Appartamento, PALERMO
157.000 €
-25%
base d'asta
117.656€
157.000 €
-25%
-
bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
Lotto unico) In Comune di Palermo appartamento per civile abitazione sito in via Brancaccio n. 262, piano primo a sinistra salendo le scale, interno 6, composto da sala, quattro vani, cucina accessori oltre tre balconi. Il tutto censito al Catasto Fabbricati - foglio 88, particella 2410 sub 6, z.c. 2^, cat. A/3 – cl. 6^, consistenza vani 6,5 - R.C.Euro 369,27 -
indirizzo
via Brancaccio n. 262 PALERMO (90124), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 117.656,25 -
OFFERTA MINIMA
€ 88.242,19 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 157.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 5.000,00 -
CAUZIONE
€ 11.765,63 -
TERMINI DEPOSITO
12/07/2022 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
2) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un’eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all’avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell’art. 583 c.p.c. 3) Modalità di presentazione delle offerte.L’offerta analogica, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio 2022, presso il domicilio eletto per la presente vendita del Professionista delegato Notaio Dario Fogazza, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. A cura dell’addetto alla ricezione dell’offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà specificare: - l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; - le generalità dell’offerente con l’indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente; - la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell’immobile per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell’offerta minima valida indicata nel presente avviso; - il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a 120giorni; - l’impegno a corrispondere, sempre entro 120 giorni, un importo pari al 15% del prezzo di acquisto, quale somma forfettariamente determinata, salvo diversa quantificazione e salvo conguaglio, per le presumibili spese di trasferimento; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo; - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze; - ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente dovrà allegare: - assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto; - se persona fisica, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; - se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge; - se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell’offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell’oggetto sociale l’acquisto di beni immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara; - se si tratta di offerta presentata nell’interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare o dell’Autorità Giudiziaria competente. L’offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme. L’offerta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c.. Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno pro quota, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un’unica offerta con l’indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno depositato presso lo studio del Professionista delegato. 4) Istanze di assegnazione Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art.506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell’offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l’esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 5) Celebrazione della vendita Il giorno 13 luglio 2022, alle ore 10.15, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto, procederà alla vendita senza incanto, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c.. Il professionista delegato procederà all’apertura delle buste e verificherà la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata, la completezza della documentazione richiesta e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita. Qualora, in base a quanto disposto dall’art. 161-bis disp. att. c.p.c.., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell’inizio della vendita e non prima dell’apertura delle offerte al fine dell’identificazione dell’offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell’esecuzione e a non celebrare la vendita quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all’espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l’istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624-bis c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e alle Circolari dei Giudici dell’Esecuzione, che si danno per conosciute dall’offerente/aggiudicatario/assegnatario. §§§§ In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, partendo come prezzo base dal valore dell’offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dell’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte saranno ritenute valide e/o efficaci. La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara. Al riguardo, si precisa quanto segue: In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente, somma quest’ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell’esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. In caso di adesione alla gara,l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di 2 minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed infatti, qualora, all’esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. In caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace,ai sensi dell’art. 572 c.p.c., se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art.506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). §§§§§ Si avverte che nell’ipotesi in cui, in presenza di un’unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l’Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione. 6) Fase successiva all’aggiudicazione In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto o, in difetto d’indicazione, entro 120 giorni dall’aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario, il professionista delegato inviterà la banca o l’istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all’aggiudicatario di conoscere l’importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all’80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell’assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. 45/2015 – saldo prezzo lotto unico”, da consegnare al professionista delegato. Entro il medesimo termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione. I versamenti andranno effettuati a mezzodistinti assegni circolari non trasferibili intestati a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico - spese”, da depositare presso i locali siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. Il Delegato precisa che, solo all’esito dell’esperimento di vendita e tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall’aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato. 7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla vendita presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale. 8)In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell’esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell’aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all’offerta dei contenuti dell’ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l’onere di dotare l’immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica. 9) Regolarità urbanistica ed edilizia Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla relazione di stima predisposta dall’esperto,Arch. Massimo G. Aleo,ove è stato rilevato quanto segue: “Lo stato di fatto dell’immobile risulta sostanzialmente conforme alla planimetria catastale stante la presenza di difformità invero modeste (eliminazione di un tramezzo divisorio e spostamento di una porta interna, per come evidenziato nell’allegata planimetria dello stato attuale). Tenuto conto di quanto indicato a proposito delle cd. “lievi modifiche interne non aventi rilevanza catastale” dalla Circolare 2/2010 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene non necessario eseguire alcuna correzione degli atti catastali. In caso di diverso avviso, si stima che i relativi costi ammontino a euro 500. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla posizione amministrativa dell’immobile oggetto delle indagini peritali, in base alla descrizione e alle dichiarazioni di cui all’atto di provenienza: a) in riferimento all’esistenza di opere abusive, ossia realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio obbligatorio, nessun elemento in tal senso è risultato in sede di accesso dei luoghi; b) in riferimento all’art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, l’immobile è stato costruito in esecuzione della concessione edilizia n. 1592 del 25.07.1978 e successivamente non sono state apportate modifiche che necessitino di autorizzazione o concessione; c) in riferimento alla disciplina inerente all’utilizzabilità del bene (art. 221 del R.D. n. 1265/1934 ora art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), l’immobile è stato dichiarato abitabile in data 23.03.1981 prot. 3360;”.Inoltre, l’immobile non risulta dotato di Attestazione di Prestazione Energetica – A.P.E., pertanto tale di onere di acquisizione è posto a carico di parte aggiudicataria/assegnataria. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n.380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n.47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e su www.immobiliare.it. 10) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. 11)Il lotto sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell’esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 12)Visite degli immobili Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Notaio Dario Fogazza, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (tel. 0915082017 - cel. 3205708686 - 3278692544 – fax 0918772253 – email avvninaalerio@gmail.com – pec assistenti.aspep@certypec.it). Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (http://venditepubbliche.giustizia.it), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato. Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano: - la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19; - la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all’altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie); - il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l’accesso al visitatore. 13) Ove l’immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l’aggiudicatario, con dichiarazione da riportare a verbale di vendita, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest’ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita. 14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e www.immobiliare.it. 15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all’ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell’immobile. Palermo, 10 maggio 2022 Il Professionista Delegato Notaio Dario Fogazza -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/07/2022 ora 10:15 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto -
DATA VENDITA
13/07/2022
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
42/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Valentina Imperiale -
delegato
Dario Fogazza -
data pubblicazione
24/05/2022
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 117.656,25 -
OFFERTA MINIMA
€ 88.242,19 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 157.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 5.000,00 -
CAUZIONE
€ 11.765,63 -
TERMINI DEPOSITO
12/07/2022 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
2) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un’eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all’avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell’art. 583 c.p.c. 3) Modalità di presentazione delle offerte.L’offerta analogica, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio 2022, presso il domicilio eletto per la presente vendita del Professionista delegato Notaio Dario Fogazza, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. A cura dell’addetto alla ricezione dell’offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà specificare: - l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; - le generalità dell’offerente con l’indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente; - la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell’immobile per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell’offerta minima valida indicata nel presente avviso; - il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a 120giorni; - l’impegno a corrispondere, sempre entro 120 giorni, un importo pari al 15% del prezzo di acquisto, quale somma forfettariamente determinata, salvo diversa quantificazione e salvo conguaglio, per le presumibili spese di trasferimento; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo; - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze; - ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente dovrà allegare: - assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto; - se persona fisica, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; - se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge; - se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell’offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell’oggetto sociale l’acquisto di beni immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara; - se si tratta di offerta presentata nell’interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare o dell’Autorità Giudiziaria competente. L’offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme. L’offerta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c.. Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno pro quota, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un’unica offerta con l’indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno depositato presso lo studio del Professionista delegato. 4) Istanze di assegnazione Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art.506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell’offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l’esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 5) Celebrazione della vendita Il giorno 13 luglio 2022, alle ore 10.15, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto, procederà alla vendita senza incanto, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c.. Il professionista delegato procederà all’apertura delle buste e verificherà la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata, la completezza della documentazione richiesta e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita. Qualora, in base a quanto disposto dall’art. 161-bis disp. att. c.p.c.., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell’inizio della vendita e non prima dell’apertura delle offerte al fine dell’identificazione dell’offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell’esecuzione e a non celebrare la vendita quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all’espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l’istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624-bis c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e alle Circolari dei Giudici dell’Esecuzione, che si danno per conosciute dall’offerente/aggiudicatario/assegnatario. §§§§ In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, partendo come prezzo base dal valore dell’offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dell’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte saranno ritenute valide e/o efficaci. La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara. Al riguardo, si precisa quanto segue: In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente, somma quest’ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell’esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. In caso di adesione alla gara,l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di 2 minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed infatti, qualora, all’esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. In caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace,ai sensi dell’art. 572 c.p.c., se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art.506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). §§§§§ Si avverte che nell’ipotesi in cui, in presenza di un’unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l’Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione. 6) Fase successiva all’aggiudicazione In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto o, in difetto d’indicazione, entro 120 giorni dall’aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario, il professionista delegato inviterà la banca o l’istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all’aggiudicatario di conoscere l’importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all’80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell’assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. 45/2015 – saldo prezzo lotto unico”, da consegnare al professionista delegato. Entro il medesimo termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione. I versamenti andranno effettuati a mezzodistinti assegni circolari non trasferibili intestati a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico - spese”, da depositare presso i locali siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. Il Delegato precisa che, solo all’esito dell’esperimento di vendita e tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall’aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato. 7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla vendita presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale. 8)In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell’esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell’aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all’offerta dei contenuti dell’ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l’onere di dotare l’immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica. 9) Regolarità urbanistica ed edilizia Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla relazione di stima predisposta dall’esperto,Arch. Massimo G. Aleo,ove è stato rilevato quanto segue: “Lo stato di fatto dell’immobile risulta sostanzialmente conforme alla planimetria catastale stante la presenza di difformità invero modeste (eliminazione di un tramezzo divisorio e spostamento di una porta interna, per come evidenziato nell’allegata planimetria dello stato attuale). Tenuto conto di quanto indicato a proposito delle cd. “lievi modifiche interne non aventi rilevanza catastale” dalla Circolare 2/2010 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene non necessario eseguire alcuna correzione degli atti catastali. In caso di diverso avviso, si stima che i relativi costi ammontino a euro 500. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla posizione amministrativa dell’immobile oggetto delle indagini peritali, in base alla descrizione e alle dichiarazioni di cui all’atto di provenienza: a) in riferimento all’esistenza di opere abusive, ossia realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio obbligatorio, nessun elemento in tal senso è risultato in sede di accesso dei luoghi; b) in riferimento all’art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, l’immobile è stato costruito in esecuzione della concessione edilizia n. 1592 del 25.07.1978 e successivamente non sono state apportate modifiche che necessitino di autorizzazione o concessione; c) in riferimento alla disciplina inerente all’utilizzabilità del bene (art. 221 del R.D. n. 1265/1934 ora art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), l’immobile è stato dichiarato abitabile in data 23.03.1981 prot. 3360;”.Inoltre, l’immobile non risulta dotato di Attestazione di Prestazione Energetica – A.P.E., pertanto tale di onere di acquisizione è posto a carico di parte aggiudicataria/assegnataria. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n.380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n.47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e su www.immobiliare.it. 10) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. 11)Il lotto sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell’esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 12)Visite degli immobili Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Notaio Dario Fogazza, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (tel. 0915082017 - cel. 3205708686 - 3278692544 – fax 0918772253 – email avvninaalerio@gmail.com – pec assistenti.aspep@certypec.it). Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (http://venditepubbliche.giustizia.it), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato. Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano: - la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19; - la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all’altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie); - il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l’accesso al visitatore. 13) Ove l’immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l’aggiudicatario, con dichiarazione da riportare a verbale di vendita, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest’ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita. 14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e www.immobiliare.it. 15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all’ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell’immobile. Palermo, 10 maggio 2022 Il Professionista Delegato Notaio Dario Fogazza -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/07/2022 ora 10:15 -
STATO ASTA
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LUOGO VENDITA
in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto -
DATA VENDITA
13/07/2022
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Dettagli procedura
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Tribunale
Palermo -
n° registro
42/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Valentina Imperiale -
delegato
Dario Fogazza -
data pubblicazione
24/05/2022
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Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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bene immobiliare
A - Appartamento -
descrizione
Lotto unico) In Comune di Palermo appartamento per civile abitazione sito in via Brancaccio n. 262, piano primo a sinistra salendo le scale, interno 6, composto da sala, quattro vani, cucina accessori oltre tre balconi. Il tutto censito al Catasto Fabbricati - foglio 88, particella 2410 sub 6, z.c. 2^, cat. A/3 – cl. 6^, consistenza vani 6,5 - R.C.Euro 369,27 -
indirizzo
via Brancaccio n. 262 PALERMO (90124), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
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numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 117.656,25 -
OFFERTA MINIMA
€ 88.242,19 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 157.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 5.000,00 -
CAUZIONE
€ 11.765,63 -
TERMINI DEPOSITO
12/07/2022 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
2) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un’eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all’avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell’art. 583 c.p.c. 3) Modalità di presentazione delle offerte.L’offerta analogica, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio 2022, presso il domicilio eletto per la presente vendita del Professionista delegato Notaio Dario Fogazza, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. A cura dell’addetto alla ricezione dell’offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà specificare: - l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; - le generalità dell’offerente con l’indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente; - la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell’immobile per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell’offerta minima valida indicata nel presente avviso; - il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a 120giorni; - l’impegno a corrispondere, sempre entro 120 giorni, un importo pari al 15% del prezzo di acquisto, quale somma forfettariamente determinata, salvo diversa quantificazione e salvo conguaglio, per le presumibili spese di trasferimento; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo; - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze; - ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente dovrà allegare: - assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto; - se persona fisica, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; - se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge; - se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell’offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell’oggetto sociale l’acquisto di beni immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara; - se si tratta di offerta presentata nell’interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare o dell’Autorità Giudiziaria competente. L’offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme. L’offerta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c.. Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno pro quota, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un’unica offerta con l’indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno depositato presso lo studio del Professionista delegato. 4) Istanze di assegnazione Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art.506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell’offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l’esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 5) Celebrazione della vendita Il giorno 13 luglio 2022, alle ore 10.15, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto, procederà alla vendita senza incanto, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c.. Il professionista delegato procederà all’apertura delle buste e verificherà la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata, la completezza della documentazione richiesta e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita. Qualora, in base a quanto disposto dall’art. 161-bis disp. att. c.p.c.., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell’inizio della vendita e non prima dell’apertura delle offerte al fine dell’identificazione dell’offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell’esecuzione e a non celebrare la vendita quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all’espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l’istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624-bis c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e alle Circolari dei Giudici dell’Esecuzione, che si danno per conosciute dall’offerente/aggiudicatario/assegnatario. §§§§ In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, partendo come prezzo base dal valore dell’offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dell’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte saranno ritenute valide e/o efficaci. La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara. Al riguardo, si precisa quanto segue: In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente, somma quest’ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell’esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. In caso di adesione alla gara,l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di 2 minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed infatti, qualora, all’esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. In caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace,ai sensi dell’art. 572 c.p.c., se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art.506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). §§§§§ Si avverte che nell’ipotesi in cui, in presenza di un’unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l’Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione. 6) Fase successiva all’aggiudicazione In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto o, in difetto d’indicazione, entro 120 giorni dall’aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario, il professionista delegato inviterà la banca o l’istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all’aggiudicatario di conoscere l’importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all’80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell’assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. 45/2015 – saldo prezzo lotto unico”, da consegnare al professionista delegato. Entro il medesimo termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione. I versamenti andranno effettuati a mezzodistinti assegni circolari non trasferibili intestati a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico - spese”, da depositare presso i locali siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. Il Delegato precisa che, solo all’esito dell’esperimento di vendita e tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall’aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato. 7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla vendita presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale. 8)In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell’esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell’aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all’offerta dei contenuti dell’ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l’onere di dotare l’immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica. 9) Regolarità urbanistica ed edilizia Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla relazione di stima predisposta dall’esperto,Arch. Massimo G. Aleo,ove è stato rilevato quanto segue: “Lo stato di fatto dell’immobile risulta sostanzialmente conforme alla planimetria catastale stante la presenza di difformità invero modeste (eliminazione di un tramezzo divisorio e spostamento di una porta interna, per come evidenziato nell’allegata planimetria dello stato attuale). Tenuto conto di quanto indicato a proposito delle cd. “lievi modifiche interne non aventi rilevanza catastale” dalla Circolare 2/2010 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene non necessario eseguire alcuna correzione degli atti catastali. In caso di diverso avviso, si stima che i relativi costi ammontino a euro 500. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla posizione amministrativa dell’immobile oggetto delle indagini peritali, in base alla descrizione e alle dichiarazioni di cui all’atto di provenienza: a) in riferimento all’esistenza di opere abusive, ossia realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio obbligatorio, nessun elemento in tal senso è risultato in sede di accesso dei luoghi; b) in riferimento all’art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, l’immobile è stato costruito in esecuzione della concessione edilizia n. 1592 del 25.07.1978 e successivamente non sono state apportate modifiche che necessitino di autorizzazione o concessione; c) in riferimento alla disciplina inerente all’utilizzabilità del bene (art. 221 del R.D. n. 1265/1934 ora art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), l’immobile è stato dichiarato abitabile in data 23.03.1981 prot. 3360;”.Inoltre, l’immobile non risulta dotato di Attestazione di Prestazione Energetica – A.P.E., pertanto tale di onere di acquisizione è posto a carico di parte aggiudicataria/assegnataria. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n.380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n.47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e su www.immobiliare.it. 10) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. 11)Il lotto sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell’esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 12)Visite degli immobili Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Notaio Dario Fogazza, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (tel. 0915082017 - cel. 3205708686 - 3278692544 – fax 0918772253 – email avvninaalerio@gmail.com – pec assistenti.aspep@certypec.it). Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (http://venditepubbliche.giustizia.it), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato. Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano: - la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19; - la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all’altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie); - il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l’accesso al visitatore. 13) Ove l’immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l’aggiudicatario, con dichiarazione da riportare a verbale di vendita, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest’ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita. 14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e www.immobiliare.it. 15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all’ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell’immobile. Palermo, 10 maggio 2022 Il Professionista Delegato Notaio Dario Fogazza -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/07/2022 ora 10:15 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto -
DATA VENDITA
13/07/2022
dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
42/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Valentina Imperiale -
delegato
Dario Fogazza -
data pubblicazione
24/05/2022
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
1 -
BASE D'ASTA
€ 117.656,25 -
OFFERTA MINIMA
€ 88.242,19 -
PREZZO DI PERIZIA
€ 157.000,00 -
AUMENTO OFFERTE
€ 5.000,00 -
CAUZIONE
€ 11.765,63 -
TERMINI DEPOSITO
12/07/2022 ora 12:00 -
MODALITÀ DEPOSITO
2) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. (non sono ammesse offerte presentate da procuratori speciali che non siano avvocati). A tal riguardo si precisa che un’eventuale offerta per persona da nominare, a norma dell’art. 579, comma 3 c.p.c., è valida solo se all’avvocato sia stata rilasciata una procura speciale notarile in data antecedente alla vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato ai sensi dell’art. 583 c.p.c. 3) Modalità di presentazione delle offerte.L’offerta analogica, in bollo da € 16,00, unitamente al relativo assegno per la cauzione, dovrà essere depositata in busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, a pena di inefficacia, entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio 2022, presso il domicilio eletto per la presente vendita del Professionista delegato Notaio Dario Fogazza, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. A tal fine si rende noto che il deposito potrà essere effettuato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Resta inteso che nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il deposito potrà essere effettuato dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00. L’ingresso in studio per il deposito della busta contenente l’offerta non sarà consentito ai soggetti sprovvisti della mascherina protettiva che dovrà essere procurata a cura degli stessi, prima dell’ingresso in studio, e che dovrà essere regolarmente indossata per l’intera durata della permanenza all’interno dei locali. A cura dell’addetto alla ricezione dell’offerta, saranno annotati sulla busta il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data della presentazione della busta, il nome del professionista delegato alle operazioni di vendita, la data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà specificare: - l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; - le generalità dell’offerente con l’indicazione, se persona fisica, del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale, ovvero denominazione, sede legale, partita IVA e identificazione del legale rappresentante se società o altro ente; - la descrizione, i dati catastali e il numero del lotto dell’immobile per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita indicato e, pertanto, dell’offerta minima valida indicata nel presente avviso; - il modo e il tempo del pagamento del prezzo che non potrà essere superiore a 120giorni; - l’impegno a corrispondere, sempre entro 120 giorni, un importo pari al 15% del prezzo di acquisto, quale somma forfettariamente determinata, salvo diversa quantificazione e salvo conguaglio, per le presumibili spese di trasferimento; - la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune di Palermo. In mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Palermo; - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando gli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a siffatte incombenze; - ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerente dovrà allegare: - assegno circolare o vaglia postale non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico” pari ad almeno il 10% del prezzo offerto; - se persona fisica, copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; - se persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni, fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del coniuge; - se società o altro ente, visura camerale aggiornata dalla quale risulti la vigenza e i poteri di rappresentanza dell’offerente, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso in cui la società non abbia nell’oggetto sociale l’acquisto di beni immobili, sarà necessaria la produzione del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara; - se si tratta di offerta presentata nell’interesse di un minore, inabilitato o interdetto, dovrà essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare o dell’Autorità Giudiziaria competente. L’offerta sarà inefficace se perverrà oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo di vendita (offerta minima efficace) sopra indicato e nel caso di cauzione non versata o versata in modo e/o entità difforme. L’offerta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c.. Nel caso in cui più soggetti vorranno partecipare, ciascuno pro quota, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un’unica offerta con l’indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa. Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna dell’assegno depositato presso lo studio del Professionista delegato. 4) Istanze di assegnazione Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art.506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell’offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l’esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 5) Celebrazione della vendita Il giorno 13 luglio 2022, alle ore 10.15, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto, procederà alla vendita senza incanto, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c.. Il professionista delegato procederà all’apertura delle buste e verificherà la validità delle offerte presentate, anche per quanto attiene alla cauzione versata, la completezza della documentazione richiesta e procedere alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita. Qualora, in base a quanto disposto dall’art. 161-bis disp. att. c.p.c.., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell’art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell’inizio della vendita e non prima dell’apertura delle offerte al fine dell’identificazione dell’offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell’esecuzione e a non celebrare la vendita quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all’espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si sottolinea che l’istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624-bis c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e alle Circolari dei Giudici dell’Esecuzione, che si danno per conosciute dall’offerente/aggiudicatario/assegnatario. §§§§ In caso di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una gara sull’offerta più alta, partendo come prezzo base dal valore dell’offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dell’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cui offerte saranno ritenute valide e/o efficaci. La gara avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti presenti personalmente, che siano stati ammessi alla gara. Al riguardo, si precisa quanto segue: In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.) – contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente, somma quest’ultima che potrebbe anche superare il prezzo base dell’esperimento di vendita) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: miglior prezzo offerto; entità della cauzione; i tempi più ridotti di pagamento rispetto al termine massimo di 120 giorni previsto a pena di decadenza. Nel caso in cui sia stato determinante per l’aggiudicazione il termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. In caso di adesione alla gara,l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 5.000,00. Si precisa, altresì, che l’aggiudicazione verrà disposta in favore di colui che avrà presentato l’offerta in aumento più elevata, non seguita da ulteriori offerte nell’arco di 2 minuti successivi, fatte salve le precisazioni per l’eventuale ipotesi di presentazione di istanze di assegnazione. Ed infatti, qualora, all’esito della gara, il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo secondo il disposto dell’art. 590 bis c.p.c.), contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di istanze di assegnazione. In caso di presentazione di un’unica offerta valida e/o efficace,ai sensi dell’art. 572 c.p.c., se essa è pari o superiore al valore del lotto stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 590 bis c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista nell’art.506, comma 1, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). §§§§§ Si avverte che nell’ipotesi in cui, in presenza di un’unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l’Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione. 6) Fase successiva all’aggiudicazione In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto o, in difetto d’indicazione, entro 120 giorni dall’aggiudicazione (termine soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto), dovrà versare la parte del saldo prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione), secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato. A tal fine, trattandosi di vendita soggetta alla normativa sul credito fondiario, il professionista delegato inviterà la banca o l’istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto, entro dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, il proprio complessivo credito e a fornire anche il codice IBAN del conto su cui accreditare il saldo prezzo, in modo da consentire all’aggiudicatario di conoscere l’importo da versare direttamente a tale banca o istituto, nei limiti del credito assistito dal privilegio fondiario; nei dieci giorni successivi il professionista delegato comunicherà all’aggiudicatario la parte di saldo prezzo da versare direttamente al fondiario che dovrà avvenire entro e non oltre il suddetto termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all’80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell’assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il suddetto termine di 120 giorni dall’aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, il saldo prezzo direttamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. 45/2015 – saldo prezzo lotto unico”, da consegnare al professionista delegato. Entro il medesimo termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione o nel minor termine indicato nell’offerta di acquisto, dovrà altresì versare i diritti e le spese di trasferimento nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione. I versamenti andranno effettuati a mezzodistinti assegni circolari non trasferibili intestati a “TRIBUNALE DI PALERMO R.G.Es. n. 42/15 lotto unico - spese”, da depositare presso i locali siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 139. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei superiori termini, il Giudice dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. Il Delegato precisa che, solo all’esito dell’esperimento di vendita e tenuto conto dell’imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall’aggiudicatario, qualora ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell’aggiudicatario. In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r.), pena la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito www.abi.it. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato. 7) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta e la partecipazione alla vendita presuppongono l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega (così come eventualmente integrata e/o modificata con le disposizioni emesse con le circolari dei Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Palermo), dell’avviso di vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente alle modalità e condizioni della vendita, nonché lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, come desumibili dal fascicolo processuale. 8)In ordine alla dotazione o meno degli attestati di qualificazione e di certificazione energetica e alla conformità agli impianti, si rimanda a quanto sul punto eventualmente riportato nella perizia a firma dell’esperto stimatore, con espressa avvertenza che resta a carico dell’aggiudicatario, a tal fine dichiaratosi edotto in seno all’offerta dei contenuti dell’ordinanza di vendita e delle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti ed avendo esplicitamente dispensato dalla relativa produzione la procedura esecutiva, l’onere di dotare l’immobile sia della certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che della certificazione/attestato di qualificazione energetica. 9) Regolarità urbanistica ed edilizia Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si rimanda alla relazione di stima predisposta dall’esperto,Arch. Massimo G. Aleo,ove è stato rilevato quanto segue: “Lo stato di fatto dell’immobile risulta sostanzialmente conforme alla planimetria catastale stante la presenza di difformità invero modeste (eliminazione di un tramezzo divisorio e spostamento di una porta interna, per come evidenziato nell’allegata planimetria dello stato attuale). Tenuto conto di quanto indicato a proposito delle cd. “lievi modifiche interne non aventi rilevanza catastale” dalla Circolare 2/2010 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene non necessario eseguire alcuna correzione degli atti catastali. In caso di diverso avviso, si stima che i relativi costi ammontino a euro 500. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla posizione amministrativa dell’immobile oggetto delle indagini peritali, in base alla descrizione e alle dichiarazioni di cui all’atto di provenienza: a) in riferimento all’esistenza di opere abusive, ossia realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio obbligatorio, nessun elemento in tal senso è risultato in sede di accesso dei luoghi; b) in riferimento all’art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, l’immobile è stato costruito in esecuzione della concessione edilizia n. 1592 del 25.07.1978 e successivamente non sono state apportate modifiche che necessitino di autorizzazione o concessione; c) in riferimento alla disciplina inerente all’utilizzabilità del bene (art. 221 del R.D. n. 1265/1934 ora art. 24 del D.P.R. n. 380/2001), l’immobile è stato dichiarato abitabile in data 23.03.1981 prot. 3360;”.Inoltre, l’immobile non risulta dotato di Attestazione di Prestazione Energetica – A.P.E., pertanto tale di onere di acquisizione è posto a carico di parte aggiudicataria/assegnataria. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n.380 e di cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n.47. La relazione su citata potrà essere consultata dagli interessati sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e su www.immobiliare.it. 10) L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. 11)Il lotto sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso spettante al Delegato per la fase di trasferimento del bene (che verrà liquidato dal Giudice dell’esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura di legge), oneri fiscali e previdenziali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta. Sono, invece, a carico della procedura le spese necessarie alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. 12)Visite degli immobili Per maggiori informazioni rivolgersi al Custode Giudiziario Notaio Dario Fogazza, contattandolo telefonicamente nei giorni e negli orari di ricevimento o tramite e-mail (tel. 0915082017 - cel. 3205708686 - 3278692544 – fax 0918772253 – email avvninaalerio@gmail.com – pec assistenti.aspep@certypec.it). Si precisa che eventuali richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (http://venditepubbliche.giustizia.it), attraverso la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE” presente nel dettaglio di ogni annuncio ivi pubblicato. Si precisa infine che le visite saranno consentite esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2020 emessa dai Giudici della Sesta Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Palermo in data 24/9/2020 che qui di seguito si indicano: - la visita sarà consentita esclusivamente alla persona che ha presentato la relativa richiesta e con la partecipazione di un solo accompagnatore; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno rispettare rigorosamente l’orario di visita comunicato dal Custode e munirsi a propria cura di mascherina e gel igienizzante per le mani o guanti monouso; - l'interessato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su apposito modulo fornito dal custode, di non essere a conoscenza di una propria positività al Covid 19, di non essere in atto sottoposti a misure di isolamento e di non presentare sintomi riconducibili al Covid 19; - la visita dovrà svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e alla costante presenza del custode giudiziario o del suo delegato; inoltre ai visitatori non è consentito spostarsi autonomamente da un ambiente all’altro e toccare le superfici (quali, a titolo esemplificativo, arredi, porte, finestre e maniglie); - il mancato rispetto delle suddette prescrizioni legittimerà il custode a negare l’accesso al visitatore. 13) Ove l’immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi in difetto di titolo opponibile alla procedura, l’aggiudicatario, con dichiarazione da riportare a verbale di vendita, può richiederne la liberazione a cura del Custode Giudiziario, con avvertimento che, in difetto, quest’ultimo si intenderà esonerato dal provvedere alla liberazione. Si sottolinea che la richiesta di liberazione a cura della custodia dovrà pervenire entro e non oltre la chiusura della vendita. 14) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato - sui siti internet www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al servizio Aste-Click offerto dal Gruppo Edicom, e www.immobiliare.it. 15) In ottemperanza a quanto disposto in seno all’ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell’immobile. Palermo, 10 maggio 2022 Il Professionista Delegato Notaio Dario Fogazza -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
13/07/2022 ora 10:15 -
STATO ASTA
- -
LUOGO VENDITA
in Palermo, via Mariano Stabile n. 139, piano quarto -
DATA VENDITA
13/07/2022
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Palermo -
n° registro
42/2015 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
giudice
Valentina Imperiale -
delegato
Dario Fogazza -
data pubblicazione
24/05/2022
-
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
Banche Convenzionate
TRIBUNALE DI P ALERMO
BANCA CARIGE
BANCA SELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
UNICREDIT SPA
DOBANK
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