Fabbricato commerciale, PARTINICO

LOTTO 2: Locale commerciale al piano terra dell'edificio di civile abitazione, sito nel comune di Partinico in Via Santa Rita n.4; con accesso da suddetta via. Costituito da un unico ampio vano munito di bagno con piccola corte antistante. Censito al N.C.U del Comune di Partinico con i seguenti dati FOGLIO 38, PART. 1930, sub 2 cat C/1 classe 5 consistenza 80 mq, rendita €. 1.545,24

rivolgersi a:

  • giudice: Angela Notaro
  • delegato: Alessandro Cillino

informazioni:

  • numero del lotto: 2
  • BASE D'ASTA: € 8.337,94
  • AUMENTO OFFERTE: € 500,00
  • CAUZIONE: € 833,79

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 07/12/2021 ore 15:30

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  Alla vendita può partecipare chiunque, tranne il debitore;  le offerte di acquisto devono essere presentate in doppia busta chiusa indirizzata al professionista delegato presso i locali dell’A.A.C. ASSOCIAZIONE AVVOCATI E CONSULENTI, siti in Palermo, via Mario Rutelli n. 38 entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita e devono essere contenute in duplice busta chiusa. Sulla prima busta devono essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente o anche uno pseudonimo dell'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta su questa busta esterna. All' interno di tale busta deve essere inserita una seconda busta, anch'essa sigillata e contenente l'offerta, che, invece, deve recare l'indicazione del numero della procedura e del bene con il riferimento al lotto per cui viene fatta l'offerta. L’offerta deve contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non è possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale deve anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare. In caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto all'udienza certificato della C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione, nonché del termine per il versamento del medesimo, in ogni caso non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione; d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; e) L’indicazione, qualora se ne intenda avvalere e se ne posseggono i requisiti, di regimi fiscali agevolati per la tassazione del decreto di trasferimento (es. prima casa…); f) ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta, giusta art. 571, comma 1 c.p.c.;  all'offerta deve essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente e copia del codice fiscale, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Palermo- procedura esecutiva - con indicazione del relativo numero, per un importo pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che è trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Nessuna somma è richiesta, in questa fase, quale fondo spese; in alternativa al deposito di assegno circolare, la prestazione della cauzione può aver luogo mediante fideiussione autonoma per un importo pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, irrevocabile ed a prima richiesta, da rilasciarsi da banche, società assicuratrici od intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione in favore della procedura esecutiva, con necessità, in tal caso, di deposito di copia della fideiussione rilasciata; di documentazione attestante la natura del soggetto rilasciante la fideiussione e la sottoposizione dello stesso a revisione contabile da parte di società di revisione;  l'offerta presentata è irrevocabile e, pertanto, di essa si tiene conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente;  la presentazione delle offerte presuppone l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita, della relazione di stima e delle relative integrazioni ed ogni altra informazione inerente le modalità e le condizioni di vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito desumibili dal fascicolo processuale,  Le offerte saranno esaminate il giorno 07/12/2021, alle ore 15,30, presso i locali dell’AAC ASSOCIAZIONE AVVOCATI E CONSULENTI siti in Palermo via Mario Rutelli 38;  Per questa data vengono convocati gli offerenti e le altre parti la cui necessaria audizione è prevista dal c.p.c. ai fini della deliberazione sulle offerte a norma dell’art. 572 c.p.c. e per l’eventuale gara fra gli offerenti di cui all’art. 573 c.p.c.  In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione sarà restituita al partecipante non aggiudicatario al termine della gara.  La misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte in caso di gara è stabilita in €. 500,00 per il lotto 2:  In caso di unica offerta valida, qualora l'offerta sia pari o superiore al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita, l'offerta è accolta; qualora l'offerta sia inferiore al prezzo base d'asta indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta è accolta, quando il Professionista Delegato non ritiene che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita (ad esempio, qualora abbia avuto luogo la presentazione di altre offerte non ammissibili e/o comunque invalide) e non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori (in quest'ultimo caso, poiché l'istanza di assegnazione non può essere formulata per un prezzo inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita, l'assegnazione è certamente più conveniente e necessariamente da preferire);  In caso di più offerte valide, si procede:  in primo luogo, alla gara ex art. 573 c.p.c. sull'offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto; a parità del prezzo offerto, cauzione versata più alta; a parità del prezzo e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento (ovviamente, nel caso in cui sia stata autorizzata ed inserita nell’avviso di vendita la possibilità di rateizzazione);  in secondo luogo, qualora non si possa fare luogo alla gara per mancanza di adesioni, il professionista delegato dovrà valutare se vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; e di conseguenza, qualora non lo ritenga possibile e, purché non sia stata avanzata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata,- si farà luogo alla vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che - ai fini dell'individuazione della migliore offerta - si tiene conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento;  In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c., purchè l’istanza di assegnazione contenga l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506, primo comma c.p.c.( cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente), somma quest’ultima che potrebbe, in ipotesi, superare il prezzo base dell’esperimento di vendita;  In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza di indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superiore, entro 120 giorni dall'aggiudicazione (con la precisazione che - nel caso in cui il termine finale per il versamento venga a scadenza in un giorno compreso nel periodo di sospensione feriale - il termine per il versamento è da intendersi fissato al primo giorno immediatamente successivo al periodo di sospensione feriale), consegnando al Professionista Delegato un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Palermo- procedura esecutiva - con indicazione del relativo numero; sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 41 c. 4 T.U.B. ove applicabili (disponendo fin d’ora che l’aggiudicatario, che non intenda avvalersi della facoltà di subentro nel contratto, dovrà essere versato direttamente al creditore fondiario la parte di prezzo corrispondente al credito entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione);  nello stesso termine, a pena di inefficacia e conseguente revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve depositare presso il Professionista Delegato un altro assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Palermo- procedura esecutiva - con indicazione del relativo numero, per un importo pari al venti per cento (20%) per tutte le tipologie di immobili, ad eccezione dei soli terreni agricoli per i quali deve essere versato un importo pari al venticinque per cento (25%) del prezzo di aggiudicazione a titolo forfettario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza;  In caso di inadempimento, l'aggiudicazione è revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione sono acquisite a titolo di multa;  Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario l’aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito: - in caso di vendita senza incanto, nel termine fissato nel decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento; - in caso di vendita con incanto, nel termine fissato ai sensi dell' art. 576, comma I, n. c.p.c. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento; - in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 10 .1. 1994, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione definitiva; in difetto, l'aggiudicatario sarà costretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita dell'immobile aggiudicatogli a sue spese e rischio (art. 55, comma l, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993). A tal fine, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto entro cinque giorni - a mezzo di nota specifica da inviare al suo studio, anche a mezzo fax – il proprio complessivo credito, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; l'attribuzione delle somme, in tal modo versate, deve intendersi meramente provvisoria, e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita. In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè in caso di aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41 comma 5 D. Lgs. n. 385/1993); - in caso di procedura esecutiva in corso alla data della L. 1994, entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese e purché il prezzo al quale gli è stato aggiudicato l'immobile sia superiore di 2/5 al residuo credito dell'istituto, ovvero paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai 3/4 del relativo prezzo (art. 61, comma l, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993); - nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente alla banca o all’istituto le rate scadute, gli accessori e le spese:  nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell’art. 574 cpc ( in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell’aggiudicazione definitiva ( in caso di vendita con incanto) (art. 41 comma 5 lgs 385/1993).  in caso di procedura esecutiva in corso alla data dell’1/1/94 nel termine di trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva ( art. 62 comma 1 RD n, 646/1905 applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993), il subentro del contratto è subordinato al consenso dell’istituto.  Gli aggiudicatari potranno, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 40 L. n. 47 del 1985 e 46 T.U. D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche e/o integrazioni.  La presentazione delle offerte e la partecipazione all’incanto presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega, dell’avviso di vendita, della perizia di stima, e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, desumibili dal fascicolo processuale.  E’ a carico dell’aggiudicatario l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione energetica.  La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pendenze accessorie, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;  La vendita è, per ciascun lotto, a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;  La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per motivo alcuno. Conseguentemente l’eventuale esistenza di formalità (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento), vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico- artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173 bis dispo. att. c.p.c.);  La liberazione dell’immobile, nel caso in cui risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, verrà effettuata a cura del custode giudiziario e con spese a carico dell’acquirente;  Ogni onere fiscale conseguente alla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario;  Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.  Si avvertono gli interessati che tutte le attività che a norma degli art. 571 c.p.c. e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti il Giudice dell’Esecuzione sono eseguiti dal sottoscritto professionista delegato, presso i locali dell’A.A.C. ASSOCIAZIONE AVVOCATI E CONSULENTI siti in Palermo via Mario Rutelli 38 (tel 091 2733522 fax. 091 2733524 pec: aac.assavvecons@pec.it, e-mail areaesecuzioni@aacconsultingsrl.com); i locali dello studio saranno aperti al pubblico, oltre che nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle 19,00, anche nel giorno feriale precedente a quello destinato all’apertura delle buste e/o alla gara dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  La visione degli immobili sarà consentita, ove possibile e previa richiesta da inviare, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, presso lo studio del Professionista delegato o tramite gli indirizzi e-mail sopra indicati, ovvero via fax al n. 0912733524 non oltre trenta giorni prima la data fissata per la vendita.  Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sugli immobili, e per l’eventuale visione degli stessi si prega di contattare l’indirizzi e-mail/pec sopra indicati  Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizione di Legge; Palermo, 2 settembre 2021 IL PROFESSIONISTA DELEGATO Dott. Alessandro Cillino
  • TERMINI DEPOSITO: 06/12/2021 ore 12:00
  • LUOGO DI VENDITA presso i locali dell’A.A.C. ASSOCIAZIONE AVVOCATI E CONSULENTI, siti in Palermo, via Mario Rutelli n. 38
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