casa Via F. Struppa n. 62 MARSALA

Appartamento, MARSALA

LOTTO UNICO: Piena proprietà di un appartamento di mq 158,30 con veranda a “L” di mq 100,03 e annessi balconi di mq 18,00, sito in Marsala nella Via F. Struppa n. 62, posto al quinto piano di un edificio condominiale che si trova all’angolo tra la via F. Struppa e la Via M. D’Azeglio, censito al NCEU del Comune di Marsala al foglio 192, particella 102 sub. 11, Cat. A/2 classe 5, consistenza n. 9 vani, rendita € 627,50, nonché piena proprietà di un posto auto coperto, sito al piano cantinato “S1” dello stesso stabile, al quale vi si accede dalla Via F. Struppa, censito al N.C.E.U. del Comune di Marsala al foglio192, particella n. 102 sub 20, cat. c/6, classe 4 consistenza 7 mq, rendita € 22,41. Catastalmente, sia l’appartamento che il posto auto risultano intestati all’originario costruttore e pertanto si rende necessario effettuare la voltura all’Agenzia del Territorio. Inoltre il posto auto coperto non è correttamente individuato nella pianta catastale, in quanto in realtà il posto identificato in pianta risulta occupato da cisterna d’acqua a servizio dell’intero stabile, e pertanto occorre effettuare regolare variazione catastale. Il lotto di terreno ricade, secondo lo strumento urbanistico vigente nel periodo di costruzione dell’immobile, in Zona B1 Zona di completamento del Piano Comprensoriale del Comune di Marsala, e l’intero fabbricato è stato realizzato in forza della Concessione edilizia n. 6026 del 27.09.1973 ed è stato rilasciato il certificato di abitabilità in data 31.12.1975. L’immobile presenta alcune irregolarità edilizie: la cucina con balcone è stata chiusa con struttura precaria in alluminio senza le dovute autorizzazioni agli enti competenti, per cui necessita la relativa regolarizzazione; la veranda coperta in legno e tegole del tipo “coppi” per una superficie di mq 18,50 è stata realizzata senza le dovute autorizzazioni e pertanto deve procedersi a relativa demolizione. I costi per sanare le suddette irregolarità saranno posti ad esclusivo carico dell’aggiudicatario essendo stati gli stessi detratti dal prezzo di stima. Il tutto come meglio descritto nella relazione dell’esperto depositata in atti. L’immobile è dotato di attestato di prestazione energetica classe “F”. Stato di possesso dell’immobile: occupato dalla debitrice.

rivolgersi a:

  • custode: Saverio Lombardo
  • recapito telefonico: 092469433 - 3398273176
  • giudice: Marcello Bellomo
  • delegato: Saverio Lombardo
  • telefono delegato: 092469433 - 3398273176

informazioni:

  • numero del lotto: 1
  • BASE D'ASTA: € 90.704,00
  • AUMENTO OFFERTE: € 2.000,00

tempistiche per la partecipazione:

  • DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 07/07/2022 ore 16:00

dove:

  • MODALITÀ DEPOSITO: DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, escluso sabato , domenica e festivi , e così entro le ore 12:00 del 06.0 7.2022. 3 Ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l’apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 5 71 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica. Il bollo (attualmente di € 16,00) può essere pagato sul portale dei servizi telematici all'indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite il servizio "pagamento di bolli digi tali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” reperibile sul sito internet pst.giustizia.it. Offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili. Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano: Art. 12 Modalità di presentazio ne dell'offerta e dei documenti allegati L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della P.IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato iden tificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utiliz zata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un c odice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166 -1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization . 3. L'offerta per la vendita telema tica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4. 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempr e che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, co. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'art. 13, co. 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettro nica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma. 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'art. 26. Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'art. 12, co. 1, lettera n). 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica c ontiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento. 3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al co. 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'art. 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto. 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al co. 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero. Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica 1. L'offerta si in tende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 13, co.1, è automaticamente decifrata non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. 3. Il software di cui all'art. 12, co. 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'art. 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'art. 12, co. 1, lettere a), n) ed o). 4. L'offerta e il documento di cui al co. 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al co. 1. Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia 1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato 6 funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri sit i internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubbli cità di cui all'art. 490 c.p.c. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario. 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del co. 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it 2. CONTENUTO DELL'OFFERTA L’ offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all’offerta telematica: a) il cognome, il nome, il lu ogo, la data di nascita, il codice fiscale o P. IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; b) quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubb lico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Marsala; d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere superiore a novanta (90) giorni dalla data di aggiudicazione (te rmine soggetto a s ospensione nel periodo feriale), pena la decadenza dall'aggiudicazione con perdita del 20% versato a titolo di cauzione, salva rateizzazione se autorizzata dal G.E. ; l'importo ver sato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini); e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito. 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA All'offerta andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi, i seguenti documenti: • bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata); • documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia mi nore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e dell a relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione i n tal senso dell'altro coniuge, au tenticata da pubblico ufficiale; • procura, redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della ca sella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscri ve l'offerta con firma digitale; • procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procur atore legale, cioè di avvocato; • visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla part ecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poter i del soggetto interno delegato; • dichiarazione di aver preso completa visione de lla perizia di stima ; • la richiesta di agevolazioni fiscali (cd. “prima casa”, salva la facoltà di depositarla successivamente all’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo (unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2 comma settimo del D.M. 227/2015). 4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE La cauzione va versata esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato a “Procedura Esecutiva Rif. N. 212/2010 R.G.E. Tribunale di Marsala” , acceso presso la Banca CRE DEM s.p.a. Agenzia di Marsala, al seguente IBAN: I T89K 0303225900010000672452, con causale “Asta ”; la cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta dovrà essere accreditata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine ultimo (0 6/0 7/2022) per la presentazione della domanda ed essere di importo pari almeno al 20% del prezzo offerto. 5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si col leghi telematicamente il giorno fissato per la vendita. 6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprieta ri non esecutati, il giorno e all’ora sopra indicati. Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno. Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita: gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno tr enta minuti prima dell’ inizio delle op erazioni mediante messaggio all’ indirizzo di posta elettronica certificata indicat o nell’ offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS. Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto nell’avviso di vendita. La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: In caso di offerta unica Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. Se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue: - solo in occasione del primo esperimento di vendita, qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base); - in ogni esperimento di vendita, compreso il primo, qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; - qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente. In caso di pluralità di offerte Qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l’aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all’esito sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’av viso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l’immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell’offerta ), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASICRONA Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 :00 del giorno successivo , facendo attenzione che questo non ricade di sabato od in giorni festivi. Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia. Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento. La deliberazione finale sulle offerte all’esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara 7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, solo se inferiore a 90 giorni. Resta salva, infatti, la possibilità per l'offerente di indicare un term ine più breve (circostanza che verrà valutata dal delegato ai fini della valutazione della migliore offerta). Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, mentre il professionista delegato fisserà una nuova vendita. 8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura g enerale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità. 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI TERZO Il creditore che è rimas to assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore. DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI 1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta e comunque non oltre 90 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo fe riale), salva rateizzazione se autorizzata dal G.E. ; 2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di q uanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1). L'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; 3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagam ento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante . Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 , ultimo comma c.p.c, nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ... da parte di ... a fronte del contratto di mutuo a rogito .... del ... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quant o disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'al legata nota ”. In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; 4. al momento del versamento del saldo prezzo, e comunque entro e non oltre 30 giorni successivi, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento di un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa) , con un importo minimo di € 2.000,00, destinato al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del D.M. 227/2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE Le formalità pubblicitarie, a cura dal professionista delegato, sono le seguenti: a) La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie , congrua documentazione fotografica e l’attestato di prestazione energetica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 50 giorni prima della data iniziale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto; b) la pubblicazione almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito www.astalegale.net , ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie, congrua documentazione fotografica e l’attestato di pr estazione energetica; c) i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art. 490 II co. c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono: www.entietribunali.it; www.immobiliare.it; www.aste.immobiliare.it ; www.annunci.repubblica.it ; RENDE NOTO A. ch e, per come indicato in perizia, catastalmente sia l’appartamento che il posto auto risultano intestati all’originario costruttore e pertanto si rende necessario effettuare la voltura all’Agenzia del Territorio. Inoltre il posto auto coperto non è correttamente individuato nella pianta catastale, in quanto in realtà il posto identificato in pianta risulta occupato da cisterna d’acqua a servizio dell’intero stabile, e pertanto occorre effettuare regolare variazione catastale L’immobile presenta alcune irregolarità edilizie: la cucina con balcone è stata chiusa con struttura precaria in alluminio senza le dovute autorizzazioni agli enti competenti, per cui necessita la relativa regolarizzazione; la veranda coperta in legno e tegole del tipo “coppi” per una super ficie di mq 18,50 è stata realizzata senza le dovute autorizzazioni e pertanto deve procedersi a relativa demolizione. I costi per le volture e le variazioni catastali nonchè per sanare le suddette irregolarità edilizie saranno posti ad esclusivo carico d ell’aggiudicatario essendo stati gli stessi detratti dal prezzo di stima. Le notizie relative alla situazione urbanistica, edilizia e catastale del compendio pignorato sono state desunte dalla relazione di perizia prodotta agli atti unitamente alla documentazione allegata, alla quale per maggiori informazioni si rinvia. Essa dovrà essere consultata dall'offerente, unitamente a tutti gli allegati, online sui siti internet: www.astalegale.net , www.entietribunali.it; www.immobiliare.it; www.aste.immobiliare.it; www.annunci.repubblica.it , ove è possibile reperire ulteriori dettagli /informazioni . B . che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La ve ndita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; C. che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque n on evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; D. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla di sciplina dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; E . che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura; F. che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione; G . che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto; H . che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse. AVVERTE 1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a 24 mesi, su istanza di tutti i credito ri muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito nel caso di vendita senza incanto, o fino a 15 giorni prima dell'incanto; 2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c.; 3. che, qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo; 4. che, avvenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati. INFORMA - che le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche; - che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita tele matica dal custode / professionista delegato Avv. Saverio Lombardo (c.f. LMBSVR75R09C286), nonché assistenza per la compilaz ione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonchè dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale. Santa Ninfa/Marsala, lì 10/05/2022 Il Professionista Delegato Avv. Saverio Lombardo
  • TERMINI DEPOSITO: 06/07/2022 ore 12:00
  • LUOGO DI VENDITA la vendita si terrà tramite il portale www.spazioaste.it
scarica stampa

Statistiche