Opificio industriale, ALIA
base d'asta
38.894€
-
bene immobiliare
I - Opificio industriale -
descrizione
LOTTO UNICO: - Piena proprietà di un immobile (Opificio) identificato al catasto fabbricati del Comune di Alia al foglio 14, particella 1505, sub. 1, categ. D/1, contrada Portella Calcara senza civico, piani T- 1,rendita € 10.334,00. L’immobile posto in vendita è un opificio costituito da quattro capannoni industriali, oltre corpo fabbrica ospitante gli uffici e un corpo accessorio adibito a spogliatoio, servizi e docce. Si accede da un grande ingresso che si diparte dalla strada principale e attraverso una strada interna alla proprietà conduce ai vari fabbricati. Come rilevato dal c.t.u.,” nel confine est, il terreno è gravato da una servitù di passaggio a favore del fondo censito in catasto al foglio di mappa n. 14, p.lla 148 del n.c.e.u. e p.lla 1386 del n.c.t.”. Estensione: Corpo “A” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 424,77 circa + mq 26,73 circa. Corpo “B” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 304,12 circa + mq 193,04 circa. Corpo “C” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 425,22 circa. Corpo “D” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 1.265,13 circa. TETTOIA n. 2 (così come definito in perizia)– La superficie lorda commerciale ammonta a mq 35,58 circa. FABBRICATO IN MURATURA (così come definito in perizia) – La superficie lorda commerciale ammonta a mq 19,00 circa. Corte di pertinenza – mq 9.752,41 circa. Confini: Il lotto in questione è confinante a sud con strada, a nord con le particelle 40-1499- 1500 e 36, a ovest con le particelle 117-1035-1034-927, a est con le particelle 1501-1502-145 e 1366, rispettivamente del foglio di mappa n. 14 del comune di Alia. Il ctu dichiara in perizia che :”Gli impianti tecnologici dei corpi fabbrica adibiti a capannoni sono inutilizzabili, poiché vetusti e non più funzionanti. Gli impianti elettrico ed idrico dei corpi “A” adibito a spogliatoi e w.c. e “B” adibito a ufficio, risultano pressoché integri, anche se allo stato attuale non è possibile verificarne il corretto funzionamento. Dalle indagini effettuate si è riscontrato che l’unità immobiliare adibita ad abitazione è priva di attestato di prestazione energetica… Non è stato calcolato il costo presumibile per la redazione dell’attestato, poiché l’unità è corredata da impianto elettrico ormai non più funzionante, pertanto è stata considerata come priva di impianti. Non è stata riscontrata la presenza d’impianti antincendio, ascensori, montacarichi, carri ponte e scarichi potenzialmente pericolosi”. Il ctu comunica in perizia che : “Dalle visure catastali è stato inoltre accertato che l’immobile è gravato da livello in favore di Trigona di S. Elia con sede in Alia, nella rispettiva qualità di diritto del concedente. Considerato che, i diritti come sopra costituiti sono in favore di soggetti privati, quale persona fisica e poiché nell’atto di compravendita del 08/09/1978, Notaio Vincenzo Guccione di Palermo, rep. n. 15894 – racc. n. 6140, trascritto in data 02/10/1978 ai nn. 32956 – 27698, il dante causa degli esecutati ha trasferito il fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti e comunque garantendo l’immobile privo di afficienze ipotecarie, privilegi, canoni, censi ed altri oneri reali, premesso che sono già decorsi oltre vent’anni dal detto trasferimento, si ritiene che sussistono i presupposti per ritenere sia stata acquisita la piena proprietà per usucapione”. In merito alla regolarità urbanistica, il C.T.U. dichiara in perizia che: "In data 20/09/2021, a seguito dell’accesso agli atti eseguito presso il settore urbanistica del comune di Alia, gli uffici provvedevano a consegnare copia della seguente documentazione tecnica: Copia Concessione per Esecuzione di Lavori Edili, prot. n. 21 del 02/04/1980 in testa alla ditta (omissis ndr) con allegato il progetto architettonico; Copia Concessione per Esecuzione di Lavori Edili, prot. n. 3 del 14/09/1985 in testa alla ditta...(omissis ndr), con allegati il progetto architettonico e la relazione tecnica; Istanza di condono edilizio presentata in data 02/03/1995, prot. n. 2881 – pratica n. 55/95, in testa alla ditta (omissis ndr) con allegati progetto architettonico dei corpi A-B-C-D, relazione tecnica e rilievo fotografico; Certificato di Agibilità provvisoria, prot. n. 20062 del 28/12/2010. In data 04/11/2021 ad evasione dell’istanza sopra indicata, il Comune di Alia ha emesso una certificazione in cui si attesta che nel lotto di terreno in questione sono state rilasciate le concessioni edilizie di cui all’elenco precedente, che è stata presentata la domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 e infine che in data 28/12/2010 prot. n. 20062 è stata rilasciata Agibilità provvisoria alla ditta (omissis, ndr)…. In data 04/11/2011 prot. n. 15364, l’Ufficio Urbanistica...(comunicava, ndr)...che la zona è interessata dal vincolo sismico e dal vincolo idrogeologico; che per il completamento della pratica resta confermato quanto richiesto con nota 6 marzo 2000 prot. n. 3245 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, tutt’oggi inevasa. Pertanto la congruità dell’oblazione e degli oneri concessori non potrà che essere determinata al successivo adempimento della ditta”. Come riferito dal C.T.U.: “Nella suddetta nota risalente all’anno 2000, era stata richiesta l’integrazione della seguente documentazione: relazione descrittiva dell’opera oggetto di condono edilizio, corredata da grafici di rilievo; dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 della legge 15/1968, attestante la condizione di applicabilità riduzione oblazione di cui al comma 7 dell’art. 34 della legge 47/85 (destinazione d’uso – possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi: titolare di impresa e sede di impresa); perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato dell’opera e certificazione attestante l’idoneità sismica dell’opera; nulla osta rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo e/o elaborati progettuali riguardanti l’opera per la richiesta del parere – vincolo idrogeologico; ricevuta di avvenuta presentazione all’U.T.E. della documentazione per l’accatastamento o certificazione di accatastamento; integrazione pagamenti di oblazione ed oneri concessori; dichiarazione ai sensi dell’art. 2 della legge 15/68, attestante i carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis – 648 bis – 348 ter del codice penale”. Il perito dichiara inoltre che: “In data 09/11/2011, prot. n. 15583” il Comune di Alia “comunicava gli eventuali importi da pagare a titolo di oblazione ed oneri concessori, facendo una distinzione di calcolo con l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa e in forma ordinaria senza l’applicazione delle stesse. Le somme dovute in forma ordinaria a titolo di oblazione e oneri concessori, sono pari rispettivamente a € 117.364,67 e € 43.035,55. Le somme dovute in forma ridotta risultano rispettivamente di € 38.189,02 e € 43.035,55. E’ stato precisato che gli importi sono stati determinati sulla base dei dati in possesso dell’ufficio e non definibili per mancanza della documentazione richiesta con prot. n. 3245 del 06/03/2000. La norma che riguarda l’applicazione delle riduzioni dell’oblazione, è il comma 16 dell’art. 39 della L. 724/94 (secondo condono edilizio). All’oblazione calcolata ai sensi del suddetto articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all’art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la domanda di condono edilizio deve essere integrata dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti che la sede dell’impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell’art. 34 della L. 47/85”. Secondo il C.T.U.: “La suddetta certificazione non è stata integrata dalla ditta, tuttavia nella richiesta di condono edilizio avanzata, resa ai sensi della L. 15/1968, è contenuta la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione della riduzione dell’oblazione, come previsto dal comma 4 dell’art. 39 della L. 724/94...(la documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). Ad ogni modo, è stato richiesto presso il Registro delle Imprese, il Certificato di iscrizione della Camera di Commercio della ditta intestataria del condono edilizio. La (omissis) s.r.l. risulta aver cessato la propria attività a far data dal 05/02/2018, con cancellazione avvenuta in data 15/02/2018 per chiusura del fallimento. In data 28/01/1989 risulta denunciato lo stabilimento sito nel comune di Alia (PA) contrada Portella Calcare snc, presumibile luogo dove insistono e insistevano i capannoni industriali oggetto di condono.”. Pertanto, nella valutazione del lotto, il C.T.U., ha detratto dal totale della stima, che forma oggi il prezzo a base d’asta sopra indicato, i seguenti costi: “Spese messa in pristino tettoie irregolari, € 7.000,00 circa; Spese per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto e successiva collocazione di lastre di lamierino per la realizzazione delle nuove coperture dei capannoni distinti come corpi A e D, oltre tettoia n. 2 e uffici corpo B, ammontano a € 30.000,00 circa. Integrazione pagamento a titolo di oblazione in forma ridotta € 38.189,02; Integrazione pagamento a titolo di oneri concessori, € 43.035,55; Onorario per il completamento della pratica inerente il condono edilizio, € 13.000,00 circa; Spese per la presentazione delle pratiche inerenti le modifiche catastali, € 2.000,00 circa”. Così come si evince dalla C.t.u. pertanto, resta inteso che nel caso di assenza dei presupposti per poter beneficiare del pagamento dell’oblazione in misura ridotta, in base alla normativa su richiamata, sarà dovuta l’Integrazione del pagamento a titolo di oblazione in forma ordinaria senza riduzioni per l’importo € 117.346,67, così’ come indicato in perizia, o in quell’altra misura che sarà determinata dai competenti Uffici Comunali, il cui maggior costo non è stato decurtato dalla valutazione del lotto. Con riguardo alla documentazione mancante da integrare alla richiesta di condono edilizio, il C.t.u. ha espresso in perizia le seguenti considerazioni:”A prescindere dall’applicazione delle riduzioni previste per il calcolo dell’oblazione, che potrà essere confermata solamente dall’ufficio istruttore della pratica di condono, a seguito delle integrazioni richieste, per il rilascio del provvedimento definitivo in sanatoria è necessario acquisire il Nulla Osta da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, atteso che, la zona in questione è interessata dal vincolo idrogeologico. Inoltre sarà necessario depositare l’idoneità sismica presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, avendo propedeuticamente verificato le strutture dell’intero opificio. Occorrerà inoltre acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in relazione alla verifica dell’esistenza di condanne o procedimenti per i delitti di cui all’art. 416 bis, 648 bis e 348 ter del codice penale, in capo ai soggetti che hanno presentato la domanda di condono edilizio e degli attuali aventi causa. Pertanto allo stato odierno, il rilascio del Permesso di costruire in Sanatoria rimane condizionato all’acquisizione dei suddetti pareri e certificati, senza i quali, la domanda di condono perderebbe i propri effetti o nel caso più grave in caso di mancato rilascio del nulla osta da parte degli enti a tutela dei vincoli o dell’esistenza di condanne ai sensi degli articoli citati, il condono edilizio verrebbe diniegato e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato con la demolizione delle opere abusive”, ed i cui costi sono stati valutati dal c.t.u. alle pagg. da 57 a 59 della perizia. Vincoli: Il C.t.u. dichiara in perizia che: “Secondo le norme previste dal Piano Regolatore di cui al D.A. n. 1431/91, la particella 1505 del foglio di mappa n. 14, ricade in zona territoriale omogenea contraddistinta con il simbolo “D – insediamenti produttivi” normata dall’art. 20 delle N.T.A.. La zona ricade nell’area vincolata ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 /12/1923 – vincolo idrogeologico. L’intero territorio del comune di Alia è sottoposto alle prescrizioni riguardanti la normativa sismica di cui alla L. 64/74 e s.m.i.. L’immobile non è sottoposto a vincoli di carattere urbanistico, non vi sono elementi urbanistici che ne limitano la commerciabilità, inoltre nella vendita non dovranno essere previste pattuizioni particolari”. L’immobile non è dotato di APE. Stato dell'immobile: occupato dagli esecutati. -
indirizzo
Via Pernice, 1 ALIA (90021), PALERMO SICILIA
dettagli lotto
-
numero del lotto
lotto unico -
BASE D'ASTA
€ 38.893,67 -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
21/07/2025 ora 16:00 -
STATO ASTA
attiva -
LUOGO VENDITA
in modalità “sincrona pura” tramite la piattaforma www.garavirtuale.it -
DATA VENDITA
21/07/2025
dettagli procedura
-
Tribunale
Termini Imerese -
n° registro
123/2020 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Tommaso Greco -
data pubblicazione
24/05/2025
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
lotto unico -
BASE D'ASTA
€ 38.893,67 -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
21/07/2025 ora 16:00 -
STATO ASTA
attiva -
LUOGO VENDITA
in modalità “sincrona pura” tramite la piattaforma www.garavirtuale.it -
DATA VENDITA
21/07/2025
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Termini Imerese -
n° registro
123/2020 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Tommaso Greco -
data pubblicazione
24/05/2025
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Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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bene immobiliare
I - Opificio industriale -
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LOTTO UNICO: - Piena proprietà di un immobile (Opificio) identificato al catasto fabbricati del Comune di Alia al foglio 14, particella 1505, sub. 1, categ. D/1, contrada Portella Calcara senza civico, piani T- 1,rendita € 10.334,00. L’immobile posto in vendita è un opificio costituito da quattro capannoni industriali, oltre corpo fabbrica ospitante gli uffici e un corpo accessorio adibito a spogliatoio, servizi e docce. Si accede da un grande ingresso che si diparte dalla strada principale e attraverso una strada interna alla proprietà conduce ai vari fabbricati. Come rilevato dal c.t.u.,” nel confine est, il terreno è gravato da una servitù di passaggio a favore del fondo censito in catasto al foglio di mappa n. 14, p.lla 148 del n.c.e.u. e p.lla 1386 del n.c.t.”. Estensione: Corpo “A” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 424,77 circa + mq 26,73 circa. Corpo “B” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 304,12 circa + mq 193,04 circa. Corpo “C” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 425,22 circa. Corpo “D” (così come definito in perizia), superficie lorda commerciale mq 1.265,13 circa. TETTOIA n. 2 (così come definito in perizia)– La superficie lorda commerciale ammonta a mq 35,58 circa. FABBRICATO IN MURATURA (così come definito in perizia) – La superficie lorda commerciale ammonta a mq 19,00 circa. Corte di pertinenza – mq 9.752,41 circa. Confini: Il lotto in questione è confinante a sud con strada, a nord con le particelle 40-1499- 1500 e 36, a ovest con le particelle 117-1035-1034-927, a est con le particelle 1501-1502-145 e 1366, rispettivamente del foglio di mappa n. 14 del comune di Alia. Il ctu dichiara in perizia che :”Gli impianti tecnologici dei corpi fabbrica adibiti a capannoni sono inutilizzabili, poiché vetusti e non più funzionanti. Gli impianti elettrico ed idrico dei corpi “A” adibito a spogliatoi e w.c. e “B” adibito a ufficio, risultano pressoché integri, anche se allo stato attuale non è possibile verificarne il corretto funzionamento. Dalle indagini effettuate si è riscontrato che l’unità immobiliare adibita ad abitazione è priva di attestato di prestazione energetica… Non è stato calcolato il costo presumibile per la redazione dell’attestato, poiché l’unità è corredata da impianto elettrico ormai non più funzionante, pertanto è stata considerata come priva di impianti. Non è stata riscontrata la presenza d’impianti antincendio, ascensori, montacarichi, carri ponte e scarichi potenzialmente pericolosi”. Il ctu comunica in perizia che : “Dalle visure catastali è stato inoltre accertato che l’immobile è gravato da livello in favore di Trigona di S. Elia con sede in Alia, nella rispettiva qualità di diritto del concedente. Considerato che, i diritti come sopra costituiti sono in favore di soggetti privati, quale persona fisica e poiché nell’atto di compravendita del 08/09/1978, Notaio Vincenzo Guccione di Palermo, rep. n. 15894 – racc. n. 6140, trascritto in data 02/10/1978 ai nn. 32956 – 27698, il dante causa degli esecutati ha trasferito il fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti e comunque garantendo l’immobile privo di afficienze ipotecarie, privilegi, canoni, censi ed altri oneri reali, premesso che sono già decorsi oltre vent’anni dal detto trasferimento, si ritiene che sussistono i presupposti per ritenere sia stata acquisita la piena proprietà per usucapione”. In merito alla regolarità urbanistica, il C.T.U. dichiara in perizia che: "In data 20/09/2021, a seguito dell’accesso agli atti eseguito presso il settore urbanistica del comune di Alia, gli uffici provvedevano a consegnare copia della seguente documentazione tecnica: Copia Concessione per Esecuzione di Lavori Edili, prot. n. 21 del 02/04/1980 in testa alla ditta (omissis ndr) con allegato il progetto architettonico; Copia Concessione per Esecuzione di Lavori Edili, prot. n. 3 del 14/09/1985 in testa alla ditta...(omissis ndr), con allegati il progetto architettonico e la relazione tecnica; Istanza di condono edilizio presentata in data 02/03/1995, prot. n. 2881 – pratica n. 55/95, in testa alla ditta (omissis ndr) con allegati progetto architettonico dei corpi A-B-C-D, relazione tecnica e rilievo fotografico; Certificato di Agibilità provvisoria, prot. n. 20062 del 28/12/2010. In data 04/11/2021 ad evasione dell’istanza sopra indicata, il Comune di Alia ha emesso una certificazione in cui si attesta che nel lotto di terreno in questione sono state rilasciate le concessioni edilizie di cui all’elenco precedente, che è stata presentata la domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 e infine che in data 28/12/2010 prot. n. 20062 è stata rilasciata Agibilità provvisoria alla ditta (omissis, ndr)…. In data 04/11/2011 prot. n. 15364, l’Ufficio Urbanistica...(comunicava, ndr)...che la zona è interessata dal vincolo sismico e dal vincolo idrogeologico; che per il completamento della pratica resta confermato quanto richiesto con nota 6 marzo 2000 prot. n. 3245 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, tutt’oggi inevasa. Pertanto la congruità dell’oblazione e degli oneri concessori non potrà che essere determinata al successivo adempimento della ditta”. Come riferito dal C.T.U.: “Nella suddetta nota risalente all’anno 2000, era stata richiesta l’integrazione della seguente documentazione: relazione descrittiva dell’opera oggetto di condono edilizio, corredata da grafici di rilievo; dichiarazione resa ai sensi dell’art. 4 della legge 15/1968, attestante la condizione di applicabilità riduzione oblazione di cui al comma 7 dell’art. 34 della legge 47/85 (destinazione d’uso – possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi: titolare di impresa e sede di impresa); perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato dell’opera e certificazione attestante l’idoneità sismica dell’opera; nulla osta rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo e/o elaborati progettuali riguardanti l’opera per la richiesta del parere – vincolo idrogeologico; ricevuta di avvenuta presentazione all’U.T.E. della documentazione per l’accatastamento o certificazione di accatastamento; integrazione pagamenti di oblazione ed oneri concessori; dichiarazione ai sensi dell’art. 2 della legge 15/68, attestante i carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis – 648 bis – 348 ter del codice penale”. Il perito dichiara inoltre che: “In data 09/11/2011, prot. n. 15583” il Comune di Alia “comunicava gli eventuali importi da pagare a titolo di oblazione ed oneri concessori, facendo una distinzione di calcolo con l’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa e in forma ordinaria senza l’applicazione delle stesse. Le somme dovute in forma ordinaria a titolo di oblazione e oneri concessori, sono pari rispettivamente a € 117.364,67 e € 43.035,55. Le somme dovute in forma ridotta risultano rispettivamente di € 38.189,02 e € 43.035,55. E’ stato precisato che gli importi sono stati determinati sulla base dei dati in possesso dell’ufficio e non definibili per mancanza della documentazione richiesta con prot. n. 3245 del 06/03/2000. La norma che riguarda l’applicazione delle riduzioni dell’oblazione, è il comma 16 dell’art. 39 della L. 724/94 (secondo condono edilizio). All’oblazione calcolata ai sensi del suddetto articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all’art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la domanda di condono edilizio deve essere integrata dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti che la sede dell’impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell’art. 34 della L. 47/85”. Secondo il C.T.U.: “La suddetta certificazione non è stata integrata dalla ditta, tuttavia nella richiesta di condono edilizio avanzata, resa ai sensi della L. 15/1968, è contenuta la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione della riduzione dell’oblazione, come previsto dal comma 4 dell’art. 39 della L. 724/94...(la documentazione di cui all’art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). Ad ogni modo, è stato richiesto presso il Registro delle Imprese, il Certificato di iscrizione della Camera di Commercio della ditta intestataria del condono edilizio. La (omissis) s.r.l. risulta aver cessato la propria attività a far data dal 05/02/2018, con cancellazione avvenuta in data 15/02/2018 per chiusura del fallimento. In data 28/01/1989 risulta denunciato lo stabilimento sito nel comune di Alia (PA) contrada Portella Calcare snc, presumibile luogo dove insistono e insistevano i capannoni industriali oggetto di condono.”. Pertanto, nella valutazione del lotto, il C.T.U., ha detratto dal totale della stima, che forma oggi il prezzo a base d’asta sopra indicato, i seguenti costi: “Spese messa in pristino tettoie irregolari, € 7.000,00 circa; Spese per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto e successiva collocazione di lastre di lamierino per la realizzazione delle nuove coperture dei capannoni distinti come corpi A e D, oltre tettoia n. 2 e uffici corpo B, ammontano a € 30.000,00 circa. Integrazione pagamento a titolo di oblazione in forma ridotta € 38.189,02; Integrazione pagamento a titolo di oneri concessori, € 43.035,55; Onorario per il completamento della pratica inerente il condono edilizio, € 13.000,00 circa; Spese per la presentazione delle pratiche inerenti le modifiche catastali, € 2.000,00 circa”. Così come si evince dalla C.t.u. pertanto, resta inteso che nel caso di assenza dei presupposti per poter beneficiare del pagamento dell’oblazione in misura ridotta, in base alla normativa su richiamata, sarà dovuta l’Integrazione del pagamento a titolo di oblazione in forma ordinaria senza riduzioni per l’importo € 117.346,67, così’ come indicato in perizia, o in quell’altra misura che sarà determinata dai competenti Uffici Comunali, il cui maggior costo non è stato decurtato dalla valutazione del lotto. Con riguardo alla documentazione mancante da integrare alla richiesta di condono edilizio, il C.t.u. ha espresso in perizia le seguenti considerazioni:”A prescindere dall’applicazione delle riduzioni previste per il calcolo dell’oblazione, che potrà essere confermata solamente dall’ufficio istruttore della pratica di condono, a seguito delle integrazioni richieste, per il rilascio del provvedimento definitivo in sanatoria è necessario acquisire il Nulla Osta da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, atteso che, la zona in questione è interessata dal vincolo idrogeologico. Inoltre sarà necessario depositare l’idoneità sismica presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, avendo propedeuticamente verificato le strutture dell’intero opificio. Occorrerà inoltre acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in relazione alla verifica dell’esistenza di condanne o procedimenti per i delitti di cui all’art. 416 bis, 648 bis e 348 ter del codice penale, in capo ai soggetti che hanno presentato la domanda di condono edilizio e degli attuali aventi causa. Pertanto allo stato odierno, il rilascio del Permesso di costruire in Sanatoria rimane condizionato all’acquisizione dei suddetti pareri e certificati, senza i quali, la domanda di condono perderebbe i propri effetti o nel caso più grave in caso di mancato rilascio del nulla osta da parte degli enti a tutela dei vincoli o dell’esistenza di condanne ai sensi degli articoli citati, il condono edilizio verrebbe diniegato e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato con la demolizione delle opere abusive”, ed i cui costi sono stati valutati dal c.t.u. alle pagg. da 57 a 59 della perizia. Vincoli: Il C.t.u. dichiara in perizia che: “Secondo le norme previste dal Piano Regolatore di cui al D.A. n. 1431/91, la particella 1505 del foglio di mappa n. 14, ricade in zona territoriale omogenea contraddistinta con il simbolo “D – insediamenti produttivi” normata dall’art. 20 delle N.T.A.. La zona ricade nell’area vincolata ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 /12/1923 – vincolo idrogeologico. L’intero territorio del comune di Alia è sottoposto alle prescrizioni riguardanti la normativa sismica di cui alla L. 64/74 e s.m.i.. L’immobile non è sottoposto a vincoli di carattere urbanistico, non vi sono elementi urbanistici che ne limitano la commerciabilità, inoltre nella vendita non dovranno essere previste pattuizioni particolari”. L’immobile non è dotato di APE. Stato dell'immobile: occupato dagli esecutati. -
indirizzo
Via Pernice, 1 ALIA (90021), PALERMO SICILIA
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lotto unico -
BASE D'ASTA
€ 38.893,67 -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
21/07/2025 ora 16:00 -
STATO ASTA
attiva -
LUOGO VENDITA
in modalità “sincrona pura” tramite la piattaforma www.garavirtuale.it -
DATA VENDITA
21/07/2025
dettagli procedura
-
Tribunale
Termini Imerese -
n° registro
123/2020 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Tommaso Greco -
data pubblicazione
24/05/2025
-
dettagli lotto
-
numero del lotto
lotto unico -
BASE D'ASTA
€ 38.893,67 -
DATA UDIENZA SENZA INCANTO
21/07/2025 ora 16:00 -
STATO ASTA
attiva -
LUOGO VENDITA
in modalità “sincrona pura” tramite la piattaforma www.garavirtuale.it -
DATA VENDITA
21/07/2025
-
-
Dettagli procedura
-
Tribunale
Termini Imerese -
n° registro
123/2020 -
registro
EI Esecuzioni Immobiliari -
delegato
Tommaso Greco -
data pubblicazione
24/05/2025
-
Attenzione: Il servizio di cartografia è aggiuntivo rispetto alla pubblicità giudiziaria e indipendente da essa. La mappa può non rispecchiare esattamente l'ubicazione dell'immobile ed è utile al solo fine di fornire un riferimento generico per la sua localizzazione ed un ausilio alla consultazione. Il servizio è fornito da terze parti e si basa sui dati della cartografia digitale ad oggi disponibile.
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