n° registro
375/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Floriana Gallucci -
delegato
Innocenzo Grimaldi -
telefono delegato
3333120429 -
data pubblicazione
11/11/2018
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 53.440,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 40.080,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 53.440,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 1.000,00 -
CAUZIONE
€ 5.344,00 -
TERMINI DEPOSITO
14/02/2019 ora 20:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L'offerta dovrà contenere: a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato o in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (è quindi possibile una offerta pari al 75% del prezzo base); d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (sarà invece possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta); e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 3) All'offerta dovranno essere allegati - inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché, a pena d’inefficacia dell'offerta, un assegno circolare non trasferibile intestato ad "Avvocato Innocenzo Grimaldi" per un importo pari al 10 (dieci) per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell' acquisto (è possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal 2 delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta). 4) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. 5) Le buste saranno aperte alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita. Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta ai sensi dell’art.572 c.p.c. 6) Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base (ma pari ad almeno il 75%), la stessa sarà accolta solo se non risultino depositate istanze di assegnazione del bene ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. e il professionista non ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 7) Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 2% del prezzo indicato nell'avviso di vendita, arrotondato in eccesso al migliaio di euro, e pertanto Euro 1.000,00; il bene verrà definitivamente aggiudicato al migliore offerente, salvo che il prezzo più alto offerto risulti interiore al prezzo base, poiché in tal caso verrà assegnato al creditore che ne avrà fatto istanza di assegnazione. 8) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, la vendita sarà aggiudicata a favore del maggiore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile. I criteri per valutare la “migliore offerta”, saranno, nell'ordine : quella più alta; quella per la quale sono previsti tempi di pagamento più brevi; quella garantita dal versamento di una cauzione di maggiore importo; quella depositata per prima. 9) In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta, o, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché degli onorari spettanti al delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il compimento delle formalità accessorie e delle relative spese, somma che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dieci 3 giorni dall'aggiudicazione; ai sensi dell'art.1193 cod. civ. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. 10) Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate. Si precisa in generale che: I) Gli interessati hanno facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, formulando la richiesta di prenotazione tramite il sito internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 2) Tutte le attività che, a norma degli art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il proprio studio in Catania, Via Ballo n.11, ivi comprese l'autorizzazione alla assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art.508 c.p.c., gli adempimenti di cui all'art. 595 II comma c.p.c., le richieste ex art.41 T.U.B., la ricezione ed autenticazione delle dichiarazioni di nomina ex art.583 c.p.c. Copia delle eventuali istanze di assegnazione ex art.589 c.p.c. dovranno essere depositate dieci giorni prima della data fissata per la vendita direttamente al delegato, presso il proprio studio. 3) In nessun caso il professionista delegato potrà dare notizia al debitore o a terzi dell'avvenuta presentazione di offerte ovvero di istanze di assegnazione da parte del creditore. 4) In nessun caso potranno essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 5) Immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non sono aggiudicatari. 6) Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate. 7) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. 8) Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura esecutiva; l'aggiudicatario dovrà 4 tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 9) Relativamente alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia l'aggiudicatario potrà a sue cura e spese: ricorrere, qualora vi siano i relativi presupposti, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ovvero chiedere il permesso in sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001 se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti sia al momento di realizzazione delle opere abusive che al momento di presentazione della domanda; rettificare eventuali difformità riscontrate rispetto alle planimetrie catastali ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010. 10) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. 11) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura. 12) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura). 13) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo. 14) L'elaborato peritale relativo alla stima e alla valutazione dell'immobile posto in vendita è disponibile per la consultazione sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it e www.tribunalecatania.it, www.reteaste.tv. 5 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell’ordinanza di delega e le vigenti norme di legge. Per ulteriori informazioni, visionare l'immobile e la documentazione rivolgersi allo studio del professionista delegato Avv. Innocenzo Grimaldi (tel. 333 3120429), nonchè consultare i siti internet www. https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.giustizia.catania.it, www. tribunalecatania.it, www. astegiudiziarie.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.immobiliare.it; www.entietribunali; www.annunci.repubblica.it. Catania, 31/10/2018Avv. Innocenzo Grimaldi -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
15/02/2019 ora 18:00 -
STATO ASTA
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LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato sito in Catania, Via G. Ballo n. 11 -
DATA VENDITA
15/02/2019
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Dettagli procedura
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Tribunale
Catania -
n° registro
375/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Floriana Gallucci -
delegato
Innocenzo Grimaldi -
telefono delegato
3333120429 -
data pubblicazione
11/11/2018
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Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
lotto uno) 1) Piena proprietà di appartamento sito al piano quarto, in Catania, Via Salvatore Salomone Marino n. 25, composto da n. 3 vani, ed accessori; confinante a nord con area condominiale posta allo stesso livello di piano, a sud con cortile condominiale a piano terra, ad est con cortile condominiale, in parte con altro appartamento posto allo stesso livello di piano ed in parte con vano scala condominiale, ad ovest con cortile condominiale posto al piano terra. In catasto fabbricati del comune di Catania al foglio 29, particella 1860, sub. 15, (ex foglio 29, particella 794, sub. 15) cat. A/3 classe 5, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 89 mq, totale rendita catastale Euro 464,81. -
indirizzo
Via Salvatore Salomone Marino n.25 CATANIA (95122), CATANIA SICILIA -
stato
occupato
bene numero 2
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bene immobiliare
CN - Cantina -
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2) Piena proprietà di unità immobiliare, con destinazione a cantina, sita in Catania, Via Salvatore Salomone Marino n. 25, ubicato al piano terra; in catasto fabbricati del comune di Catania al foglio 29, particella 1860 sub. 43 (ex foglio 29, particella 794 sub. 43), cat. C/2 classe 6, consistenza 6 mq, rendita catastale Euro 19,21, Via Salvatore Salomone Marino 31. Confinante a Nord con corridoio comune posto allo stesso livello di piano; a Sud con cortile condominiale a piano terra; a Est con cortile condominiale; a ovest con altra cantina appartenente ad altra ditta proprietaria posta allo stesso livello di piano. -
indirizzo
Via Salvatore Salomone Marino n.25 CATANIA (95122), CATANIA SICILIA -
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numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 53.440,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 40.080,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 53.440,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 1.000,00 -
CAUZIONE
€ 5.344,00 -
TERMINI DEPOSITO
14/02/2019 ora 20:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L'offerta dovrà contenere: a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato o in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (è quindi possibile una offerta pari al 75% del prezzo base); d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (sarà invece possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta); e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 3) All'offerta dovranno essere allegati - inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché, a pena d’inefficacia dell'offerta, un assegno circolare non trasferibile intestato ad "Avvocato Innocenzo Grimaldi" per un importo pari al 10 (dieci) per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell' acquisto (è possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal 2 delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta). 4) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. 5) Le buste saranno aperte alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita. Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta ai sensi dell’art.572 c.p.c. 6) Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base (ma pari ad almeno il 75%), la stessa sarà accolta solo se non risultino depositate istanze di assegnazione del bene ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. e il professionista non ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 7) Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 2% del prezzo indicato nell'avviso di vendita, arrotondato in eccesso al migliaio di euro, e pertanto Euro 1.000,00; il bene verrà definitivamente aggiudicato al migliore offerente, salvo che il prezzo più alto offerto risulti interiore al prezzo base, poiché in tal caso verrà assegnato al creditore che ne avrà fatto istanza di assegnazione. 8) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, la vendita sarà aggiudicata a favore del maggiore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile. I criteri per valutare la “migliore offerta”, saranno, nell'ordine : quella più alta; quella per la quale sono previsti tempi di pagamento più brevi; quella garantita dal versamento di una cauzione di maggiore importo; quella depositata per prima. 9) In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta, o, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché degli onorari spettanti al delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il compimento delle formalità accessorie e delle relative spese, somma che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dieci 3 giorni dall'aggiudicazione; ai sensi dell'art.1193 cod. civ. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. 10) Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate. Si precisa in generale che: I) Gli interessati hanno facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, formulando la richiesta di prenotazione tramite il sito internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 2) Tutte le attività che, a norma degli art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il proprio studio in Catania, Via Ballo n.11, ivi comprese l'autorizzazione alla assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art.508 c.p.c., gli adempimenti di cui all'art. 595 II comma c.p.c., le richieste ex art.41 T.U.B., la ricezione ed autenticazione delle dichiarazioni di nomina ex art.583 c.p.c. Copia delle eventuali istanze di assegnazione ex art.589 c.p.c. dovranno essere depositate dieci giorni prima della data fissata per la vendita direttamente al delegato, presso il proprio studio. 3) In nessun caso il professionista delegato potrà dare notizia al debitore o a terzi dell'avvenuta presentazione di offerte ovvero di istanze di assegnazione da parte del creditore. 4) In nessun caso potranno essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 5) Immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non sono aggiudicatari. 6) Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate. 7) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. 8) Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura esecutiva; l'aggiudicatario dovrà 4 tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 9) Relativamente alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia l'aggiudicatario potrà a sue cura e spese: ricorrere, qualora vi siano i relativi presupposti, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ovvero chiedere il permesso in sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001 se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti sia al momento di realizzazione delle opere abusive che al momento di presentazione della domanda; rettificare eventuali difformità riscontrate rispetto alle planimetrie catastali ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010. 10) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. 11) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura. 12) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura). 13) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo. 14) L'elaborato peritale relativo alla stima e alla valutazione dell'immobile posto in vendita è disponibile per la consultazione sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it e www.tribunalecatania.it, www.reteaste.tv. 5 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell’ordinanza di delega e le vigenti norme di legge. Per ulteriori informazioni, visionare l'immobile e la documentazione rivolgersi allo studio del professionista delegato Avv. Innocenzo Grimaldi (tel. 333 3120429), nonchè consultare i siti internet www. https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.giustizia.catania.it, www. tribunalecatania.it, www. astegiudiziarie.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.immobiliare.it; www.entietribunali; www.annunci.repubblica.it. Catania, 31/10/2018Avv. Innocenzo Grimaldi -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
15/02/2019 ora 18:00 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato sito in Catania, Via G. Ballo n. 11 -
DATA VENDITA
15/02/2019
dettagli procedura
-
Tribunale
Catania -
n° registro
375/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Floriana Gallucci -
delegato
Innocenzo Grimaldi -
telefono delegato
3333120429 -
data pubblicazione
11/11/2018
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 53.440,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 40.080,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 53.440,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 1.000,00 -
CAUZIONE
€ 5.344,00 -
TERMINI DEPOSITO
14/02/2019 ora 20:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
L'offerta dovrà contenere: a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato o in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (è quindi possibile una offerta pari al 75% del prezzo base); d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (sarà invece possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta); e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 3) All'offerta dovranno essere allegati - inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché, a pena d’inefficacia dell'offerta, un assegno circolare non trasferibile intestato ad "Avvocato Innocenzo Grimaldi" per un importo pari al 10 (dieci) per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell' acquisto (è possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal 2 delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta). 4) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. 5) Le buste saranno aperte alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita. Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta ai sensi dell’art.572 c.p.c. 6) Qualora sia presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base (ma pari ad almeno il 75%), la stessa sarà accolta solo se non risultino depositate istanze di assegnazione del bene ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. e il professionista non ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 7) Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 2% del prezzo indicato nell'avviso di vendita, arrotondato in eccesso al migliaio di euro, e pertanto Euro 1.000,00; il bene verrà definitivamente aggiudicato al migliore offerente, salvo che il prezzo più alto offerto risulti interiore al prezzo base, poiché in tal caso verrà assegnato al creditore che ne avrà fatto istanza di assegnazione. 8) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, la vendita sarà aggiudicata a favore del maggiore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile. I criteri per valutare la “migliore offerta”, saranno, nell'ordine : quella più alta; quella per la quale sono previsti tempi di pagamento più brevi; quella garantita dal versamento di una cauzione di maggiore importo; quella depositata per prima. 9) In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta, o, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché degli onorari spettanti al delegato per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il compimento delle formalità accessorie e delle relative spese, somma che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dieci 3 giorni dall'aggiudicazione; ai sensi dell'art.1193 cod. civ. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. 10) Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate. Si precisa in generale che: I) Gli interessati hanno facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, formulando la richiesta di prenotazione tramite il sito internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 2) Tutte le attività che, a norma degli art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso il proprio studio in Catania, Via Ballo n.11, ivi comprese l'autorizzazione alla assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art.508 c.p.c., gli adempimenti di cui all'art. 595 II comma c.p.c., le richieste ex art.41 T.U.B., la ricezione ed autenticazione delle dichiarazioni di nomina ex art.583 c.p.c. Copia delle eventuali istanze di assegnazione ex art.589 c.p.c. dovranno essere depositate dieci giorni prima della data fissata per la vendita direttamente al delegato, presso il proprio studio. 3) In nessun caso il professionista delegato potrà dare notizia al debitore o a terzi dell'avvenuta presentazione di offerte ovvero di istanze di assegnazione da parte del creditore. 4) In nessun caso potranno essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 5) Immediatamente dopo la gara gli assegni circolari, depositati unitamente alle offerte, saranno restituiti a coloro che non sono aggiudicatari. 6) Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate. 7) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. 8) Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura esecutiva; l'aggiudicatario dovrà 4 tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 9) Relativamente alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia l'aggiudicatario potrà a sue cura e spese: ricorrere, qualora vi siano i relativi presupposti, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ovvero chiedere il permesso in sanatoria ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001 se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigenti sia al momento di realizzazione delle opere abusive che al momento di presentazione della domanda; rettificare eventuali difformità riscontrate rispetto alle planimetrie catastali ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010. 10) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. 11) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile, ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura. 12) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura). 13) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo. 14) L'elaborato peritale relativo alla stima e alla valutazione dell'immobile posto in vendita è disponibile per la consultazione sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it e www.tribunalecatania.it, www.reteaste.tv. 5 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni dell’ordinanza di delega e le vigenti norme di legge. Per ulteriori informazioni, visionare l'immobile e la documentazione rivolgersi allo studio del professionista delegato Avv. Innocenzo Grimaldi (tel. 333 3120429), nonchè consultare i siti internet www. https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.giustizia.catania.it, www. tribunalecatania.it, www. astegiudiziarie.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.immobiliare.it; www.entietribunali; www.annunci.repubblica.it. Catania, 31/10/2018Avv. Innocenzo Grimaldi -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
15/02/2019 ora 18:00 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato sito in Catania, Via G. Ballo n. 11 -
DATA VENDITA
15/02/2019
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Catania -
n° registro
375/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Floriana Gallucci -
delegato
Innocenzo Grimaldi -
telefono delegato
3333120429 -
data pubblicazione
11/11/2018
-
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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