Appartamento, PARTINICO

Lotto 2: Appartamento sito in Partinico (PA), via Bozzanco n. 3, piano secondo, censito al N.C.E.U. del Comune di Partinico al foglio 1, particella 17903, sub 1977,cat. A/2, classe 2, consistenza vani 6,5,rendita catastale € 335,70,superficie commerciale mq.199,2

rivolgersi a:

  • custode: Marzia Siracusa
  • recapito telefonico: 0916256095
  • giudice: Giuseppe Sidoti
  • delegato: Marzia Siracusa

informazioni:

  • numero del lotto: 2
  • BASE D'ASTA: € 21.000,00
  • AUMENTO OFFERTE: € 1.000,00
  • CAUZIONE: € 2.100,00

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 25/05/2022 ore 15:30

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: 3) Modalità di presentazione delle offerte Le offerte, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione in misura del 10% del prezzo offerto, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, entro le ore 12.30 del giorno 24 maggio 2022, presso lo studio del Professionista delegato Avv. Marzia Siracusa, in Palermo via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. A cura dell’addetto alla ricezione dell’offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà specificare: - l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; - le generalità dell’offerente con l’indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente; - la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell’immobile per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell’offerta minima valida indicata nel presente avviso; - il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a giorni 120; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo; - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze; - ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente dovrà allegare: - assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a “Trib. Palermo Sez. Es. Imm. n. 170/08 r.g. riun. alla n. 161/07 – Lotto 2” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto; - se persona fisica, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; - se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge; - se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell’offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell’oggetto sociale l’acquisto di beni immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara; - se si tratta di offerta presentata nell’interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare o dell’Autorità Giudiziaria competente. L’offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme. Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno pro quota, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un’unica offerta con l’indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno depositato con l’offerta. 4) Istanze di assegnazione Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell’offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l’esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 5) Celebrazione della vendita La vendita avrà luogo il giorno 25 maggio 2022, alle ore 15.30, presso la Sala Aste Telematiche, sita in Palermo, Via Noto n. 34 – scala A (piano ammezzato): Gli offerenti, i creditori iscritti non intervenuti e le parti la cui necessaria audizione è prevista dal c.p.c., sono tutti convocati a partecipare alle operazioni di apertura delle buste, di esame delle offerte, di deliberazione sulle stesse ed alle eventuali operazioni di gara. Anche nel caso di mancata presenza dell’unico offerente, l’aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore. Si precisa che sarà cura del professionista delegato verificare la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata e la completezza della documentazione richiesta, e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita. L’offerta non è considerata efficace ai sensi del secondo comma dell’art.571 c.p.c.: - se perviene oltre il termine sopra stabilito; - se inferiore all’offerta minima; - se l’offerente non presta cauzione nella forma e nella percentuale sopra stabilite. Qualora, in base a quanto disposto dall’art. 161-bis disp. att. c.p.c., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell’inizio della vendita e non prima dell’apertura delle offerte al fine dell’identificazione dell’offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell’esecuzione, e a non celebrare la vendita quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all’espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l’istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624-bis c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 32/2015. §§§§ Il delegato delibererà sulle offerte secondo i seguenti criteri: In caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace, -se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita essa è senz’altro accolta; - se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita ma comunque superiore all’offerta minima, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara con prezzo base pari all’offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dell’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare, tutti gli offerenti presenti personalmente in Sala Aste avanti il professionista delegato, le cui offerte saranno anch’esse ritenute valide e/o efficaci. La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara. Al riguardo, si precisa quanto segue: In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente, somma quest’ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell’esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. In caso di adesione alla gara, ogni rilancio non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 (mille/00). Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di 2 minuti successivi, fatte salve le seguenti precisazioni per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione: - qualora l’offerta più elevata sia inferiore al prezzo base dell’immobile, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione contenenti un’offerta di pagamento superiore; - qualora l’offerta più elevata sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. §§§§§ Si avverte che nell’ipotesi in cui, in presenza di un’unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l’Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione. 6) Fase successiva all’aggiudicazione In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto o, in difetto d’indicazione, entro giorni centoventi dall’aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario, il professionista delegato inviterà la banca o l’istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all’aggiudicatario di conoscere l’importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all’80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell’assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente sul conto intestato alla procedura esecutiva, ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile, da consegnare al professionista delegato. Entro il medesimo termine massimo di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla procedura esecutiva, ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile, da consegnare al professionista delegato. Nel caso di bonifico bancario il termine di versamento del saldo prezzo e delle spese si intenderà rispettato con l’accredito sul conto della procedura. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. Il Delegato precisa che, solo all’esito dell’esperimento di vendita e tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall’aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato. 7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla vendita presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale. 8) In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell’esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell’aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all’offerta dei contenuti dell’ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l’onere di dotare l’immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica. 9) Regolarità urbanistica ed edilizia Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla relazione di stima predisposta dall’esperto stimatore Ing. Francesco Amato, ove è stato rilevato quanto segue: “per l’immobile oggetto del pignoramento, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 38/2004, ma non risulta che sia mai stato rilasciato il certificato di agibilità” L’immobile risulta sprovvisto dell’Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.), per cui il relativo onere di acquisizione è posto a carico dell’acquirente. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n. 380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n. 47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sul Portale delle Vendite Pubbliche nonché sui siti internet Astegiudiziarie.it, Asteavvisi.it e Immobiliare.it. 10) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. L’immobile allo stato attuale è libero. 11) il lotto sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell’esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 12) Visite degli immobili Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Avv. Marzia Siracusa, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (tel.0916256095, email: infovenditedelegate@gmail.com). Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (www.pvp.giustizia.it), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato. Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano: - la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19; - la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all’altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie); - il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l’accesso al visitatore. 13) Ove l’immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l’aggiudicatario, con dichiarazione da riportare a verbale di vendita, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest’ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita. 14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.asteavvisi.it e www.immobiliare.it . 15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all’ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell’immobile. Palermo, 10 marzo 2022 Il Professionista Delegato
  • TERMINI DEPOSITO: 26/05/2022 ore 13:00
  • LUOGO DI VENDITA presso la Sala Aste Telematiche di Palermo, Via Noto n. 34 – Scala A
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