12 Ottobre 2018
Mutui, ecco quali le detrazioni di cui può godere chi compra casa
Quali sono le spese ammesse in detrazione fiscale oltre agli interessi del mutuo? Sebbene in questi giorni si parli di riduzione degli sgravi, l’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) prevede per le persone fisiche detrazioni Irpef del 19% sugli interessi passivi sui mutui. L’agevolazione si estende però ai “relativi oneri accessori”.
Diventa quindi molto importante per chi sottoscrive un mutuo capire quali siano le voci di spesa che possono rientrare nel beneficio fiscale. Ecco un breve vademecum sviluppato da Mutui.it e Facile.it.
- Sono detraibili senza alcun dubbio le imposte d’atto connesse al mutuo, comprese l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
- Detraibile è anche la parcella pagata al notaio per la stipula del contratto di mutuo prima casa, nonché eventuali spese sostenute dal pubblico ufficiale per conto del cliente stesso (legate per esempio alle pratiche ipotecarie). Tale onorario professionale, che tra gli oneri accessori costituisce la voce più pesante in termini di costo, è determinata in percentuale all’importo del finanziamento. Per un mutuo di medio importo (nella fascia 120-150 mila euro) questi costi possono oscillare tra i 1.500 e i 2.500 euro, destinati a salire all’aumentare della somma erogata.
- Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, risultano agevolabili anche eventuali commissioni pagate agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, nonché le spese di istruttoria e di perizia tecnica (questi importi variano da banca a banca e possono essere fissi o percentuali, ma in linea di massima possono andare dai 100 ai 300 euro per ciascuna voce).
- Sono indetraibili, invece, le spese di assicurazione dell’immobile, in quanto non necessarie rispetto al contratto di mutuo (circolare delle Entrate n. 15/2005).
- Escluse dallo sgravio Irpef anche le spese notarili riferite alla stipula dell’eventuale preliminare di compravendita dell’immobile e del rogito. Indetraibili per legge, infine, le imposte pagate dall’acquirente dell’abitazione (registro se si tratta di bene già esistente, Iva se si tratta di nuovo), nonché le imposte d’atto connesse al trasferimento degli immobili, vale a dire i tributi ipotecari e catastali.
- E’ bene ricordare che per la detraibilità esiste comunque un tetto di 4.000 euro. Se per esempio un mutuatario nell’anno iniziale di ammortamento sostiene interessi per 3.000 euro e oneri accessori per 3.000, potrà detrarre comunque 760 euro (19% di 4.000).
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