Villetta, PALERMO
base d'asta
153.400€
-
bene immobiliare
A7 - Abitazione in villini -
descrizione
lotto uno) “Piena proprietà di una villa a schiera sita a Palermo, via Castellana n. 205, piano seminterrato, rialzato e primo, interno 50, individuata al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 38 particella 5048 sub 7 e sub 14. L’unità immobiliare si sviluppa su tre elevazioni, collegate da una scala interna in muratura e consta di un ampio salone, cucina, w.c., terrazzo e due balconi a piano rialzato; tre camere, w.c. vasca, w.c. doccia,disimpegno ed un balcone a primo piano; tre camere, un w.c. doccia, disimpegno e locale autorimessa a piano seminterrato; per una superficie utile pari a 221,84 mq. circa, oltre l’area esterna di superficie pari a 121 mq. circa”. -
indirizzo
via Castellana n. 205 PALERMO (90135), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 153.400,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 115.050,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 153.400,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 7.000,00 -
CAUZIONE
€ 15.340,00 -
TERMINI DEPOSITO
04/11/2020 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse che, ai sensi degli artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato presso il proprio studio, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art.579, ultimo comma, c.p.c. 4) L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 3 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio dell’Avv. Calogero Pisciotta); f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n. 80/10 - lotto unico”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di 4 valido documento d'identità, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, Via Dante n°58/A, entro le ore 19:00 del giorno 4 novembre 2020, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo Studio Legale dell’Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, via Dante n. 58/A, piano terzo, esclusivamente, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 5 novembre 2020, alle ore 16.30, il Professionista Delegato provvederà, presso il proprio studio, all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo, presso lo studio del Professionista Delegato, lo stesso giorno dell’apertura delle buste e immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di giorni dieci prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 590 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 59/2016. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il 5 professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, il Professionista Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il professionista Delegato, in presenza di offerte efficaci ex art. 571 comma II c.p.c. ma inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo, sempre 6 che ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, l’entità più elevata della cauzione versata; Si precisa che in presenza di offerte pari o superiori al prezzo base indicato nel presente avviso e in assenza di istanze di assegnazione regolarmente proposte, il Professionista Delegato disporrà senz’altro l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 7.000,00 per il lotto unico. 12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di 7 subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n. 80/10 - lotto unico”, da depositarsi presso lo studio del Professionista Delegato, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. 13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del Professionista Delegato. 14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica. 8 15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla perizia di stima predisposta dall'Esperto Ing. Cinzia Desi del 23/09/2019, che si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. La relazione di stima, completa di fotografie e planimetrie dei beni posti in vendita, potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. Dalla suddetta perizia emerge che: “Il complesso edilizio in cui insiste la villetta è stato realizzato in forza della concessione edile n. 543 del 23.08.1977. Il certificato di abitabilità, richiesto in data 08.06.1985 e poi con nuova istanza protocollo n. 22988 del 15.1999, non è mai stato rilasciato: risulta che con lettera protocollo 11326/2002 l’Ufficio Edilizia Privata ha richiesto copia in originale della quietanza del pagamento degli oneri od autocertificazione ai sensi della Legge Bassanini e comunicazione di inizio e fine lavori, ma a detta richiesta non è stato dato riscontro, per cui la richiesta di abitabilità è stata archiviata. L’immobile non è conforme ai grafici approvati in data 22.04.1977 dalla Commissione Edile ed allegati alla concessione edile n. 543 del 23.08.1977, in particolare: piano seminterrato - la quota di sistemazione delle aree esterne rispetto al fabbricato è stata modificata: secondo progetto, le aree esterne dovevano essere a circa ottanta centimetri sotto il piano di calpestio del piano rialzato dell’abitazione, mentre adesso sono ad oltre 2,80 metri sotto il piano di calpestio sopra menzionato. Queste aree sono adesso accessibili dal piano seminterrato, che secondo il progetto autorizzato doveva essere totalmente interrato, fatta eccezione per l’accesso al locale autorimessa; - la superficie è stata ampliata rispetto al progetto approvato, per una superficie coperta complessiva pari a 76,00 m2 circa; - è stata modificata la distribuzione interna; piano rialzato 9 - la superficie coperta è stata ampliata rispetto al progetto approvato ed è stato realizzato un terrazzo volto a nord (in parte inglobando il preesistente balcone, per una superficie coperta complessiva pari a 9,90 m2 e una superficie scoperta pari a 27,60 m2, come evidenziato nella planimetria riportata a lato; - è stato modificato il prospetto a nord creando una nuova finestra nel salone; - è stata modificata la distribuzione interna; piano primo - sono stati modificati i prospetti, eliminando una finestra nel prospetto a nord e creandone una nuova nel prospetto a est; - è stata modificata la distribuzione interna; all’esterno - è stato realizzato un ripostiglio, con accesso dall’esterno sotto la scala di accesso al piano rialzato; - è stata realizzata una cucina esterna in muratura con forno e soprastante tettoia nell’area di pertinenza; - sono state apportate modifiche alla distribuzione interna. Non risulta siano stati rilasciati titoli autorizzativi ordinari od in sanatoria per queste opere realizzate in difformità al progetto autorizzato, per cui l’immobile non è conforme sotto il profilo urbanistico -edilizio. Anche per le modifiche alla distribuzione interna, non risulta sia stata fatta la preliminare comunicazione di opere interne ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85. In merito alla regolarizzazione degli abusi e delle difformità riscontrati, si rileva che: 1) le opere di ampliamento e le modifiche di quota della sistemazione esterna sono opere non sanabili ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16 del 10.08.2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’articolo 167 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, infatti, consente soltanto la compatibilità paesaggistica degli abusi di lieve entità senza aumenti di superficie e volumetria, come invece è nel caso in questione; 10 2) la diversa sistemazione esterna con aumento di volume non può essere regolarizzata con accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16/2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per le motivazioni in precedenza spiegate. Si evidenza che non è possibile ripristinare la previsione di progetto, vista la conformazione dei luoghi: si può chiedere il mantenimento dell’opera abusiva per pregiudizio nei confronti della costruzione regolare ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, previo Nulla Osta della Soprintendenza, pagando una sanzione pecuniaria, la cui valutazione di natura tecnico – edilizia è demandata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 3) la cucina in muratura con forno e tettoia nell’area di pertinenza, manufatti stabili in muratura, non può essere regolarizzata perché realizzata in violazione delle distanze legali; 4) le difformità nei prospetti e la diversa distribuzione interna può essere regolarizzata mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva, previa acquisizione di preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Per gli abusi sopra evidenziati non risultano pendenti istanze di sanatoria ai sensi della Legge Regionale 37/85, della Legge Nazionale 724/94 o della Legge Nazionale 326/03. Gli abusi non sono sanabili avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 46 del D.P.R. 380/2001 perché non ricorrono i presupposti del citato articolo: le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore dell’ultima legge di condono legge 326/2003 (il credito più vecchio è del 2006), e gli abusi sono stati verosimilmente realizzati dopo il 17.11.2006, data dell’atto di compravendita del sig. A (dove è riportato che l’immobile “è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 543 del 23 agosto 1977 rilasciata dal Comune di Palermo e per il complesso edilizio è stata rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo la certificazione di conformità delle opere in data 8 luglio 1989 protocollo n. 13437 e che, successivamente, lo stesso non ha subito alcuna modifica soggetta a licenza o concessione edilizia”). 11 Una volta effettuata la regolarizzazione amministrativa dell’immobile, previa rimozione degli abusi insanabili od in caso di impossibilità ottenuta l’autorizzazione al mantenimento ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, potrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 222/2016, recepito dinamicamente in Sicilia dall’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016, previa verifica di tutti gli adempimenti relativi alla concessione edilizia iniziale n. 543/1997 (pagamento oneri concessori, comunicazioni inizio e fine lavori e certificazioni degli impianti). I costi per la regolarizzazione edilizia - urbanistica dell’immobile si stimano complessivamente pari a 42.587,22 euro, così suddivisi: - opere edili per la demolizione degli ampliamenti abusivi e della cucina esterna, stimate nel computo metrico estimativo in allegato pari a 33.187,22 euro, al lordo dell’i.v.a.. Detto computo metrico è stato redatto sulla scorta dei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Regione Sicilia anno 2019 (attualmente vigente) od, in mancanza di voci specifiche, da prezzi di analisi effettuata dallo scrivente; - oneri tecnici, oneri comunali e sanzioni relativi alla richiesta di mantenimento delle opere abusive non demolibili ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016, previo ottenimento dei Nulla Osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, stimati forfettariamente, in mancanza di indicazioni certe, pari a 4.000,00 euro; - oneri tecnici e sanzione relativi alla regolarizzazione delle difformità nei prospetti e diversa distribuzione interna, mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori tardiva, stimati forfettariamente pari a 2.400,00 euro; - oneri tecnici e comunali relativi alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, stimati forfettariamente pari a 3.000,00 euro”. Si precisa infine che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47. 12 16) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. L’immobile di cui al lotto unico è attualmente occupato. 17) L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 18) Per maggiori informazioni rivolgersi al Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30) o tramite e-mail (tel. 091/321311 – fax 13 091/5640957 – email pisciotta.avvocato@gmail.com – pec avvocatopisciotta@legalmail.it). 19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, estratto del presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 490 comma primo c.p.c. Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato art. 490 c.p.c., copia del presente avviso di vendita e della relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio posto in vendita, verrà pubblicata, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta e per la successiva celebrazione della vendita non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. Al fine di rispettare la normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19, l’ingresso e la permanenza in studio per la partecipazione alla vendita potranno essere limitati ai soli soggetti offerenti, alle parti (compreso il debitore esecutato) e ai loro difensori costituiti in giudizio. Al riguardo, resta salva la facoltà del Professionista delegato di adottare ulteriori eventuali decisioni al momento della celebrazione della vendita. Palermo, 2/07/2020 Il Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
05/11/2020 ora 16:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato,sito in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. -
DATA VENDITA
05/11/2020
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
80/2010 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Calogero Pisciotta -
telefono delegato
091321311 -
data pubblicazione
14/09/2020
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 153.400,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 115.050,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 153.400,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 7.000,00 -
CAUZIONE
€ 15.340,00 -
TERMINI DEPOSITO
04/11/2020 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse che, ai sensi degli artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato presso il proprio studio, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art.579, ultimo comma, c.p.c. 4) L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 3 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio dell’Avv. Calogero Pisciotta); f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n. 80/10 - lotto unico”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di 4 valido documento d'identità, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, Via Dante n°58/A, entro le ore 19:00 del giorno 4 novembre 2020, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo Studio Legale dell’Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, via Dante n. 58/A, piano terzo, esclusivamente, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 5 novembre 2020, alle ore 16.30, il Professionista Delegato provvederà, presso il proprio studio, all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo, presso lo studio del Professionista Delegato, lo stesso giorno dell’apertura delle buste e immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di giorni dieci prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 590 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 59/2016. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il 5 professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, il Professionista Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il professionista Delegato, in presenza di offerte efficaci ex art. 571 comma II c.p.c. ma inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo, sempre 6 che ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, l’entità più elevata della cauzione versata; Si precisa che in presenza di offerte pari o superiori al prezzo base indicato nel presente avviso e in assenza di istanze di assegnazione regolarmente proposte, il Professionista Delegato disporrà senz’altro l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 7.000,00 per il lotto unico. 12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di 7 subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n. 80/10 - lotto unico”, da depositarsi presso lo studio del Professionista Delegato, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. 13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del Professionista Delegato. 14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica. 8 15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla perizia di stima predisposta dall'Esperto Ing. Cinzia Desi del 23/09/2019, che si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. La relazione di stima, completa di fotografie e planimetrie dei beni posti in vendita, potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. Dalla suddetta perizia emerge che: “Il complesso edilizio in cui insiste la villetta è stato realizzato in forza della concessione edile n. 543 del 23.08.1977. Il certificato di abitabilità, richiesto in data 08.06.1985 e poi con nuova istanza protocollo n. 22988 del 15.1999, non è mai stato rilasciato: risulta che con lettera protocollo 11326/2002 l’Ufficio Edilizia Privata ha richiesto copia in originale della quietanza del pagamento degli oneri od autocertificazione ai sensi della Legge Bassanini e comunicazione di inizio e fine lavori, ma a detta richiesta non è stato dato riscontro, per cui la richiesta di abitabilità è stata archiviata. L’immobile non è conforme ai grafici approvati in data 22.04.1977 dalla Commissione Edile ed allegati alla concessione edile n. 543 del 23.08.1977, in particolare: piano seminterrato - la quota di sistemazione delle aree esterne rispetto al fabbricato è stata modificata: secondo progetto, le aree esterne dovevano essere a circa ottanta centimetri sotto il piano di calpestio del piano rialzato dell’abitazione, mentre adesso sono ad oltre 2,80 metri sotto il piano di calpestio sopra menzionato. Queste aree sono adesso accessibili dal piano seminterrato, che secondo il progetto autorizzato doveva essere totalmente interrato, fatta eccezione per l’accesso al locale autorimessa; - la superficie è stata ampliata rispetto al progetto approvato, per una superficie coperta complessiva pari a 76,00 m2 circa; - è stata modificata la distribuzione interna; piano rialzato 9 - la superficie coperta è stata ampliata rispetto al progetto approvato ed è stato realizzato un terrazzo volto a nord (in parte inglobando il preesistente balcone, per una superficie coperta complessiva pari a 9,90 m2 e una superficie scoperta pari a 27,60 m2, come evidenziato nella planimetria riportata a lato; - è stato modificato il prospetto a nord creando una nuova finestra nel salone; - è stata modificata la distribuzione interna; piano primo - sono stati modificati i prospetti, eliminando una finestra nel prospetto a nord e creandone una nuova nel prospetto a est; - è stata modificata la distribuzione interna; all’esterno - è stato realizzato un ripostiglio, con accesso dall’esterno sotto la scala di accesso al piano rialzato; - è stata realizzata una cucina esterna in muratura con forno e soprastante tettoia nell’area di pertinenza; - sono state apportate modifiche alla distribuzione interna. Non risulta siano stati rilasciati titoli autorizzativi ordinari od in sanatoria per queste opere realizzate in difformità al progetto autorizzato, per cui l’immobile non è conforme sotto il profilo urbanistico -edilizio. Anche per le modifiche alla distribuzione interna, non risulta sia stata fatta la preliminare comunicazione di opere interne ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85. In merito alla regolarizzazione degli abusi e delle difformità riscontrati, si rileva che: 1) le opere di ampliamento e le modifiche di quota della sistemazione esterna sono opere non sanabili ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16 del 10.08.2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’articolo 167 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, infatti, consente soltanto la compatibilità paesaggistica degli abusi di lieve entità senza aumenti di superficie e volumetria, come invece è nel caso in questione; 10 2) la diversa sistemazione esterna con aumento di volume non può essere regolarizzata con accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16/2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per le motivazioni in precedenza spiegate. Si evidenza che non è possibile ripristinare la previsione di progetto, vista la conformazione dei luoghi: si può chiedere il mantenimento dell’opera abusiva per pregiudizio nei confronti della costruzione regolare ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, previo Nulla Osta della Soprintendenza, pagando una sanzione pecuniaria, la cui valutazione di natura tecnico – edilizia è demandata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 3) la cucina in muratura con forno e tettoia nell’area di pertinenza, manufatti stabili in muratura, non può essere regolarizzata perché realizzata in violazione delle distanze legali; 4) le difformità nei prospetti e la diversa distribuzione interna può essere regolarizzata mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva, previa acquisizione di preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Per gli abusi sopra evidenziati non risultano pendenti istanze di sanatoria ai sensi della Legge Regionale 37/85, della Legge Nazionale 724/94 o della Legge Nazionale 326/03. Gli abusi non sono sanabili avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 46 del D.P.R. 380/2001 perché non ricorrono i presupposti del citato articolo: le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore dell’ultima legge di condono legge 326/2003 (il credito più vecchio è del 2006), e gli abusi sono stati verosimilmente realizzati dopo il 17.11.2006, data dell’atto di compravendita del sig. A (dove è riportato che l’immobile “è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 543 del 23 agosto 1977 rilasciata dal Comune di Palermo e per il complesso edilizio è stata rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo la certificazione di conformità delle opere in data 8 luglio 1989 protocollo n. 13437 e che, successivamente, lo stesso non ha subito alcuna modifica soggetta a licenza o concessione edilizia”). 11 Una volta effettuata la regolarizzazione amministrativa dell’immobile, previa rimozione degli abusi insanabili od in caso di impossibilità ottenuta l’autorizzazione al mantenimento ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, potrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 222/2016, recepito dinamicamente in Sicilia dall’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016, previa verifica di tutti gli adempimenti relativi alla concessione edilizia iniziale n. 543/1997 (pagamento oneri concessori, comunicazioni inizio e fine lavori e certificazioni degli impianti). I costi per la regolarizzazione edilizia - urbanistica dell’immobile si stimano complessivamente pari a 42.587,22 euro, così suddivisi: - opere edili per la demolizione degli ampliamenti abusivi e della cucina esterna, stimate nel computo metrico estimativo in allegato pari a 33.187,22 euro, al lordo dell’i.v.a.. Detto computo metrico è stato redatto sulla scorta dei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Regione Sicilia anno 2019 (attualmente vigente) od, in mancanza di voci specifiche, da prezzi di analisi effettuata dallo scrivente; - oneri tecnici, oneri comunali e sanzioni relativi alla richiesta di mantenimento delle opere abusive non demolibili ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016, previo ottenimento dei Nulla Osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, stimati forfettariamente, in mancanza di indicazioni certe, pari a 4.000,00 euro; - oneri tecnici e sanzione relativi alla regolarizzazione delle difformità nei prospetti e diversa distribuzione interna, mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori tardiva, stimati forfettariamente pari a 2.400,00 euro; - oneri tecnici e comunali relativi alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, stimati forfettariamente pari a 3.000,00 euro”. Si precisa infine che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47. 12 16) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. L’immobile di cui al lotto unico è attualmente occupato. 17) L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 18) Per maggiori informazioni rivolgersi al Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30) o tramite e-mail (tel. 091/321311 – fax 13 091/5640957 – email pisciotta.avvocato@gmail.com – pec avvocatopisciotta@legalmail.it). 19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, estratto del presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 490 comma primo c.p.c. Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato art. 490 c.p.c., copia del presente avviso di vendita e della relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio posto in vendita, verrà pubblicata, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta e per la successiva celebrazione della vendita non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. Al fine di rispettare la normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19, l’ingresso e la permanenza in studio per la partecipazione alla vendita potranno essere limitati ai soli soggetti offerenti, alle parti (compreso il debitore esecutato) e ai loro difensori costituiti in giudizio. Al riguardo, resta salva la facoltà del Professionista delegato di adottare ulteriori eventuali decisioni al momento della celebrazione della vendita. Palermo, 2/07/2020 Il Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
05/11/2020 ora 16:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato,sito in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. -
DATA VENDITA
05/11/2020
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Dettagli procedura
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Tribunale
Palermo -
n° registro
80/2010 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Calogero Pisciotta -
telefono delegato
091321311 -
data pubblicazione
14/09/2020
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Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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bene immobiliare
A7 - Abitazione in villini -
descrizione
lotto uno) “Piena proprietà di una villa a schiera sita a Palermo, via Castellana n. 205, piano seminterrato, rialzato e primo, interno 50, individuata al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 38 particella 5048 sub 7 e sub 14. L’unità immobiliare si sviluppa su tre elevazioni, collegate da una scala interna in muratura e consta di un ampio salone, cucina, w.c., terrazzo e due balconi a piano rialzato; tre camere, w.c. vasca, w.c. doccia,disimpegno ed un balcone a primo piano; tre camere, un w.c. doccia, disimpegno e locale autorimessa a piano seminterrato; per una superficie utile pari a 221,84 mq. circa, oltre l’area esterna di superficie pari a 121 mq. circa”. -
indirizzo
via Castellana n. 205 PALERMO (90135), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 153.400,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 115.050,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 153.400,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 7.000,00 -
CAUZIONE
€ 15.340,00 -
TERMINI DEPOSITO
04/11/2020 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse che, ai sensi degli artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato presso il proprio studio, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art.579, ultimo comma, c.p.c. 4) L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 3 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio dell’Avv. Calogero Pisciotta); f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n. 80/10 - lotto unico”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di 4 valido documento d'identità, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, Via Dante n°58/A, entro le ore 19:00 del giorno 4 novembre 2020, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo Studio Legale dell’Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, via Dante n. 58/A, piano terzo, esclusivamente, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 5 novembre 2020, alle ore 16.30, il Professionista Delegato provvederà, presso il proprio studio, all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo, presso lo studio del Professionista Delegato, lo stesso giorno dell’apertura delle buste e immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di giorni dieci prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 590 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 59/2016. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il 5 professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, il Professionista Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il professionista Delegato, in presenza di offerte efficaci ex art. 571 comma II c.p.c. ma inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo, sempre 6 che ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, l’entità più elevata della cauzione versata; Si precisa che in presenza di offerte pari o superiori al prezzo base indicato nel presente avviso e in assenza di istanze di assegnazione regolarmente proposte, il Professionista Delegato disporrà senz’altro l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 7.000,00 per il lotto unico. 12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di 7 subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n. 80/10 - lotto unico”, da depositarsi presso lo studio del Professionista Delegato, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. 13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del Professionista Delegato. 14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica. 8 15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla perizia di stima predisposta dall'Esperto Ing. Cinzia Desi del 23/09/2019, che si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. La relazione di stima, completa di fotografie e planimetrie dei beni posti in vendita, potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. Dalla suddetta perizia emerge che: “Il complesso edilizio in cui insiste la villetta è stato realizzato in forza della concessione edile n. 543 del 23.08.1977. Il certificato di abitabilità, richiesto in data 08.06.1985 e poi con nuova istanza protocollo n. 22988 del 15.1999, non è mai stato rilasciato: risulta che con lettera protocollo 11326/2002 l’Ufficio Edilizia Privata ha richiesto copia in originale della quietanza del pagamento degli oneri od autocertificazione ai sensi della Legge Bassanini e comunicazione di inizio e fine lavori, ma a detta richiesta non è stato dato riscontro, per cui la richiesta di abitabilità è stata archiviata. L’immobile non è conforme ai grafici approvati in data 22.04.1977 dalla Commissione Edile ed allegati alla concessione edile n. 543 del 23.08.1977, in particolare: piano seminterrato - la quota di sistemazione delle aree esterne rispetto al fabbricato è stata modificata: secondo progetto, le aree esterne dovevano essere a circa ottanta centimetri sotto il piano di calpestio del piano rialzato dell’abitazione, mentre adesso sono ad oltre 2,80 metri sotto il piano di calpestio sopra menzionato. Queste aree sono adesso accessibili dal piano seminterrato, che secondo il progetto autorizzato doveva essere totalmente interrato, fatta eccezione per l’accesso al locale autorimessa; - la superficie è stata ampliata rispetto al progetto approvato, per una superficie coperta complessiva pari a 76,00 m2 circa; - è stata modificata la distribuzione interna; piano rialzato 9 - la superficie coperta è stata ampliata rispetto al progetto approvato ed è stato realizzato un terrazzo volto a nord (in parte inglobando il preesistente balcone, per una superficie coperta complessiva pari a 9,90 m2 e una superficie scoperta pari a 27,60 m2, come evidenziato nella planimetria riportata a lato; - è stato modificato il prospetto a nord creando una nuova finestra nel salone; - è stata modificata la distribuzione interna; piano primo - sono stati modificati i prospetti, eliminando una finestra nel prospetto a nord e creandone una nuova nel prospetto a est; - è stata modificata la distribuzione interna; all’esterno - è stato realizzato un ripostiglio, con accesso dall’esterno sotto la scala di accesso al piano rialzato; - è stata realizzata una cucina esterna in muratura con forno e soprastante tettoia nell’area di pertinenza; - sono state apportate modifiche alla distribuzione interna. Non risulta siano stati rilasciati titoli autorizzativi ordinari od in sanatoria per queste opere realizzate in difformità al progetto autorizzato, per cui l’immobile non è conforme sotto il profilo urbanistico -edilizio. Anche per le modifiche alla distribuzione interna, non risulta sia stata fatta la preliminare comunicazione di opere interne ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85. In merito alla regolarizzazione degli abusi e delle difformità riscontrati, si rileva che: 1) le opere di ampliamento e le modifiche di quota della sistemazione esterna sono opere non sanabili ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16 del 10.08.2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’articolo 167 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, infatti, consente soltanto la compatibilità paesaggistica degli abusi di lieve entità senza aumenti di superficie e volumetria, come invece è nel caso in questione; 10 2) la diversa sistemazione esterna con aumento di volume non può essere regolarizzata con accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16/2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per le motivazioni in precedenza spiegate. Si evidenza che non è possibile ripristinare la previsione di progetto, vista la conformazione dei luoghi: si può chiedere il mantenimento dell’opera abusiva per pregiudizio nei confronti della costruzione regolare ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, previo Nulla Osta della Soprintendenza, pagando una sanzione pecuniaria, la cui valutazione di natura tecnico – edilizia è demandata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 3) la cucina in muratura con forno e tettoia nell’area di pertinenza, manufatti stabili in muratura, non può essere regolarizzata perché realizzata in violazione delle distanze legali; 4) le difformità nei prospetti e la diversa distribuzione interna può essere regolarizzata mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva, previa acquisizione di preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Per gli abusi sopra evidenziati non risultano pendenti istanze di sanatoria ai sensi della Legge Regionale 37/85, della Legge Nazionale 724/94 o della Legge Nazionale 326/03. Gli abusi non sono sanabili avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 46 del D.P.R. 380/2001 perché non ricorrono i presupposti del citato articolo: le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore dell’ultima legge di condono legge 326/2003 (il credito più vecchio è del 2006), e gli abusi sono stati verosimilmente realizzati dopo il 17.11.2006, data dell’atto di compravendita del sig. A (dove è riportato che l’immobile “è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 543 del 23 agosto 1977 rilasciata dal Comune di Palermo e per il complesso edilizio è stata rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo la certificazione di conformità delle opere in data 8 luglio 1989 protocollo n. 13437 e che, successivamente, lo stesso non ha subito alcuna modifica soggetta a licenza o concessione edilizia”). 11 Una volta effettuata la regolarizzazione amministrativa dell’immobile, previa rimozione degli abusi insanabili od in caso di impossibilità ottenuta l’autorizzazione al mantenimento ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, potrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 222/2016, recepito dinamicamente in Sicilia dall’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016, previa verifica di tutti gli adempimenti relativi alla concessione edilizia iniziale n. 543/1997 (pagamento oneri concessori, comunicazioni inizio e fine lavori e certificazioni degli impianti). I costi per la regolarizzazione edilizia - urbanistica dell’immobile si stimano complessivamente pari a 42.587,22 euro, così suddivisi: - opere edili per la demolizione degli ampliamenti abusivi e della cucina esterna, stimate nel computo metrico estimativo in allegato pari a 33.187,22 euro, al lordo dell’i.v.a.. Detto computo metrico è stato redatto sulla scorta dei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Regione Sicilia anno 2019 (attualmente vigente) od, in mancanza di voci specifiche, da prezzi di analisi effettuata dallo scrivente; - oneri tecnici, oneri comunali e sanzioni relativi alla richiesta di mantenimento delle opere abusive non demolibili ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016, previo ottenimento dei Nulla Osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, stimati forfettariamente, in mancanza di indicazioni certe, pari a 4.000,00 euro; - oneri tecnici e sanzione relativi alla regolarizzazione delle difformità nei prospetti e diversa distribuzione interna, mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori tardiva, stimati forfettariamente pari a 2.400,00 euro; - oneri tecnici e comunali relativi alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, stimati forfettariamente pari a 3.000,00 euro”. Si precisa infine che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47. 12 16) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. L’immobile di cui al lotto unico è attualmente occupato. 17) L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 18) Per maggiori informazioni rivolgersi al Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30) o tramite e-mail (tel. 091/321311 – fax 13 091/5640957 – email pisciotta.avvocato@gmail.com – pec avvocatopisciotta@legalmail.it). 19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, estratto del presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 490 comma primo c.p.c. Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato art. 490 c.p.c., copia del presente avviso di vendita e della relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio posto in vendita, verrà pubblicata, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta e per la successiva celebrazione della vendita non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. Al fine di rispettare la normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19, l’ingresso e la permanenza in studio per la partecipazione alla vendita potranno essere limitati ai soli soggetti offerenti, alle parti (compreso il debitore esecutato) e ai loro difensori costituiti in giudizio. Al riguardo, resta salva la facoltà del Professionista delegato di adottare ulteriori eventuali decisioni al momento della celebrazione della vendita. Palermo, 2/07/2020 Il Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
05/11/2020 ora 16:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato,sito in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. -
DATA VENDITA
05/11/2020
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
80/2010 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Calogero Pisciotta -
telefono delegato
091321311 -
data pubblicazione
14/09/2020
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 153.400,00 -
OFFERTA MINIMA
€ 115.050,00 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 153.400,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 7.000,00 -
CAUZIONE
€ 15.340,00 -
TERMINI DEPOSITO
04/11/2020 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse che, ai sensi degli artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato presso il proprio studio, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art.579, ultimo comma, c.p.c. 4) L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. 3 5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto - le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione, nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione; d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega, di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio dell’Avv. Calogero Pisciotta); f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta. 6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. - proc. n. 80/10 - lotto unico”, da inserire - unitamente all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente. Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta. 7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione, in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa identificazione con esibizione di 4 valido documento d'identità, presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, Via Dante n°58/A, entro le ore 19:00 del giorno 4 novembre 2020, a pena di inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al deposito, la data della vendita nonché la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato presso lo Studio Legale dell’Avv. Calogero Pisciotta, in Palermo, via Dante n. 58/A, piano terzo, esclusivamente, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Il mancato rispetto del suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta. 8) Successivamente, in data 5 novembre 2020, alle ore 16.30, il Professionista Delegato provvederà, presso il proprio studio, all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno luogo, presso lo studio del Professionista Delegato, lo stesso giorno dell’apertura delle buste e immediatamente dopo. 9) Ogni creditore, nel termine di giorni dieci prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 590 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 59/2016. 10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il 5 professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). 11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al riguardo, si precisa quanto segue: A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base dell'immobile stabilito nel presente avviso, il Professionista Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il professionista Delegato, in presenza di offerte efficaci ex art. 571 comma II c.p.c. ma inferiori al prezzo base indicato nel presente avviso, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo, sempre 6 che ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a parità di prezzo offerto, l’entità più elevata della cauzione versata; Si precisa che in presenza di offerte pari o superiori al prezzo base indicato nel presente avviso e in assenza di istanze di assegnazione regolarmente proposte, il Professionista Delegato disporrà senz’altro l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 7.000,00 per il lotto unico. 12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di 7 subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione. Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate nella misura del 25% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista delegato. Entrambi i suddetti ultimi versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – proc. n. 80/10 - lotto unico”, da depositarsi presso lo studio del Professionista Delegato, in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato. In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. 13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del Professionista Delegato. 14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito. Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica. 8 15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla perizia di stima predisposta dall'Esperto Ing. Cinzia Desi del 23/09/2019, che si dà per conosciuta al momento della presentazione dell'offerta. La relazione di stima, completa di fotografie e planimetrie dei beni posti in vendita, potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. Dalla suddetta perizia emerge che: “Il complesso edilizio in cui insiste la villetta è stato realizzato in forza della concessione edile n. 543 del 23.08.1977. Il certificato di abitabilità, richiesto in data 08.06.1985 e poi con nuova istanza protocollo n. 22988 del 15.1999, non è mai stato rilasciato: risulta che con lettera protocollo 11326/2002 l’Ufficio Edilizia Privata ha richiesto copia in originale della quietanza del pagamento degli oneri od autocertificazione ai sensi della Legge Bassanini e comunicazione di inizio e fine lavori, ma a detta richiesta non è stato dato riscontro, per cui la richiesta di abitabilità è stata archiviata. L’immobile non è conforme ai grafici approvati in data 22.04.1977 dalla Commissione Edile ed allegati alla concessione edile n. 543 del 23.08.1977, in particolare: piano seminterrato - la quota di sistemazione delle aree esterne rispetto al fabbricato è stata modificata: secondo progetto, le aree esterne dovevano essere a circa ottanta centimetri sotto il piano di calpestio del piano rialzato dell’abitazione, mentre adesso sono ad oltre 2,80 metri sotto il piano di calpestio sopra menzionato. Queste aree sono adesso accessibili dal piano seminterrato, che secondo il progetto autorizzato doveva essere totalmente interrato, fatta eccezione per l’accesso al locale autorimessa; - la superficie è stata ampliata rispetto al progetto approvato, per una superficie coperta complessiva pari a 76,00 m2 circa; - è stata modificata la distribuzione interna; piano rialzato 9 - la superficie coperta è stata ampliata rispetto al progetto approvato ed è stato realizzato un terrazzo volto a nord (in parte inglobando il preesistente balcone, per una superficie coperta complessiva pari a 9,90 m2 e una superficie scoperta pari a 27,60 m2, come evidenziato nella planimetria riportata a lato; - è stato modificato il prospetto a nord creando una nuova finestra nel salone; - è stata modificata la distribuzione interna; piano primo - sono stati modificati i prospetti, eliminando una finestra nel prospetto a nord e creandone una nuova nel prospetto a est; - è stata modificata la distribuzione interna; all’esterno - è stato realizzato un ripostiglio, con accesso dall’esterno sotto la scala di accesso al piano rialzato; - è stata realizzata una cucina esterna in muratura con forno e soprastante tettoia nell’area di pertinenza; - sono state apportate modifiche alla distribuzione interna. Non risulta siano stati rilasciati titoli autorizzativi ordinari od in sanatoria per queste opere realizzate in difformità al progetto autorizzato, per cui l’immobile non è conforme sotto il profilo urbanistico -edilizio. Anche per le modifiche alla distribuzione interna, non risulta sia stata fatta la preliminare comunicazione di opere interne ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85. In merito alla regolarizzazione degli abusi e delle difformità riscontrati, si rileva che: 1) le opere di ampliamento e le modifiche di quota della sistemazione esterna sono opere non sanabili ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16 del 10.08.2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’articolo 167 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, infatti, consente soltanto la compatibilità paesaggistica degli abusi di lieve entità senza aumenti di superficie e volumetria, come invece è nel caso in questione; 10 2) la diversa sistemazione esterna con aumento di volume non può essere regolarizzata con accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 16/2016, che ha recepito l’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, sia perché non sussiste il requisito fondamentale di conformità, sia perchè l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico per le motivazioni in precedenza spiegate. Si evidenza che non è possibile ripristinare la previsione di progetto, vista la conformazione dei luoghi: si può chiedere il mantenimento dell’opera abusiva per pregiudizio nei confronti della costruzione regolare ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, previo Nulla Osta della Soprintendenza, pagando una sanzione pecuniaria, la cui valutazione di natura tecnico – edilizia è demandata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 3) la cucina in muratura con forno e tettoia nell’area di pertinenza, manufatti stabili in muratura, non può essere regolarizzata perché realizzata in violazione delle distanze legali; 4) le difformità nei prospetti e la diversa distribuzione interna può essere regolarizzata mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva, previa acquisizione di preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004. Per gli abusi sopra evidenziati non risultano pendenti istanze di sanatoria ai sensi della Legge Regionale 37/85, della Legge Nazionale 724/94 o della Legge Nazionale 326/03. Gli abusi non sono sanabili avvalendosi dell’articolo 40 della Legge 47/85 - articolo 46 del D.P.R. 380/2001 perché non ricorrono i presupposti del citato articolo: le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore dell’ultima legge di condono legge 326/2003 (il credito più vecchio è del 2006), e gli abusi sono stati verosimilmente realizzati dopo il 17.11.2006, data dell’atto di compravendita del sig. A (dove è riportato che l’immobile “è stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 543 del 23 agosto 1977 rilasciata dal Comune di Palermo e per il complesso edilizio è stata rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo la certificazione di conformità delle opere in data 8 luglio 1989 protocollo n. 13437 e che, successivamente, lo stesso non ha subito alcuna modifica soggetta a licenza o concessione edilizia”). 11 Una volta effettuata la regolarizzazione amministrativa dell’immobile, previa rimozione degli abusi insanabili od in caso di impossibilità ottenuta l’autorizzazione al mantenimento ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 16/2016, che ha recepito con modifiche l’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, potrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 222/2016, recepito dinamicamente in Sicilia dall’articolo 1 della Legge Regionale 16/2016, previa verifica di tutti gli adempimenti relativi alla concessione edilizia iniziale n. 543/1997 (pagamento oneri concessori, comunicazioni inizio e fine lavori e certificazioni degli impianti). I costi per la regolarizzazione edilizia - urbanistica dell’immobile si stimano complessivamente pari a 42.587,22 euro, così suddivisi: - opere edili per la demolizione degli ampliamenti abusivi e della cucina esterna, stimate nel computo metrico estimativo in allegato pari a 33.187,22 euro, al lordo dell’i.v.a.. Detto computo metrico è stato redatto sulla scorta dei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Regione Sicilia anno 2019 (attualmente vigente) od, in mancanza di voci specifiche, da prezzi di analisi effettuata dallo scrivente; - oneri tecnici, oneri comunali e sanzioni relativi alla richiesta di mantenimento delle opere abusive non demolibili ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016, previo ottenimento dei Nulla Osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, stimati forfettariamente, in mancanza di indicazioni certe, pari a 4.000,00 euro; - oneri tecnici e sanzione relativi alla regolarizzazione delle difformità nei prospetti e diversa distribuzione interna, mediante presentazione di Comunicazione Inizio Lavori tardiva, stimati forfettariamente pari a 2.400,00 euro; - oneri tecnici e comunali relativi alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, stimati forfettariamente pari a 3.000,00 euro”. Si precisa infine che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47. 12 16) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. L’immobile di cui al lotto unico è attualmente occupato. 17) L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.Es. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 18) Per maggiori informazioni rivolgersi al Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30) o tramite e-mail (tel. 091/321311 – fax 13 091/5640957 – email pisciotta.avvocato@gmail.com – pec avvocatopisciotta@legalmail.it). 19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, estratto del presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 490 comma primo c.p.c. Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato art. 490 c.p.c., copia del presente avviso di vendita e della relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio posto in vendita, verrà pubblicata, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte di acquisto, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta e per la successiva celebrazione della vendita non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. Al fine di rispettare la normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19, l’ingresso e la permanenza in studio per la partecipazione alla vendita potranno essere limitati ai soli soggetti offerenti, alle parti (compreso il debitore esecutato) e ai loro difensori costituiti in giudizio. Al riguardo, resta salva la facoltà del Professionista delegato di adottare ulteriori eventuali decisioni al momento della celebrazione della vendita. Palermo, 2/07/2020 Il Professionista Delegato Avv. Calogero Pisciotta -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
05/11/2020 ora 16:30 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
presso lo studio del delegato,sito in Palermo, Via Dante n°58/A, piano terzo. -
DATA VENDITA
05/11/2020
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
80/2010 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Calogero Pisciotta -
telefono delegato
091321311 -
data pubblicazione
14/09/2020
-
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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Banche Convenzionate
TRIBUNALE DI P ALERMO
BANCA CARIGE
BANCA SELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
UNICREDIT SPA
DOBANK
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